DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115/2007

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquote anno 2007.

 

                                                                                                                        Alla GIUNTA

           

            Visto il D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504, con il quale veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che l’art. 6 del sopra citato Decreto, modificato dal comma 156 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di determinare le aliquote I.C.I. differenziandole a seconda della tipologia degli immobili (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

            Visto che la Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 all’art. 53 comma 16 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

            Rilevato che per il corrente esercizio, il termine suddetto fissato alla data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2007 è previsto per il 30/04/2007; 

            Dato atto che l’art. 3, comma 48, della richiamata L. 662/96, fino alla data di entrata in vigore  delle  nuove  tariffe d'estimo, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, rivaluta le rendite urbane vigenti del 5 per cento ed  i redditi dominicali del 25 per cento;

            Considerato che l’art. 4 del D.L. 8/8/96, n. 437, convertito con modificazioni nella L. 24/10/96, n. 556, prevede la possibilità di deliberare un’aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

            Ritenuto di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale in € 108,46;

Ravvisata l'opportunità di continuare in una politica economica a sostegno della classe attualmente più penalizzata dal punto di vista economico e costituita dai soggetti ultra sessantacinquenni in condizioni economiche disagiate, elevando la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da Euro 108,46 ad Euro 129,11;

            Dato atto che in relazione all'applicabilità dell’ulteriore detrazione fino ad Euro 129,11 i soggetti passivi:

            a) debbono possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, un'unica unità immobiliare (oltre l'eventuale garage) adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la detrazione e classificata o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6;

            b) debbono essere titolari di un reddito lordo complessivo non superiore ad Euro 7.746,85 annui;    

Dato atto che il soggetto richiedente e' tenuto alla presentazione di apposita domanda corredata dei documenti giustificativi ai fini del reddito, entro il termine previsto per il versamento in acconto dell'imposta;

             Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 9/12/98, n. 431, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, e' consentito deliberare un’aliquota più favorevole da applicarsi da parte di proprietari di immobili che stipulano contratti di locazione che rispecchiano i contratti tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, nell’ambito di una politica, che questa Amministrazione intende perseguire, rivolta ad arginare l’emergenza sfratti ed offrire una soluzione abitativa alle famiglie ed inoltre considerato che vi è la possibilità di applicare un’aliquota agevolata anche alle abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 5 della Legge 9/12/1998 n. 431;

            Rilevato che le minori entrate derivanti dalle agevolazioni concesse debbono trovare riscontro, ai fini delle esigenze di bilancio, in analoghe manovre incrementative delle tariffe e pertanto occorre aumentare le aliquote più significative ai fini del gettito;

            Dato atto che, per quanto attiene alla definizione delle pertinenze degli immobili ad uso abitativo, si richiama quanto stabilito dal vigente regolamento comunale in materia;

 

                                                si propone quanto segue:

 

            1) Per le motivazioni espresse in premessa di fissare per l'anno 2007 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille;

            2) Di prevedere, ai sensi dell'art. 4 D.L. 8/8/96 n. 437, convertito in legge dall’art. 1, comma 1 della Legge 554/96, un'aliquota ridotta nella misura del 4,4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta purché costituiscano per questi ultimi abitazione principale;

            3) Di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4,4 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d)  D.Lgs. 446/97);

            4) Di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 3,5 per mille in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite:

a)      in base ai contratti tipo definiti ai sensi  dell'art. 2, comma 3, della L.  9/12/1998, n.  431;

b)      in base ai contratti di locazione di natura transitoria stipulati ai sensi dell’art. 5 della L. 9/12/1998 n. 431;

            5) Di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 7,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati sulla base di contratti  in deroga  agli accordi di cui all'art.  2, comma 3 ed all’art. 5 della L. 431/98, nonché per negozi, uffici, opifici e per le aree fabbricabili;         

            6) Di prevedere l’applicazione dell’aliquota del 9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L. 431/98;

            7) Di confermare per l'anno 2007 la detrazione prevista per l'abitazione principale  in  Euro 108,46.

            8) Di confermare, per l'anno 2007, in Euro 129,11 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultra sessantacinquenni che si trovino nelle seguenti condizioni:         

a) debbono possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, un'unica unità immobiliare (oltre l'eventuale garage) adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la detrazione e classificata o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6;

b) debbono essere titolari di un reddito lordo complessivo non superiore ad Euro 7.746,85 annui;    

            9) Di subordinare l'applicabilità della maggior detrazione di Euro 129,11 alla presentazione della relativa domanda corredata dei documenti giustificativi ai fini del reddito, entro il termine previsto per il versamento in acconto dell'imposta.

