RE RISORSE E CONTROLLO

Unità Organizzativa Gestione Entrate

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

 

 

 

GUIDA

PER IL CONTRIBUENTE

2011

Chi, come, quando, dove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquote (Delibera C.C. n. 65 del 27/03/2007)

n. ordine

Categoria di appartenenza

   aliquota per mille

 

 

 

1

Terreni agricoli

5

 

 

 

2

Aree fabbricabili

7

 

 

 

3

Immobili classificati Cat A (escluso A10)

 

 

 

 

a)

abitazione principale (Cat. da A2 a A7)

esente

 

 

 

a2)

abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9)

4

 

 

 

a3)

abitazione principale (tutte le categorie A)  per i residenti all’estero

4

 

 

 

b)

abitazione locata con contratto registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 secondo il protocollo n. 4339 del 18/02/2009

2

 

 

 

c)

altri fabbricati residenziali

7

 

 

 

4

Immobili classificati  C/2-C/6-C/7: pertinenze

 

 

 

 

a)

pertinenze di abitazione principale

esente

 

 

 

b)

le altre pertinenze scontano la medesima aliquota dell'immobile cui sono asservite

 

 

 

 

5

Immobili diversi dai precedenti: A/10 – B -    C (escluso pertinenze)- D

5

 

 

 

6

Immobili messi a disposizione dell’Amministrazione per sopperire a particolari tensioni abitative

esenti

 

 

 

 

 

 

 

 

Abitazione principale (Regolamento ICI Del C.C. n. 64/2007)

a)     abitazione di proprietà del soggetto passivo, nel quale lo stesso ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica  - vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 14389 del 15.06.2010) comprese le sue pertinenze,  limitatamente a quelle classificate nelle categorie C/2-C/6-C/7 ancorché iscritte separatamente in Catasto.

b)     abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)     alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari;

d)     abitazione locata con contratto concertato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

e)     abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari residenti limitatamente alla relazione di parentela di 2° grado (vedi esempi):

 

(da confrontare con  specchietto “Aliquote  pag. 2 oltre a  Aliquote Detrazione e Riduzioni”  pag. 4)

                                          

proprietario

genitore

nonno

  figlio

nipote

 


                                                                                             

     

                      ascendenti         (parentela in linea retta)          discendenti

 

proprietario

fratello

 

 


                                              (parentela in linea collaterale)

 

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che

   abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,

   a condizione che la stessa non risulti locata;

g) abitazione posseduta dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione

    legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta

   assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a

   condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale

   su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata

   la casa coniugale.

 

Le dichiarazioni relative alla agevolazioni devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno,  a pena esclusione dei benefici, nei modi seguenti:

- per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari, autocertificazione;

- per gli immobili dati in locazione concertata, autocertificazione. Il primo anno deve essere allegata all’autocertificazione copia del contratto, mentre per gli anni successivi è sufficiente allegare copia del versamento della registrazione effettuato presso l’Agenzia delle  Entrate (Mod. F23).

 

CHI LA DEVE PAGARE

 

L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione).

Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:

·      se l’immobile è posseduto da più proprietari l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà e deve essere versata separatamente; si considerano tuttavia regolari, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento  ICI 64/2007 i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;

·      se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota;

·      se l’immobile è in proprietà turnaria  (cioè utilizzato a turno dai proprietari) o in multiproprietà, bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il pagamento è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione  che è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento stesso dalle disponibilità del condominio medesimo e attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento, addebitandole al rendiconto annuale; nel secondo caso l’imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell’immobile;

·      per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario:

·      nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

 

 

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL’IMMOBILE

 

Per calcolare l’ICI bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell’immobile, ossia quella che si suole chiamare “base imponibile”.

A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni.

·      Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente  di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria.

 

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

*     100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

*     140  per i fabbricati di categoria B;

*     50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

*     34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale   C/1).    

 

La L. 27/12/2006, n. 296, al comma 173, ha abrogato il comma 4 dell’art.5 D.L.gs504/1992 quindi, dal 01/01/2007 non è più possibile determinare la base imponibile con riferimento alla rendita presunta.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente attualizzato.

 

·      Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio.

·      Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

 

 

ESENZIONI DI IMPOSTA

 

Attenzione: da verificare con lo specchietto a pagg. 2-3 "Abitazione principale"

 

Þ    Le unità immobiliari di cui ai punti a), b), c), e) f) sono esenti;

Þ    Le pertinenze di cui agli immobili precedenti sono esenti

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.

