·  ALIQUOTE ICI ANNO 2005

7.0 per mille

  • ALIQUOTA ORDINARIA

4.4 per mille

  • ALIQUOTA RIDOTTA in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti ed affini entro il primo grado in linea retta purchè costituiscano per questi ultimi abitazione principale

4.4 per mille

  • ALIQUOTA per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta eccetera) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d) del Dlgs. 446/97)

3.5 per mille

  • ALIQUOTA in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale , alle condizioni stabilite sula base dei contratti tipo definiti ai sensi dell' art. 2, comma 3, legge 9/12/98, n. 431

7.0 per mille

  • ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/98, per i negozi, uffici, opifici, utilizzati nonché per le aree fabbricabili

7.2 per mille

  • ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge 431/98 e per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della Tassa Saltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

9.0 per mille

  • ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici, o a disposizione, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 431/98 e per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale non risulta iscritto alla data dei versamenti (acconto e saldo) nei ruoli comunali della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per il periodo di imposta oggetto di tassazione. Il contribuente soggetto a recupero della Tassa RSU per gli anni arretrati a seguito di autodenuncia o accertamento d'ufficio, non avrà diritto al rimborso ICI della differenza di aliquota tra il 9 per mille di cui al presente punto e l'eventuale aliquota agevolata, per le tre annualità pregresse.


QUANDO E COME PAGARE L'ICI
Il versamento dell'imposta può essere effettuato in due rate:
· Prima rata ( entro il 30 giugno 2005) pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.
· Seconda rata (dal 1ø al 20 dicembre 2005) pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

DOVE PAGARE L' ICI:
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il numero di conco corrente postale :
11606548 intestato a Comune di Massa - Servizio tesoreria ICI

SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI : stessa scadenza della dichiarazione ai fini IRPEF
N.B - L'ICI non e' deducibile dalle imposte sui redditi.

DETRAZIONI

·  per l'abitazione principale: 108,46

·  Soggetti ultrasessantacinquenni in condizioni economiche disagiate:
Per i soggetti ultrasessantacinquenni in possesso, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unita' immobiliare ( oltre l'eventuale garage ) adibita ad abitazione principale classificata o classificabile in una delle categorie da A2 ad A6 e titolari di un reddito lordo complessivo non superiore a 7.746,85 annui: detrazione di 129,11
Per usufruire di tale detrazione l'interessato deve presentare una domanda corredata dei documenti giustificativi ai fini del reddito, entro il limite previsto per il versamento in acconto dell'imposta.

RIDUZIONE DEL 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste tale condizione.
Le condizioni di inagibilità e di inabilità sono descritte dall'art. 6 del Regolamento comunale ICI.