Per l’anno 2006 l’Amministrazione Comunale ha deliberato le seguenti aliquote:

1)    4.3 per mille, aliquota ridotta da applicare:

- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’abitazione principale, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e/o date  in uso gratuito ai familiari (parenti entro il primo grado in linea retta) e costituenti per questi stessi abitazione principale;

- per le pertinenze dell’abitazione principale – box, garage, cantina, soffitta – purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale (art. 59 c.1 lett. d) del D.Lgs. 446/97)

 2)    4.5 per mille, aliquota ridotta da applicare:

- in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell’art.2, comma 3, L. 09.12.1998 n. 431.

 3)    9 per mille, aliquota da applicare:

- per gli immobili ad uso abitativo di proprietà di soggetti residenti nel Comune, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (fabbricati sfitti e tenuti a disposizione) e loro pertinenze.

 4)    7 per mille, aliquota ordinaria.

 5)    5 per mille, aliquota da applicare:

- per le aree fabbricabili nei comparti urbanistici.

 6)    4 per mille, aliquota da applicare: 

- ai proprietari di immobili ad uso abitativo nel caso che gli stessi stipulino contratti di locazione con l’Amministrazione Comunale al fine dell’utilizzo di tali immobili da parte di soggetti indigenti.

Si stabilisce che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale, sia applicata l’elevazione della detrazione spettante a Euro 144,61 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta:

- soggetti ultrasessantacinquenni o invalidi al 100%, in possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, di una unità immobiliare (oltre l’eventuale garage) adibita ad abitazione principale e titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a  Euro 7.746,85.