 

 

 

IMMOBILI NON ESENTI

 

Ø      il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 04 marzo 2009, ha stabilito che le abitazioni locate con contratto concertato a soggetto che le utilizza come abitazione principale non possono intendersi “assimilate” all’abitazione principale e quindi sono soggette al pagamento dell’I.C.I..

 

Ø      Sono esclusi dalle agevolazioni i possessori delle u. i. direttamente adibite ad abitazione principale classificate in catasto nelle categorie A/1-A/8-A/9 che devono versare l’I.C.I. calcolata al 4/mille con detrazione di € 104,00 (deliberazione C.C. n. 66 del 27/03/2007).

 

Ø      Per i cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera “adibita ad abitazione principale” a condizione che non risulti locata, ma non è esente così come previsto dalla Risoluzione Ministeriale n. 12/DF del 05.06.2008.

 

 Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non utilizzati,  l’imposta è ridotta al 50%. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Regolamento Comunale art. 6). La dichiarazione di inagibilità deve essere redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale o dall’A.S.L. e presentata entro il 31.12 dell’anno in cui si verifica il fatto. La mancata presentazione della richiesta esclude l’applicazione delle agevolazioni.

 

Agevolazioni per terreni agricoli

 La Legge prevede la seguente riduzione di imposta sul valore dei terreni così determinato:

sui primi           50.000.000 (€   25.822,84)                                                                     100%

da                     50.000.001 (€   25.822,85)     a 120.000.000  (€   61.974,83)             70%

da                   120.000.001 (€   61.974,84)     a 200.000.000  (€ 103.291,38)             50%

da                   200.000.001 (€ 103.291,39)     a 250.000.000  (€ 129.114,22)            25%

oltre                250.000.000 (€ 129.114,22)                                                                         0%


 

Relativamente a quanto sopra occorre precisare che usufruiscono della riduzione solo gli imprenditori agricoli che coltivano direttamente i propri terreni.

Per applicare la riduzione, bisogna sommare il valore di tutti  i terreni posseduti e condotti direttamente, anche se situati in più Comuni.

 

La definizione imprenditore agricolo è prevista dall’art. 2135 del C.C.. Le agevolazioni sono estese anche agli imprenditori agricoli in pensione.

 

Alcuni terreni agricoli sono esenti, per maggiore chiarezza si riportano di seguito i fogli catastali corrispondenti:

Fogli interamente compresi:

1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-29-30-31-32-33-34-35-38-39-40-41-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-63-67-68-69-70-71-72-73-74-75-77-78.

Fogli parzialmente compresi:

60-61-76-84-88.

 

 

QUANTO  E QUANDO  SI PAGA

 

I soggetti passivi  devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta in due rate:

 

·        l’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno 2010 e deve essere versato entro il 16 giugno;

·        l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno (in base alle aliquote del 2011) ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato entro il 16 dicembre.

 

E’ facoltà del contribuente  di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il termine del 16 giugno. In questo caso  dovrà essere effettuato il calcolo dell’imposta  dovuta  applicando esclusivamente l’aliquota e la detrazione in vigore nel corso dell’anno 2011.

 

N.B.:  I versamenti devono essere arrotondati all’Euro, inferiore fino a 0,49 e superiore da 0,50. Non devono essere effettuati quando l’importo dovuto non supera € 5,00 annui.

 

Alcuni esempi:

·        terreno agricolo che nel corso del 2010 diventa edificabile o un immobile che nel 2011 viene adibito ad abitazione principale: l’imposta deve essere commisurata ai 12 mesi dell’anno 2010 sulla base rispettivamente del valore venale in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili e delle aliquote e detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello stesso anno 2010.

·        Un contribuente che abbia acquistato un immobile nel 2011  per cui il possesso non si è protratto per 12 mesi: il contribuente, per il versamento della prima rata da effettuare entro il 16 giugno, dovrà calcolare l’ICI dovuta per l’anno 2011 sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno 2010, indipendentemente dalla circostanza che per detto anno abbia avuto il possesso dell’immobile per un periodo inferiore ai 12 mesi, entro il 16 dicembre dovrà versare il conguaglio che risulta dalle variazioni  regolamentari deliberate per l’anno 2011.

·        Un contribuente che al momento del versamento in acconto entro il 16 giugno non ha più il possesso dell’immobile: il contribuente potrà versare la prima rata dell’imposta dovuta per l’anno 2011 commisurandola  in dodicesimi  sull’importo calcolato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni  dei 12 mesi dell’anno precedente; entro il 16 dicembre dovrà versare il conguaglio che risulta dalle variazioni  regolamentari deliberate per l’anno 2011. In alternativa può  decidere di pagare in unica soluzione, entro il 16 giugno, sulla base dell’aliquota  deliberata per l’anno 2011.

