COMUNE  DI  TRESANA

(Prov. di Massa  Carrara)

Piazzale XXV Aprile,1 – 54012 BARBARASCO (MS) – Tel. 0187/477112 – Fax. 0187/477449

NOTE INFORMATIVE PER VERSAMENTO  I.C.I. ANNO 2011 

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011

(Rimaste valide quelle approvate con deliberazione del C.C. n.  5  del  13/03/2010) 

 

-Abitazione principale (tassate solamente quelle di cat.

 A1-A8 e A9 e dei contribuenti iscritti all’AIRE)                            6,25 per mille

- Altri fabbricati ed aree edificabili                                               7,00 per mille

- Fabbricati di tipologia C/2                                                         4,00 per mille

- Fabbricati di nuova costruzione di proprietà

  delle imprese rimasti invenduti e mai locati                               4,00 per mille

 

- Detrazione per abitazione principale (da applicare

  solamente a quelle di cat. A1-A8 e A9 e dei contribuenti

  iscritti all’AIRE)                                                                            €.   103, 29

 

 

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI  DEL REGOLAMENTO

(Approvato con deliberazione Del C.C. N. 5 in data 26/3/99 ed aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazione del C.C. n. 9 in data 09/04/2011 in vigore dal 01/01/2011)

 

A partire dall’anno 1999 è altresì considerata abitazione principale, con diritto all’esenzione a partire dal 01/01/2008, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, sia ascendenti che discendenti, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza. (Art. 5 Regolamento per la disciplina dell’I.C.I.). Per beneficiare dell’agevolazione gli interessati dovranno attestare la sussistenza della condizione compilando apposita dichiarazione presso l’Ufficio Tributi del Comune.

 

E’ inoltre considerata abitazione principale, con diritto all’esenzione a partire dal 01/01/2008, quella posseduta da anziani che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Art. 7 Regolamento I.C.I.)

 

 

-        Terreni edificabili esenti dall’imposta. (Art. 3 Reg. I.C.I.)

 

Sono considerati esenti dall’imposta i terreni edificabili nel caso gli stessi siano beni strumentali all’attività agricola e ricorrano le seguenti condizioni:

 

1)     Il soggetto passivo dell’I.C.I., oppure un suo familiare convivente, risultante da certificazione anagrafica, sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 09/01/1963, N. 9, alla Camera di Commercio e in  possesso di partita I.V.A. con obbligo di  assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

    2)   La quantità e la qualità del lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del suo

          nucleo familiare costituisca il reddito principale rispetto ai singoli redditi dei componenti il nucleo familiare risultanti dalla

          dichiarazione dei  redditi per l’anno precedente.  

  

-        Immobili utilizzati da Enti non commerciali. (Art. 4 Reg. I.C.I.)

  

      L’esenzione dall’I.C.I. prevista dall’art. 7 comma 1, lett. I) del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale, a titolo di  proprietà o di diritto reali di godimento o in qualità di locatario finanziario.

 

 

-     Pertinenze delle abitazioni principali (Art. 6 Reg. I.C.I. – In vigore dal 01/01/06)

 

          Agli effetti del comma 1, lett. d) dell’art. 59 del D. Lgs 446/97 si stabilisce che vengono considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in Catasto e direttamente utilizzate in funzione dell’abitazione principale, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. 

     

          Ai sensi di quanto previsto dal regolamento, la prima pertinenza è esente, fatta eccezione per quella relativa all’abitazione principale degli iscritti all’AIRE che resta tassabile all’aliquota ridotta.

         Le pertinenze in aggiunta alla prima sono invece tassabili, a seconda della categoria, alle aliquote in precedenza indicate.

 

N.B. Non va effettuato il versamento qualora l’importo annuo da versare sia inferiore a €. 12,00

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi del Comune mentre copia del regolamento potrà essere visionata o scaricata dai siti www.ancicnc.it oppure  www.comune.tresana.ms.it

 

 

        Tresana  lì,  04/04/2011

                                                                                      IL  RESPONDABILE  DEL  SERVIZIO

                                                                                               FOLLONI Dott.ssa Lorenza