N. 16 DEL 23.2.2005

OGGETTO:     Tributi Comunali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote d'imposta per l’anno 2005- Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE

·       VISTO il D.L.vo 30.12.1992 n. 504, art. 1, con il quale veniva istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

·       VISTO l’art. 3, commi da 53 a 59 della Legge 23.12.1996 n. 662;

·       VISTO il D.L.vo 15.12.1997 n. 446;

·       VISTA la legge 30.12.2004 n. 311, “Legge Finanziaria” per l’anno 2005;

·       VISTO l’art. 42 del D.L.vo 18.8.2000, n.267;

·       RICHIAMATA la delibera C.C. n. 91 del 28.10.1998, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

·       RITENUTO opportuno elevare l’aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille per i casi sotto indicati:

aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 504/92

1.        per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2.        per le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

3.        per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado e linea collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;

5,5 per mille

·       VISTO il Decreto Legge n. 314 in data 30.12.2004 col quale è stato differito al 28 febbraio 2005 il temine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso;

·       RILEVATO, inoltre di elevare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

·       RILEVATO, inoltre di mantenere invariate le altre aliquote, così come determinate per l’anno 2004 con propria deliberazione n. 27 del 25.2.2004;

·       PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. art. 49 del D.L.gs 267/2000 all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio interessato Dr.ssa Tiziana Bellini in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

·       VISTO l'art. 48 del D.L.gs 267/2000;

·       ALL'UNANIMITÀ dei voti;

D E L I B E R A

1)    di stabilire, per l’anno 2005, le seguenti misure di imposta:

a)

aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 504/922 per tutti gli immobili con la sola esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d) ed e)

7 per mille

b)

aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 504/92

1)        per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2)        per le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

3)        per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado e linea collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;

5,5 per mille

c)

aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 504/92 senza detrazione di imposta, per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui all’art. 2comma 3 e art. 3 comma 1 della Legge 431/98.

5,5 per mille

d)

aliquota diversificata ai sensi dell’art. 6 comma 1, del D.L.vo 504/92 per gli alloggi non locati

9 per mille

 

e)

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili fatta eccezione per quelli classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/2, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

4 per mille

2)    di mantenere invariata la detrazione di imposta, per quanto riguarda gli immobili di cui al punto b) fissata in € 103,29 in via ordinaria, in € 165,27 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale:

;    reddito familiare complessivo non superiore, con riferimento all’anno 2004:

Ø  € 5.681,03 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

Ø  € 9.812,68 se trattasi di nucleo familiare composto da due componenti;

Ø  € 12.911,42 se trattasi di nucleo familiare composto da tre componenti;

Ø  € 14.460,79 se trattasi di nucleo familiare composto da quattro o più componenti.

Ø  € 1.549,37 per ogni componente in più di quattro;

;    nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare saranno computati tutti i redditi familiari;

;    non sarà computato e quindi non sarà ostativo alla concessione della riduzione il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A/1, A/2, A/7, A/8, A/9;

3)    di stabilire che coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione di cui al punto precedente per l’anno 2005, dovranno inoltrare domanda entro il 30/6/2005;

di stabilire altresì che coloro che ritengono di aver diritto all’aliquota ridotta di cui al punto c) dello schema di delibera “contratti concordati”, dovranno inoltrare idonea documentazione all’Ufficio Tributi entro la data del 30/06/2005.