·        Un contribuente che al momento del versamento in acconto abbia posseduto un immobile per un periodo inferiore al semestre: si ripropone l’esempio precedente in merito alla commisurazione dell’imposta con il calcolo in dodicesimi  e sempre sulla base delle aliquote e delle detrazioni  vigenti per l’anno 2010, entro il 16 dicembre dovrà versare il conguaglio che risulta dalle variazioni  regolamentari deliberate per l’anno 2011.

 

In via generale, le modalità di calcolo  dell’importo da versare a titolo di acconto illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo ICI non abbia avuto il possesso dell’immobile  per i primi sei mesi dell’anno in corso.

 

Dal momento che il Comune di Rosignano M.mo ha mantenuto, per l’anno 2011, le aliquote deliberate nell’anno 2007,  si ritiene opportuno effettuare il versamento della rata di acconto utilizzando le aliquote 2011.

 

 

DOVE SI PAGA

 

L’I.C.I. dovuta al Comune di Rosignano Marittimo, può essere versata:

 

I bollettini per il pagamento vengono inviati a casa direttamente dall’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo  o si possono reperire presso l’U.O. Gestione Entrate.

 

L’eventuale mancato recapito a domicilio di tali bollettini prestampati, non esime il cittadino dall’obbligo di versare il tributo secondo le normali e spontanee iniziative.

 

Il contribuente, dovrà riempire il bollettino di versamento, indicando:

·      la somma da pagare;

·      il numero di conto corrente;

·      il proprio nome cognome ed indirizzo;

·      il Comune, per esteso, dove sono ubicati gli immobili (es. Rosignano Marittimo);

·      il proprio codice fiscale;

·      il numero dei fabbricati;

·      l’anno a cui si riferisce il versamento.

 

Il contribuente dovrà poi barrare la casella ACCONTO (per la prima rata) o la casella a SALDO (per il pagamento di dicembre o, in unica soluzione a giugno) ed indicare quanto è stato pagato per: terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati.

 

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune, con le modalità previste da ciascun Ente.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

 

Nel caso in cui il contribuente abbia dimenticato di effettuare il versamento alle scadenze sopra indicate può effettuare il “ravvedimento” versando con lo stesso bollettino l’imposta, la sanzione

e gli interessi nella misura del tasso legale del 1,50% annuo (dal 01.01.2011).

La sanzione da applicare è ridotta art. 1, c. 20, L. 13/12/2010, n. 220 di modifica dell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997così come modificato dall’art.  16, c. 5, D.L. 29.11.2008, n. 185:

 

 

 

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

 

http://www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/Modello.pdf

 

http://www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/Istruzioni.pdf

 

La dichiarazione per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2010, anche se avvenute dopo il 15 dicembre per cui non si riflettono sull’imposta dovuta per l’anno medesimo, devono essere presentate entro la scadenza della dichiarazione dei redditi per il medesimo anno, in particolare

·      per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.

·      per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all’esenzione, all’esclusione dall’imposta o alla agevolazione per inagibilità o inabitabilità;

·      per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un’area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

 

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2010, o che sono comunque esenti o esclusi dall’ICI. In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l’unica variazione consiste nell’attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale o per i quali è intervenuto un contratto di compravendita.

 

 

DOVE SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

 

Nei casi in cui permane l’obbligo dichiarativo, le dichiarazioni vanno presentate al Comune dove è ubicato l’immobile (direttamente agli sportelli o a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno).

Presso l’U.O. Gestione Entrate, sono a disposizione i moduli per la dichiarazione.

 

Non bisogna dimenticare che, la dichiarazione ministeriale I.C.I., presentata per la prima volta, vale anche per gli anni successivi.

 

 

COME INFORMARSI

 

Per ulteriori  informazioni :

U.O. Gestione Entrate, Via Amendola 19 - Rosignano Solvay, tel. 0586/724371-259-299-508;

Sito Internet: www.comune.rosignano.livorno.it

 

 

ACCERTAMENTI E SANZIONI  

 

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni/comunicazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse  dichiarazioni/comunicazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Entro gli stessi termini sono contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie nella misura stabilita dalla deliberazione di C.C. n. 89 del 30.06.1998 come segue:

1.   Per l’omessa presentazione della dichiarazione/comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di  € 51,00.

2.   Per la dichiarazione/comunicazione infedele si applica la sanzione amministrativa  dal 50 al 75% dell’imposta dovuta.

3.   Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione di € 103,00.

4.   Per il mancato o incompleto versamento delle somme dovute si applica la sanzione del 30%.

5.   Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie (60 gg. dalla notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

 

 

(Revisione n. 1 del 20.05.2011)