COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 19 Febbraio 2007

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE ANNO 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1- Di diminuire l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale portandola al 5 per mille;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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n. 24 del 24 Febbraio 2007

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER

L'ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili

per l’anno 2007, ed in dettaglio:

· Aliquota ordinaria – 7 (sette) per mille;

· Aliquota abitazione principale (e relative pertinenze come da Regolamento I.C.I.) 5 per mille

(cinque per mille);

· Detrazione per abitazione principale EURO 129.11.=;

· Detrazione per l’abitazione principale occupata da soggetti all’interno del cui nucleo familiare

sia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidità pari o superiore al

75% - EURO 258.23 (al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni

anno la necessaria documentazione);

· Assimilazione ad abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota, per quelle

unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado in senso

ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria

residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora (al fine di

ottenere l’aliquota per abitazione principale gli interessati devono produrre ogni anno apposita

autocertificazione);

Di dare atto che ai sensi del vigente Regolamento Comunale I.C.I., ai fini delle agevolazioni in

materia di Imposta Comunale sugli Immobili si considerano parte integrante dell’abitazione

principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste nel

medesimo regolamento;

3- Di dare atto che in ossequio al vigente regolamento comunale I.C.I., sono considerate abitazioni

principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata.