Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 30/3/2007 sono state approvate le seguenti aliquote  e  detrazioni ICI per l'anno 2007:

n    aliquota ridotta del 5 per mille:

·      alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel Comune;

·      all’ unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

 ·      all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

·      all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), a condizione che vi stabiliscano la loro residenza anagrafica;

·      all’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica;

·      alle pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate.

 

n    aliquota ridotta del 6,5 per mille:

·      alle aree classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come edificabili.

 

n    aliquota ordinaria del 7 per mille:

·      applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e dalle aree edificabili , posseduti nel Comune.

 

 Dall’imposta dovuta per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €  103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.