COMUNE DI CANTAGALLO           

Provincia di Prato

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

Seduta del 03.02.2005

 

L'anno duemilacinque addì tre del mese di febbraio, alle ore 13.00 nell'apposita sala delle adunanze del Comune di Cantagallo, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale.

 

Presiede il Sindaco Sig. Ilaria BUGETTI

 

All'adozione del presente provvedimento risultano  presenti i Signori Renzo MARCHISEPPE e Sandra BOLOGNESI.

 

Risultano assenti i Sig.ri Paolo GELLI e Maurizio CHITI.

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna CAMIZZI.

 

     Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sotto indicato.

              

 

 

DELIBERAZIONE NR. 7

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall'anno 1993;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, deL D.Lgs 23.12.2000, n. 338 il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, aliquote dei tributi comunali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

 

CONSIDERATO che per l'anno 2005 il termine ultimo entro il quale il Comune deve provvedere alla determinazione dell'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è il 28.02.2005, così come stabilito dal Decreto Legge del 30.12.2004, n°314;

 

RICHIAMATA la deliberazione GC 7/2004 con la quale veniva determinato quanto segue:

-  l’aliquota ICI nelle seguenti misure:

4,5‰:

a)Abitazioni principali possedute da persone          fisiche aventi residenza anagrafica nelle          stesse;

-          Detrazione Euro 103,29

 

b)Abitazioni locate con contratto registrato a        persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse che le utilizzino come abitazione principale. Per usufruire dell’aliquota ridotta occorre presentare apposita dichiarazione.

 

     c)Abitazione concessa in uso gratuito a  parenti entro

il 1 grado in linea retta (padri/figli),a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; per usufruire della        detrazione occorre presentare apposita dichiarazione  Detrazione Euro 103,29;

 

d) Pertinenze dell’abitazione principale. Massimo due                                       pertinenze: n°1 C/6 e n°1 C/2 a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare; oppure di n°1 pertinenza se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l’abitazione principale;

 

7‰ Abitazioni non locate, tenute a disposizione del proprietario, locate a soggetti non residenti nell’immobile stesso e abitazioni concesse in uso gratuito a soggetti non residenti nell’immobile  stesso;

 

6‰:  Altri immobili, aree fabbricabili;

 

I Terreni agricoli sono esenti perché il Comune è

interamente montano.   

- l’elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 103,29 a 259,00:

¨       FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP ai sensi e per gli effetti della Legge 5.02.1992, n°104;

L’applicazione della detrazione di Euro 259,00 è subordinata:

 

ü       Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.01.2003.Nel caso in cui l’abitazione sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari C/6, C/2 e C/7, nel numero massimo di due di diversa categoria.

ü       Possesso del certificato di riconoscimento rilasciato ai sensi della legge 5.02.1992, n°104, dal competente organo ASL.

ü       Il reddito imponibile dell’anno 2003  riferito al nucleo familiare del contribuente così come risulta dai registri anagrafici, sia pari o inferiore al minimo vitale stabilito per l’erogazione dei servizi sociali per l’anno 2004 aumentato del 200%.

 

VISTO l’art.3, commi 53 e 55, della Legge 23.12.1996, nr. 662 i quali dispongono che:

- i Comuni devono deliberare l’aliquota ICI in misura non inferiore al 4e non superiore al 7;

- l’aliquota può essere diversificata, entro i limiti minimi e massimi, per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o per le abitazioni non locate;

- per gli enti non aventi scopo di lucro può essere concesso un’aliquota agevolata;

- può essere concessa la riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili;

- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  Euro 103,29;

 

VISTO l’art.58, comma 3 del Decreto legislativo 15.12.1997, nr. 446 il quale stabilisce che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere stabilita la detrazione, di cui art.8 del D.Lgs 504/92, in misura superiore alle Euro 258,22 e fino alla concorrenza dell’imposta;

 

RAVVISATO non doversi trascurare il valore sociale della prima abitazione, considerata non mero "bene economico", ma depositaria, nel nostro territorio in misura preponderante, del fondamentale diritto umano alla dimora;

 

RITENUTA la famiglia, intesa come naturale completamento alla prima abitazione, già pesantemente gravata dall'imposizione fiscale;

