COMUNE DI MONTIGNOSO

Medaglia d’oro al merito civile

 

UFFICIO TRIBUTI

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008

I versamenti possono essere effettuati:

 

-  a mezzo c.c.p. n. 88733084 intestato EQUITALIA CERIT SPA – MONTIGNOSO MS -ICI

 

-  a mezzo modello F24 - Codice Catastale Comune: F679 

 

IN ACCONTO:            dal 1 maggio al 16 giugno            2008 

A SALDO:                  dal 1 al 16 dicembre                     2008  

 

Per l’anno 2008 l’Amministrazione Comunale ha deliberato le seguenti aliquote:

1) 4.3 per mille aliquota ridotta da applicare:

- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’abitazione principale, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e/o date  in uso gratuito ai familiari (parenti entro il primo grado in linea retta) e costituenti per questi stessi abitazione principale;

- per le pertinenze dell’abitazione principale – box, garage, cantina, soffitta – purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale (art. 59 c.1 lett. d) del D.Lgs. 446/97)

 

2) 4.5 per mille, aliquota ridotta da applicare:

- in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell’art.2, comma 3, L. 09.12.1998 n. 431.

 

3) 9 per mille, aliquota da applicare:

- per gli immobili ad uso abitativo di proprietà di soggetti residenti nel Comune, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (fabbricati sfitti e tenuti a disposizione) e loro pertinenze.

 

4) 7 per mille, aliquota ordinaria.

 

5) 5 per mille, aliquota da applicare:

- per le aree fabbricabili nei comparti urbanistici.

 

6) 4 per mille, aliquota da applicare: 

- ai proprietari di immobili ad uso abitativo nel caso che gli stessi stipulino contratti di locazione con l’Amministrazione Comunale al fine dell’utilizzo di tali immobili da parte di soggetti indigenti.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

E’ considerata abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a)   abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)   abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)   alloggio regolarmente assegnato dall’ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale);

d)  abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado in linea retta) con obbligo di residenza e di comunicazione al Comune;

e)   abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con obbligo di comunicazione al Comune;

f)  abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizioni che non risulti locata, con obbligo di comunicazione al Comune.

 

DETRAZIONI – COMUNICAZIONI

 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se detto ammontare non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze classificate nelle CAT. C/2, C/6 e C/7.

Alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado in linea retta) e alle pertinenze dell’abitazione principale (vedi Aliquote, punto 1 - c. 2) viene applicata unicamente l’aliquota agevolata e non la detrazione per abitazione principale.

Si stabilisce che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale, sia applicata l’elevazione della detrazione spettante a Euro 144,61 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta:

- soggetti ultrasessantacinquenni o invalidi al 100%, in possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, di una unità immobiliare (oltre l’eventuale garage) adibita ad abitazione principale e titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a  Euro 7.746,85.

Per usufruire di tale detrazione l’interessato deve presentare una domanda corredata dei documenti giustificativi ai fini del reddito, entro il termine previsto per il versamento in acconto dell’Imposta (moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi e sul sito – vedi riquadro).

I seguenti soggetti passivi:

a)       – proprietari di immobili che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite sulla base di contratti tipo definiti ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 09.12.1998 n. 431,

b)       – proprietari di immobili ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (fabbricati sfitti e tenuti a disposizione) e loro pertinenze,

hanno l’obbligo di comunicazione al Comune entro il termine per il pagamento del saldo dell’anno in cui si verifica detta condizione.

ULTERIORE DETRAZIONE 1,33 PER MILLE Art. 1 c.5 L. 244/2007 “Legge Finanziaria 2008”. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI. Sono escluse dal beneficio le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, si estende anche alle pertinenze; viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore «detrazione prima casa» va utilizzata solo dopo che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale è stato sottratto l'importo della detrazione che il comune ha «complessivamente» riconosciuto al contribuente per quella tipologia di immobile.

Spetta altresì alle unità immobiliari possedute dal soggetto non assegnatario della casa coniugale e a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per case popolari.

Risultano esclusi dall'agevolazione i fabbricati concessi in uso gratuito, quelli di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e gli immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero.

INAGIBILITA’ Per i fabbricati dichiarati inagibili l'imposta è ridotta del 50 per cento. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Può essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario o da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata al Comune ogni anno entro il termine per il pagamento dell’acconto.

DICHIARAZIONE Coloro che acquistano o vendono immobili sono obbligati - nel caso in cui il notaio che redige l’atto non proceda automaticamente all’inoltro mediante modello UNICO TELEMATICO -  a darne notizia al Comune su apposito modulo ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si verifica l’evento. Per ogni altra modificazione della soggettività passiva l’obbligo della dichiarazione rimane in testa al contribuente, con le modalità sopra descritte.

 

 

COMUNE DI MONTIGNOSO

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              IANNACCONE dott. Giuseppe