Delibera di Giunta  n. 141  anno 2005  esecutiva dal 19/03/2005

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - DETERMINAZIONE     

 

TARIFFE PER L'ANNO 2005.

 

 

 

                           LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

 

    Premesso che:

 

 

 

    - il decreto legislativo n.504 del 30.12.92 ha istituito l'Imposta

 

    Comunale  sugli Immobili (ICI),  primo vero strumento per superare

 

    il  sistema della finanza derivata costituito dalla prevalenza dei

 

    contributi  erariali  tra  le  fonti  di  finanziamento degli enti

 

    locali;

 

 

 

    -  nel  corso  degli  esercizi  finanziari  sono  state  apportate

 

    modifiche  alla  norma  iniziale  per  rendere piu' duttile questo

 

    strumento  all'interno di un rinnovato assetto organizzativo degli

 

    enti   nell'ottica   della   semplificazione  degli  obblighi  dei

 

    cittadini ed una maggiore equita' fiscale;

 

 

 

    Vista  la  legge  388/2000  (legge finanziaria 2001) che introduce

 

    nuove norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

 

 

    Visti altresi':

 

 

 

    -  il  comma 8 dell'art.27 della legge 448/2001 che sostituisce il

 

    comma  16  dell'art.  53  dell  Legge  23.12.2000  n.  388  e  che

 

    testualmente recita:

 

 

 

    "  il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

 

    locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e

 

    le  tariffe  dei  servizi pubblici locali,  nonchè per approvare i

 

    regolamenti  relativi alle entrate degli enti locali,  è stabilito

 

    entro  la  data  fissata da norme statali per la deliberazione del

 

    Bilancio di previsione."

 

 

 

    Visto  il Decreto Legge 30/12/2004 n.314,  convertito con modifica

 

    in Legge 01/03/05 n.26 Gazzetta Ufficiale 02/03/2005 n.50,  con il

 

    quale  si  proroga il termine per la deliberazione del bilancio di

 

    previsione  per l'anno 2005 da parte degli enti locali al 31 Marzo

 

    2005;

 

 

 

 

 

    -  la  legge  finanziaria  per  l'anno 2005 n.  311 del 31.12.2004

 

    introduce  le  norme al fine di consentire ai Comuni di accrescere

 

    il  gettito  fiscale  per  le quali l'ente in mancanza di appositi

 

    decreti  e  circolari  applicativi  non è in grado di valutare gli

 

    effetti benefici in termini di maggiori risorse:

 

 

 

    - l'estensione dell'imposta ai capannoni industriali e commerciali

 

    e alle strutture mobili utilizzate nell'attività;

 

 

 

    -  gli  obblighi  a  carico  dei soggetti pubblici e non di tenere

 

    determinati  comportamenti  in  tema  di  lotta  al  sommerso  con

 

    particolare  riguardo  alla  comunicazione all'anagrafe tributaria

 

    dei  dati  catastali  identificativi  degli  immobili  nei quali è

 

    erogato il pubblico servizio;

 

 

 

    -  l'obbligo  di dichiarazione dei fabbricati nuovi e ogni stabile

 

    nuova costruzione all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 Gennaio

 

    2005  dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili

 

    o servibili all'uso cui sono destinati;

 

 

 

    -  il  conseguimento di una maggiore equità e contrastare fenomeni

 

    di   elusione   e   di  evasione  fiscale  viene  riconosciuta  la

 

    possibilità  di rivedere i classamenti dei fabbricati attraverso i

 

    seguenti meccanismi:

 

 

 

    a)  revisione  di porzioni di territorio.  Il nostro Comune ha già

 

    ripartito  il  territorio  del  Comune  in  microzone  per cui nel

 

    momento   in   cui   la  disciplina  applicabile  sarà  chiara  si

 

    attiveranno  le  procedure per un eventuale loro rivisitazione con

 

    particolare a ben definite parti della città che non risultano più

 

    coerenti con in classamenti catastali;

 

 

 

    b)  revisione del classamento per singola unità in relazione ad in

 

    eventuale  censimento  individuale  degli  immobili  con  tutti  i

 

    vantaggi in termini di scelte politiche, economiche e fiscali.

