ESTRATTO DALLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI ABETONE (PT) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI E DETRAZIONE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2010 (DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  5 DEL 01/03/2010)

 

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

(..... OMISSIS.....)

 

                                                                  DELIBERA

 

1) DI CONFERMARE  per l’anno 2010 le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

*Aliquota del 5,8 per mille:

-          per l’abitazione principale e le fattispecie ad essa assimilate per legge o da regolamento comunale,  e le loro pertinenze

-          per l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune di Abetone a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata,  e sue pertinenze

Detrazione per  l’abitazione principale e le fattispecie ad essa assimilate per legge o regolamento comunale,  e per l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata   Euro 258,23

*Aliquota ordinaria del 6,8 per mille  per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra.

 

2) DI DARE ATTO che è esclusa dall’ICI, ai sensi della normativa attualmente vigente,  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo riconosciuta tale per espressa previsione legislativa (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9) e cioè:

 

a)       l’unità immobiliare urbana a destinazione abitativa nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, risulti residente;

b)       l’unità immobiliare urbana a destinazione abitativa appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio assegnatario, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;

c)       la casa coniugale del soggetto passivo che,   a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non ne risulta assegnatario, a  condizione che quest’ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto  reale su un immobile destinato ad abitazione  principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

 

Sono altresì escluse dall’ICI le unità immobiliari assimilate  all’ abitazione principale dal regolamento comunale (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9) e cioè:

 

a)       l’unità immobiliare urbana a destinazione abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza anagrafica dall’abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)       l’unità immobiliare urbana a destinazione abitativa concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che questi ultimi stabiliscano la residenza anagrafica nella stessa.