Informativa I.C.I. anno 2009

 

Anche per l’anno 2009 le tariffe sull’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) sono rimaste invariate.

Nella tabella che segue si riportano le aliquote e le detrazioni da applicare:

Tipologia

Aliquote

Detrazioni

Abitazione principale e sue pertinenze

4,50 per mille

€ 103,29

Abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo grado

4,50 per mille

 

Fabbricati di categoria “D”

6,00 per mille

 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili

7,00 per mille

 

Con D.L. 93/2008, convertito nella L. 126/2008, è stata introdotta dall’anno 2008 l’esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9. Stesso regime di esclusione può essere riconosciuto alle pertinenze dell’abitazione principale opportunamente dichiarate dal soggetto passivo; le pertinenze devono rientrare nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e può essere riconosciuta una sola pertinenza per categoria.

Si ricorda che:

-          I pagamenti di Acconto e di Saldo dovranno essere effettuati rispettivamente entro il 16 Giugno 2009 e il 15 Dicembre 2009;

-          Gli importi dei versamenti dovranno essere arrotondati all’Euro per eccesso se l’importo decimale è superiore a 49 centesimi, per difetto nel caso contrario;

-          I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento dell’ICI utilizzando il modello di pagamento F24 e potranno così compensare il debito ICI con le eventuali eccedenze di imposta. In tal caso i codici tributo da utilizzare sono:

Descrizione

Codice
Tributo

Codice
Comune

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

3901

C914

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI

3902

C914

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI

3903

C914

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

3904

C914

 

 

 

 

 

 

 

Resta comunque garantita la possibilità di effettuare i versamenti utilizzando i bollettini allegati per chi non esegue compensazioni;

-          Che i fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, nonché quelli che non risultano dichiarati in Catasto, e quelli che hanno subito variazioni devono essere dichiarati in Catasto;

-          Che le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B vanno rivalutate del 40%.

Per ulteriori informazioni potrete rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Comano (Tel 0187 484205 – Fax 0187 484108 – E_mail: tributi@comune.comano.ms.it) opppure collegandovi al sito internet: www.webifel.it/

Comano, lì 15/05/2009

Il Sindaco

Dr. Pietro Romiti