 

 

 

    Richiamato  il  regolamento  dell'imposta  comunale sugli immobili

 

    adottato con DCC n.50 del 28.3.2000 e successive modifiche, con la

 

    quale   è  stata  esercitata  la  potesta'  regolamentare  di  cui

 

    all'art.52  del  D.Lgs.446/97  avuto  riferimento alle fattispecie

 

    previste dall'art.59 del medesimo decreto legislativo n.446/97;

 

 

 

    Precisato  che il capo secondo del richiamato regolamento comunale

 

    disciplina   i   criteri  per  la  determinazione  di  aliquote  e

 

    detrazioni facendo riferimento in particolare a quanto segue:

 

 

 

    a)  alle  effettive  esigenze  di acquisire al bilancio le risorse

 

    necessarie per assicurare l'equilibrio economico e finanziario;

 

    b) alle diversificazioni previste dalle norme vigenti;

 

    c)   alle   agevolazioni   previste   per  le  unita'  immobiliari

 

    direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  (art.3  e 4 del

 

    regolamento comunale sull'imposta riguardante gli immobili);

 

 

 

    Precisato  che  le  politiche  di  entrata  corrente  e  ordinaria

 

    dell'ultimo  triennio  sono state caratterizzate da una ricerca di

 

    mezzi di finanziamento che provenissero dalla revisione delle basi

 

    imponibili, dell'eliminazione delle aree di evasione, del recupero

 

    di partite arretrate: cio' ha consentito di mantenere invariata la

 

    pressione  tributaria  locale  e  parimenti  di  fare  affluire al

 

    bilancio  dell'ente  risorse da impiegare nella gestione ordinaria

 

    dei  servizi  e  al  finanziamento  degli oneri dell'indebitamento

 

    attivato per spese di investimento e produttive;

 

 

 

    Constatata   la   necessita'   di   mantenere  la  semplificazione

 

    introdotta  a  suo  tempo  con  l'adozione dell'aliquota unica fra

 

    prima  casa  ed  ordinaria,  fatto  salvo  il  mantenimento di una

 

    maggiore  pressione  per  le abitazioni sfitte o comunque tenute a

 

    disposizione, al fine di:

 

 

 

    1)  mantenere  contenuto  il  carico  di  imposta  sull'abitazione

 

    principale  a  favore  di  proprietari di immobili di valore medio

 

    basso  grazie  ad  una  più  alta detrazione rispetto al minimo di

 

    legge.

 

 

 

    2)  mantenere  costante  rispetto  alla  precedente  annualita' la

 

    pressione dell'aliquota ordinaria.

 

 

 

    Richiamato   l'art.2  della  L.431/98  recante  "disciplina  delle

 

    locazioni  e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"

 

    che  prevede  per  i comuni di cui all'art.1 del D.L.  30 dicembre

 

    1988,  n.551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio

 

    1989, n.61 e successive modificazioni, la deroga al limite massimo

 

    stabilito  dalla  normativa  vigente  (7 per 1000),  in misura non

 

    superiore al due per mille, limitatamente agli immobili non locati

 

    per  i  quali  non  risultino essere stati registrati contratti di

 

    locazione da almeno due anni;

 

 

 

    Atteso  che  il  nostro comune rientra tra quelli ad alta tensione

 

    abitativa  di  cui  alla  legge sopracitata per cui l'applicazione

 

    dell'aliquota   maggiorata  per  gli  immobili  non  locati  possa

 

    favorire  la  realizzazione  degli  accordi previsti all'art.2,  3

 

    comma  della  legge  431/98 e ridurre nell'ambito del territorio i

 

    problemi   riguardanti   la   tensione  abitativa  sopratutto  nei

 

    confronti dei cittadini aventi condizioni economiche disagiate per

 

    l'acquisizione di civili abitazioni;

 

 

 

    Rilevato  che  dal  progetto  di Bilancio riferito alla situazione

 

    economica  per  l'esercizio  2005  dal  quale  si  evidenzia che è

 

    garantito  l'equilibrio  fra  entrate  e  spese  di  partecorrente

 

    mantenendo invariata la pressione tributaria riferita alla tariffa

 

    e   alla  detrazione  sulla  prima  casa  nella  misura  applicata

 

    nell'anno 2004 e precedenti;

 

 

 

    Ritenuto  pertanto sia per le motivazioni sopra esposte che per la

 

    necessita'  di semplificazione per il cittadino di mantenere anche

 

    per  l'anno  2005  le  aliquote  approvate per l'anno precedente e

 

    precisamente:

 

  ___________________________________________________________________

 

 !  DESCRIZIONE                                  !ALIQUOTA ! DETRAZ. !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

 !  abitazioni principali possedute da persone   !    5,9  ! Euro 237!

 

 !            fisiche  aventi residenza  anagrafica  nelle !         !

 

 !                  stesse oppure utilizzate da  soci      !         !

 

 !                assegnatari di cooperative edilizie a    !         !

 

 !            proprieta' indivisa, purche' anch'essi nelle !         !

