COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 273 DEL 30/12/2004.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE PER L'ANNO 2005 - DETERMINAZIONI

 

LA GIUNTA COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

 

     

  1. DI DETERMINARE per l’anno 2005, per le motivazioni illustrate in premessa, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche, le aliquote per l’applicazione dell’ I.C.I. nel seguente modo:
  2. per l’anno 2005, per le motivazioni illustrate in premessa, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche, le aliquote per l’applicazione dell’ I.C.I. nel seguente modo:

     

    a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: sei virgola cinquanta per mille;

    b) per l’unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale come cantina, garage, box, o posto auto, iscritta in Catasto in categoria C/2, C/6 o C/7, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a duecento metri, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a) sei virgola cinquanta per mille;

    c) per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di I grado in linea retta: sei virgola cinquanta per mille;

    d) per gli immobili diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c): sette per mille;

     

     

  3. DI PRECISARE che ai sensi dell’art. 3, comma 56, L. 23/12/1996, n. 662, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;
  4. che ai sensi dell’art. 3, comma 56, L. 23/12/1996, n. 662, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale,a condizione che la stessa non risulti locata;

     

     

  5. DI STABILIRE in euro 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all’art. 8, comma 2. D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504;
  6. in euro 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all’art. 8, comma 2. D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504;

     

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 17/02/2005.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DELIBERAZIONE G.C. N. 273 DEL 30/12/2004 CONCERNENTE LE ALIQUOTE PER L'ANNO 2005: INTEGRAZIONE.

 

LA GIUNTA COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

 

     

  1. DI ADEGUARE la deliberazione G.C. n. 273 del 30/12/2004, concernente la determinazione delle aliquote per l’anno 2005 dell’Imposta Comunale sugli Immobili, alle disposizioni previste dagli artt. 3 e 6, commi 3 e 4, del nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 09.02.2005, così come segue:
  2. la deliberazione G.C. n. 273 del 30/12/2004, concernente la determinazione delle aliquote per l’anno 2005 dell’Imposta Comunale sugli Immobili, alle disposizioni previste dagli artt. 3 e 6, commi 3 e 4, del nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 09.02.2005, così come segue:

     

estendendo l’aliquota stabilita per l’abitazione principale di cui al successivo punto 2, lettera a), alle relative pertinenze;

stabilendo ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, oltre a quella di € 103,29, nelle seguenti misure:

OMISSIS