 

RITENUTO conseguentemente necessario confermare le aliquote  approvate per l’anno 2004 e l’elevazione della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aggiornando gli scaglioni del minimo vitale per l’anno 2005 approvate con atto G.C. 7/2004;

 

RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, il quale stabilisce che il Comune annualmente determina il valore venale delle aree edificabili insite nel proprio territorio;

 

VISTA la valutazione del valore venale delle aree edificabili poste nel territorio del Comune di Cantagallo, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 1), effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica nr. 5 in data 03.02.2005;

 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1°comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, (Allegato nr. 2);

 

VISTO l'art. 175 del D.Lgs.267/2000;

 

VISTO il decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992;

 

VISTA la legge 23/12/96, n.662

 

VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1998, n.446;

 

VISTO l'art. 175 del D.Lgs.267/2000;

 

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI legalmente resi;

 

                                                                          

D E L I B E R A

 

 

Per le causali di cui alle premesse:

 

1.       DI DETERMINARE, per l'anno 2005, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul valore degli immobili siti nel territorio del Comune di Cantagallo nelle seguenti misure:

4,5‰:

a) Abitazioni principali possedute da persone          fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse;

-          Detrazione Euro 103,29

 

b)Abitazioni locate con contratto registrato a        persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse che le utilizzino come abitazione principale. Per usufruire dell’aliquota ridotta occorre presentare apposita dichiarazione.

    

c) Abitazione concessa in uso gratuito a  parenti entro il 1 grado in linea retta (padri/figli),a condizione    che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; per usufruire della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione

       Detrazione Euro 103,29;

 

d) Pertinenze dell’abitazione principale. Massimo due                                       pertinenze: n°1 C/6 e n°1 C/2 a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare; oppure di n°1 pertinenza se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l’abitazione principale;

 

7‰ Abitazioni:

ü       non locate,

ü        tenute a disposizione del proprietario,

ü        locate a soggetti non residenti nell’immobile stesso

ü        abitazioni concesse in uso gratuito a soggetti non residenti nell’immobile  stesso;

 

6‰:  Altri immobili, aree fabbricabili;

 

e)I Terreni agricoli sono esenti perché il Comune è

interamente montano.  

 

2.DI STABILIRE  per l’anno 2005 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, l’elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 103,29 a 259,00:

 

¨       FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP ai sensi e per gli effetti della Legge 5.02.1992, n°104;

 

L’applicazione della detrazione di Euro 259,00 è subordinata:

 

ü       Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.01.2004.Nel caso in cui l’abitazione sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari C/6, C/2 e C/7, nel numero massimo di due di diversa categoria.

ü       Possesso di certificato di riconoscimento rilasciato ai sensi della legge 5.02.1992, n°104, dal competente organo ASL.

ü       Il reddito imponibile dell’anno 2004  riferito al nucleo familiare del contribuente così come risulta dai registri anagrafici, sia pari o inferiore al minimo vitale stabilito per l’erogazione dei servizi sociali per l’anno 2005 aumentato del 200%.

ü       Presentare entro il 30.06.2005 apposita autocertificazione

 

L’assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla detrazione maggiorata;

 

3. DI APPROVARE la valutazione del valore venale delle aree edificabili poste nel territorio comunale, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica nr. 5 (Allegato nr. 1);

 

4. DI INTROITARE le somme relative all'imposta comunale sugli immobili spettanti all'Ente alla risorsa 1010011, Cap. 11 dell'entrata, intitolato "Imposta Comunale sugli Immobili del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2005";

 

5. DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs n.267/2000;

 

6. DI DICHIARARE, con separata parimenti unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di assolvere agli adempimenti nei termini previsti dalle vigenti norme.

 

 


 

 

 

 

COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

 

D.Lgs 18.08.2000 n.267 art.49

 

 

 

 

PARERI ED ATTESTAZIONE RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2005.

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, della Legge 18.08.2000, n.267.

 

Cantagallo, lì

     

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                       (Dott.ssa Beatrice Magnini)

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, della Legge 18.08.2000, n.267.

 

 

Cantagallo, lì

 

 

 IL RAGIONIERE COMUNALE

                       (Dott.ssa Beatrice Magnini)