 

 !                 medesime anagraficamente residenti      !         !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

 !        tutti gli altri immobili ad esclusione !         !5,9      !

 

 !             delle due fattispecie di seguito riportate  !         !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

 !         alloggi non locati o comunque tenuti a!         ! 7       !

 

 !              disposizione per un periodo non superiore  !         !

 

 !             a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno  !         !

 

 !                             di imposta        !         !         !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

 !         alloggi non locati o comunque tenuti a!         ! 9       !

 

 !              disposizione da almeno due anni rispetto   !         !

 

 !                  al 1 gennaio dell'anno di imposta      !         !

 

 !                                               !         !         !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

  ___________________________________________________________________

 

 !                                NOTE                               !

 

 !___________________________________________________________________!

 

 !     * cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il   !

 

 !      quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale;    !

 

 !        nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione       !

 

 !       principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere     !

 

 !           suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali.         !

 

 !                                                                   !

 

 !___________________________________________________________________!

 

 

 

    Considerato  altresi' che in sede di approvazione dei documenti di

 

    programmazione  per  il triennio 2005-2007 la determinazione delle

 

    tariffe  e  delle  detrazioni  di  imposta  contenute nel presente

 

    provvedimento  costituira'  allegato  al bilancio di previsione ai

 

    sensi del D.Lgs.267/2000;

 

 

 

    Visto e preso atto del parere favorevole espresso,  ai sensi e per

 

    gli effetti di cui all'art.49 - 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,

 

    n.  267,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  dal

 

    Ragioniere Capo;

 

 

 

    Ritenuta  la  propria  competenza  ai  sensi  dell'art.48 del gia'

 

    richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

 

 

 

    Con voti unanimi resi nelle debite forme di legge,

 

 

 

 

 

                                DELIBERA

 

 

 

 

 

    1)  di  approvare  le tariffe dell'Imposta Comunale sugli immobili

 

    per  l'anno 2005,  nella stessa misura dell'anno precedente,  come

 

    sotto riportato, per le motivazioni tutte espresse in narrativa:

 

 

 

  ___________________________________________________________________

 

 !   DESCRIZIONE                                 ! ALIQUOTA!  DETRAZ.!

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

 !  abitazioni principali possedute da persone   !    5,9  !Euro 237 !

 

 !  fisiche  aventi residenza  anagrafica  nelle !         !         !

 

 !  stesse oppure utilizzate da  soci            !         !         !

 

 !  assegnatari di cooperative edilizie a        !         !         !

 

 !  proprieta' indivisa, purche' anch'essi nelle !         !         !

 

 !  medesime anagraficamente residenti           !         !         !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

 !  tutti gli altri immobili ad esclusione       !   5,9   !         !

 

 !  delle due fattispecie di seguito riportate   !         !         !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

 !  alloggi non locati o comunque tenuti a       !    7    !         !

 

 !  disposizione per un periodo non superiore    !         !         !

 

 !  a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno   !         !         !

 

 !  di imposta                                   !         !         !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

 !  alloggi non locati o comunque tenuti a       !    9    !         !

 

 !  disposizione da almeno due anni rispetto     !         !         !

 

 !  al 1 gennaio dell'anno di imposta            !         !         !

 

 !                                               !         !         !

 

 !_______________________________________________!_________!_________!

 

  ___________________________________________________________________

 

 !       NOTE                                                        !

 

 !___________________________________________________________________!

 

 !   * cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il     !

 

 !     quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale;     !

 

 !     nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione          !

 

 !     principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere       !

 

 !     suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali.               !

 

 !                                                                   !

 

 !___________________________________________________________________!

 

 

 

 

 

    2)   di  stabilire  che  a  seguito  dell'art.12  del  regolamento

 

    riguardante   l'imposta   comunale  sugli  immobili  (ICI)  per  i

 

    fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di fatto non

 

    utilizzati,  cosi'  come specificato dall'art.  11 del sopracitato

 

    regolamento,  limitatamente  al  periodo e l'anno durante il quale

 

    sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50 percento;

 

 

 

    3)  di  dare  atto  che  in  sede di approvazione dei documenti di

 

    programmazione  per  il triennio 2005-2007 la determinazione delle

 

    tariffe  e  delle  detrazioni  di  imposta  oggetto  del  presente

 

    provvedimento  costituira' allegato al bilancio di previsione 2005

 

    ai sensi dell'art.172 del D.Lgs.267/2000.

 

 

 

 

 

    Delibera  altresì,  a  voti  parimenti  unanimi,  di dichiarare il

 

    presente  atto,  stante  l'urgenza,  immediatamente  eseguibile ai

 

    sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

 

 

 

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