 

Massa 30/04/2007

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott. Massimo Tognocchi

 

Il Dirigente di Settore Bilancio, Finanze, Patrimonio e Provveditorato

per il parere di regolarità tecnica e contabile

 F.to Dott. Massimo Tognocchi

 

Il Dirigente dell’Area B per il visto

F.to Dott. Massimo Tognocchi

 

Il vice Segretario Generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa

F.to Dott. Massimo Tognocchi

 

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LA  GIUNTA

 

            Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze in merito alla variazione delle aliquote I.C.I. per il Comune di Massa;

 

            Ritenuto, pertanto, di condividere il documento per le motivazioni in esso contenute e di poter deliberare sulla proposta, così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;

 

            Dato atto della necessità di intervenire con le modifiche proposte;

 

            A votazione unanime;

 

D E L I B E R A

 

            1) Per le motivazioni riportate in premessa. di fissare per l'anno 2007 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille;

           

            2) Di prevedere, ai sensi dell'art. 4 D.L. 8/8/96 n. 437, convertito in legge dall’art. 1, comma 1 della Legge 554/96, un'aliquota ridotta nella misura del 4,4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili concessi in comodato  gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta purché costituiscano per questi ultimi abitazione principale;

           

            3) Di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4,4 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d)  D.Lgs. 446/97);

           

            4) Di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 3,5 per mille in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite:

a) in base ai contratti tipo definiti ai sensi  dell'art. 2, comma 3, della L.  9/12/1998, n.  431;

b) in base ai contratti di locazione di natura transitoria stipulati ai sensi dell’art. 5 della L. 9/12/1998 n. 431;

           

            5) Di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 7,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati sulla base di contratti  in deroga  agli accordi di cui all'art.  2, comma 3 ed all’art. 5 della L. 431/98, nonché per negozi, uffici, opifici e per le aree fabbricabili;         

           

            6) Di prevedere l’applicazione dell’aliquota del 9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L. 431/98;

           

            7) Di confermare per l'anno 2007 la detrazione prevista per l'abitazione principale  in  Euro 108,46.

           

            8) Di confermare, per l'anno 2007, in Euro 129,11 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultra sessantacinquenni che si trovino nelle seguenti condizioni:         

a) debbono possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, un'unica unità immobiliare (oltre l'eventuale garage) adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la detrazione e classificata o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6;

b) debbono essere titolari di un reddito lordo complessivo non superiore ad Euro 7.746,85 annui;    

 

            9) Di subordinare l'applicabilità della maggior detrazione di Euro 129,11 alla presentazione della relativa domanda corredata dei documenti giustificativi ai fini del reddito, entro il termine previsto per il versamento in acconto dell'imposta.

 

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La presente deliberazione, stAnte l’urgenza, è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs. 267/2000.

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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20/2007
Oggetto: CONVALIDA ATTO G.C. N.  115  DEL 30.04.2007. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2007.

                                                                                                                                                                                                                        Al Consiglio

 

Visto l’atto della Giunta Comunale n. 115 del 30.04.2007 con il quale sono state approvate le aliquote dell’I.C.I. per l’anno 2007;

 

Preso atto che con il predetto atto, la Giunta ha provveduto a variare l’applicazione dell’aliquota I.C.I. del 9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L. 431/98, nonché ad eliminare l’aliquota ridotta agevolata per gli affini a seguito delle osservazioni sollevate dal Ministero dell’Economia  e Finanze, fermo restando il resto;

 

Rilevato che, ai sensi  dell'Art. 6 del D.Lvo 30/12/1992 n. 504, modificato dall'Art.1, comma 156 della Legge 2/12/2006 n. 296, la competenza a determinare le aliquote I.C.I. è attribuita al Consiglio comunale, pur in vigenza della disposizione dell'Art. 42 comma 2 let. f) del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, e che conseguentemente la delibera approvata dalla Giunta risulta viziata da incompetenza relativa, e quindi annullabile ai sensi dell'Art. 21-octies comma 1 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Considerato che con la predetta manovra viene aumentata la percentuale impositiva solo per un particolare tipo di fabbricati, al fine di contribuire a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, evitando di dover ricorrere ad una riduzione dei servizi resi alla collettività, che andrebbe a detrimento del prevalente interesse pubblico cui il Comune deve precipuamente mirare;

 

