COMUNE DI MONTIGNOSO

Medaglia d’oro al merito civile

UFFICIO TRIBUTI

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

I versamenti possono essere effettuati:

-  a mezzo c.c.p. n. 88733084 intestato EQUITALIA CERIT SPA – MONTIGNOSO MS -ICI

 

-  a mezzo modello F24 - Codice Catastale Comune: F679 

 

IN ACCONTO:   dal 1 maggio al 16 giugno                               2010 

A SALDO:            dal 1 novembre al 16 dicembre       2010       

 

Aliquote:

ALIQUOTA ORDINARIA

7 per mille

terreni agricoli, aree edificabili (escluso i comparti), fabbricati gruppo D, negozi, uffici, unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e tutto quanto non previsto nelle altre fattispecie agevolative.

 

ALIQUOTA RIDOTTA

4,5 per mille

proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/1998

ALIQUOTA RIDOTTA

4 per mille

proprietari di immobili ad uso abitativo nel caso che gli stessi stipulino contratti di locazione con l’Amministrazione Comunale al fine dell’utilizzo di tali immobili da parte di soggetti indigenti

ALIQUOTA RIDOTTA

5 per mille

aree fabbricabili nei comparti urbanistici

ALIQUOTA MAGGIORATA

9 per mille

immobili ad uso abitativo di proprietà di residenti nel Comune di Montignoso per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (fabbricati sfitti e tenuti a disposizione) e loro pertinenze

Si ricorda che per l’anno 2010 l’I.C.I. non è dovuta per:

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

- Pertinenze dell’abitazione Si considerano pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale - art. 59 c.1 lett. d) del D. Lgs. 446/97. Sono classificate nelle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali deposito); C/6 (autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte).

- Immobili assimilati dal Comune all’abitazione principale:

a)   abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b)   alloggio regolarmente assegnato dall’ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale);

c)   abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti di primo grado in linea retta) con obbligo di residenza e di comunicazione al Comune;

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con obbligo di comunicazione al Comune;

e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizioni che non risulti locata, con obbligo di comunicazione al Comune.

 

SONO ESCLUSI DALL’AZZERAMENTO DELL’ICI I FABBRICATI DELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9 ANCORCHE’ UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE.