COMUNE DI RIO NELL’ELBA – PROVINCIA DI LIVORNO

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.14 DEL 22.02.2005 AVENTE AD OGGETTO “ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA ANNO 2005 – CONFERMA”.

 

 

 

Vista la Legge 23.10.1992 n.421 , contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili

 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 , e successive modificazioni ed integrazioni

 

Visto l’art. 4 del D.Lgs 08.08.1996 , n.437 convertito con modificazioni con L.24.10.1996 n.556;

 

Visto l’art. 1 del D.Lgs 31.10.1997 n.373;

 

Vista la circolare ministeriale 4.4.1997, n.96/E “Aliquote ridotte per abitazioni principali di soggetti residenti e per alloggi locati con contratto registrato”;

 

Dato atto che per l’anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato al 31 Marzo 2005;

 

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta :

 

1)      l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite , con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni , o posseduti in aggiunta all’abitazione principale , o di alloggi non locati ; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro ;

 

2)      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta , comunque non inferiore al 4 per mille , in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa , residenti nel comune , per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale , nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale , a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato ;

 

3)      la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1998 in € 103,29

 

4)      l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% ; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23 , nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale ;

 

5)      i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata .

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.8 in data 25.02.2004, con la quale è stata determinata l’aliquota per l’anno 2004 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali del 4 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a anziani che la utilizzano come abitazione principale e con solo reddito derivante da pensione minima e del 7 per mille per gli altri immobili ;

 

Ritenuto di avvalersi anche per l’anno 2005 della facoltà di applicare aliquote diversificate nelle seguenti misure :

 

-          5 per mille in favore delle persone fisiche, dei soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale;

 

-          4 per mille in favore dei proprietari di unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad anziani che la utilizzano come abitazione principale e con il solo reddito derivante della pensione minima;

 

-          7 per mille per gli altri immobili ;

 

Ritenuto inoltre di avvalersi della facoltà di aumentare a € 154,94 la detrazione per abitazione principale per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni :

 

a)      aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’USL ai sensi della L. 5 febbraio 1992 , n.104 , comunque acquisita o da acquisire d’ufficio , e con un reddito annuo complessivo per nucleo familiare inferiore a € 15.493,71;

 

b)      soggetti passivi aventi un reddito annuo complessivo per nucleo familiare , inferiore a € 5.164,57, maggiorato dell’importo di € 1.549,37 per ogni componente successivo al primo, e che non hanno altre proprietà immobiliari all’infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione ;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 29 aprile 1994 avente per oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – tariffe applicabili dal 1 gennaio 1994”;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 28 febbraio 1994 avente per oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità – approvazione tariffe”;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 25.02.2004 con la quale venivano approvate le nuove tariffe per l’applicazione della tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno con il quale viene differito al 31 marzo il termine per la deliberazione del BP dell’esercizio 2005 e contestualmente il termine per deliberare le tariffe , le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali .

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/00

 

Con voti unanimi legalmente espressi;

 

DELIBERA

 

 

1)      di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nelle seguenti misure :

 

-          5 per mille in favore delle persone fisiche, dei soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivise residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          4 per mille in favore di proprietari di unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad anziani che la utilizzano come abitazione principale con il solo reddito derivante da pensione minima;

-          7 per mille per tutti gli altri immobili

 

2)      di elevare a € 154,94 la detrazione per abitazione principale di soggetti passivi che si trovano nella seguenti condizioni :

 

a)      aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’USL ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n.104, comunque acquisita o da acquisire d’ufficio, e con un reddito annuo complessivo per nucleo famigliare inferiore a € 15.493,71;

b)      soggetti passivi aventi un reddito annuo complessivo per nucleo familiare, inferiore a € 5.164,57, maggiorato dell’importo di € 1.549,37 per ogni componente successivo al primo, e che non hanno altre proprietà immobiliari all’infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

 

3)      Coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione per l’anno 2005 dovranno inoltrare la domanda al Sindaco entro il 31 maggio. La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune;

4)      Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile di cui all’art. 11, comma 4 , del D.Lgs 504/92;

5)      Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1 non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato in virtù dell’accatastamento delle nuove abitazioni e dell’accertamento dell’evasione totale ;

6)      Di confermare per l’anno 2005 le tariffe per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche così come approvata con atto della C.C. n. 48 del 29 aprile 1994 ;

7)      Di confermare per l’anno 2005 le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità così come approvata con atto della G.C. n.61 del 28 febbraio 1994;

8)      Di confermare per l’anno 2005 le tariffe per l’applicazione della tassa per lo smaltimento del Rifiuti Solidi Urbani così come approvate con atto della G.C. n.10 del 25.02.2004;

 

E con separata unanime votazione

 

9)      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 /00

 

 

 

AD INTEGRAZIONE DI QUANTO SOPRA SI INFORMA CHE IL COMUNE DI RIO NELL’ELBA NON HA APPLICATO L’ADDIZIONALE IRPEF.

 

SI INFORMA ALTRESI’ CHE PER L’ANNO 2005 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ICI E’ IL 31 GENNAIO 2006.

I MODELLI SONO DISPONIBILI PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI

 

IL C.C.P. PER IL VERSAMENTO I.C.I. ANNO 2005 E’ IL SEGUENTE:

 

N.232579 INTESTATO A: “SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI I.C.I. – LIVORNO – CONCESSIONARIO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – VIA INDIPENDENZA LIVORNO”.

 

SI RICORDA DI SPECIFICARE NELL’APPOSITO SPAZIO PRESENTE SUL BOLLETTINO DI C.C.P. INDICANTE – COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI - :

“RIO NELL’ELBA”.