Rilevato altresì che l’incremento dell’aliquota I.C.I. introdotta con la  predetta deliberazione, resa possibile dalla Legge 431/98 per i comuni ad alta tensione abitativa, si   inserisce nell'ambito delle più ampie politiche di carattere sociale perseguite dall'Amministrazione, andando a gravare in special modo sui proprietari di fabbricati che, non immettendo sul mercato gli immobili, determinando sia un ingiustificato aumento dei prezzi che una penuria di alloggi sul mercato immobiliare;

 

Ritenuto pertanto condivisibili i contenuti della predetta manovra fiscale e riconoscendo la loro utilità alla luce dell'interesse pubblico perseguito;

 

Considerato pertanto che sussistono rilevanti ragioni di interesse pubblico per procedere alla convalida del predetto provvedimento, finalizzata a  sanare il rilevato vizio dell'atto, conservandone gli effetti nel frattempo prodottisi e garantendo il raggiungimento dello scopo cui il predetto atto mirava;

 

Dato atto che il presente provvedimento interviene decorso un brevissimo lasso di tempo dalla deliberazione della Giunta e comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto l'Art. 6 della Legge 18/03/1968 n. 249 e l'Art. 21-nonies della Legge  07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto l'Art. 6 del D.Lvo 30/12/1992 n. 504, modificato dall'Art.1, comma 156 della Legge 2/12/2006 n. 296;

 

                                si propone quanto segue:

 

        1) di convalidare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21-nonies della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per le motivazioni riportate in premessa, la deliberazione n. 115 assunta dalla Giunta in data 30/04/2007, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2007;

 

Massa, 02/05/2007

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott. Massimo Tognocchi

 

Il Dirigente di Settore Bilancio, Finanze, Patrimonio e Provveditorato

per il parere di regolarità tecnica e contabile

 F.to Dott. Massimo Tognocchi

 

Il Dirigente dell’Area B per il visto

F.to Dott. Massimo Tognocchi

 

Il Segretario Generale per l’attestazione  di conformità dell’azione amministrativa

F.to Dott. Michele Pastore

 

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IL CONSIGLIO

 

        Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze sulla base del documento istruttorio sopra riportato;

        Ritenuto, pertanto, di condividere il documento per le motivazioni in esso contenute e di poter deliberare sulla proposta, così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;

        Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio in data4/05/2007;

        Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Bilancio, Finanze, Patrimonio e Provveditorato, ai sensi dell’arrt. 49, comma 1 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, in ordine della regolarità tecnica e contabile;

        Vista l’attestazione di conformità all’azione amministrativa espressa dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

        Visto il risultato della votazione eseguita con il sistema elettronico, effettuata e proclamata dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri: Cecchini Guglielmo, Manfredi Ernesto, Uzzo Federico) che ha ottenuto il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 24;

Consiglieri assenti: n. 17;

Voti favorevoli: n. 22;

Voti contrari: n. 2 (Benedetti Stefano, Pascucci Lorenzo);

Astenuti: n. =

 

D E L I B E R A

 

        1) di convalidare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21-nonies della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per le motivazioni riportate in premessa, la deliberazione n. 115 assunta dalla Giunta in data 30/04/2007, con la quale, confermate le detrazioni previste per l'abitazione principale, sono state determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2007, che risultano pertanto essere le seguenti:

 

- l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili è pari al 7 per mille;

 

- l'aliquota ridotta nella misura del 4,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta purché costituiscano per questi ultimi abitazione principale;

 

- l'aliquota del 4,4 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale;

 

- l'aliquota del 3,5 per mille in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite:

a)      in base ai contratti tipo definiti ai sensi  dell'art. 2, comma 3, della L.  9/12/1998, n.  431;

b)      in base ai contratti di locazione di natura transitoria stipulati ai sensi dell’art. 5 della L. 9/12/1998 n. 431;

 

- l'aliquota del 7,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati sulla base di contratti  in deroga  agli accordi di cui all'art.  2, comma 3 ed all’art. 5 della L. 431/98, nonché per negozi, uffici, opifici e per le aree fabbricabili;         

 

- l'aliquota del 9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L. 431/98.

 

                                        **********

 

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecuzione del presente atto, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000:

 

Consiglieri presenti e votanti: n. 24;

Consiglieri assenti: n. 17;

Voti favorevoli: n. 22;

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 2 (Benedetti Stefano, Pascucci Lorenzo)

 

Il Presidente ne proclama l’esito: il Consiglio Comunale: accolta.

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