Illustra il Sindaco ricordano che vengono confermate anche per l’anno 2007 le aliquote esistenti e che gli estimi catastali del Comune di Suvereto sono tra i più bassi della Val di Cornia.

 

 

IL CONSIGLIO     COMUNALE

 

 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come modificato con l’art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996 n. 662, che dispone in ordine alla determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;

 

LETTO il comma 2° dell’art. 6 dello stesso decreto che recita:

“l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne’ superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli   enti senza scopo di lucro”;

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta,

 

RICHIAMATO l’art.3 comma 48 della legge n. 662/96 che stabilisce ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%;

 

RITENUTO opportuno confermare, per l’anno 2007 le aliquote vigenti negli anni precedenti, aggiungendo una casistica relativa alle giovani coppie,

 

VISTI i pareri favorevoli  espressi ai sensi dell’art. 49  del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1) di riconfermare  per l’anno  2007 l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I. ) come segue: 

-          aliquota del 6,6 (sei  virgola sei per mille) per:

a)       l’abitazione principale con la detrazione prevista di €uro 113,62

b)       accessori e pertinenze: le unità immobiliari classificate o classificabili nelle cat. C/2, C/6,  e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato)

c)       per le civile abitazioni che siano state concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado , dimoranti abitualmente nell’unità immobiliare,

d)       per le civili abitazioni che siano state date in affitto, con regolare contratto, a patto che venga utilizzata dal locatario come abitazione principale

e)       i locali C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente o dati in affitto con regolare contratto, entro i quali si svolgono attività commerciali e /o artigianali

-          aliquota del 7 (sette per mille) per:

a)       immobili adibiti ad abitazioni non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota del 6,6 per mille

b)       immobili compresi nelle categorie catastali B e D

c)       aree fabbricabili

-          aliquota del 4 ( quattro per mille)  per

a)    unità immobiliari destinate all’insediamento di nuove imprese industriali, artigianali e commerciali, per i primi tre anni dalla data di inizio dell’attività (la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta);

b)    per le abitazioni principali ed eventuali pertinenze, acquistate nell’anno 2007 da giovani coppie coniugate o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia), di età inferiore a 35 anni all’1.1.2007, possessori del solo immobile nel territorio comunale, per un periodo di tre anni. ((la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza )

 

2) di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, al Concessionario Tributi.

 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.