COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE           

 N. 23 DEL 30.05.2008

 

 

OGGETTO: ICI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2008.

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

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DELIBERA

 

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DI MODIFICARE  per l’anno 2008 le  aliquote ICI  precedentemente in vigore come segue:

 

-         Abitazione Principale e relative pertinenze 5,50%o (cinque punto cinquanta per mille);

si intende come abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorino abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a)        abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)        abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)        alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

d)        abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

-         Immobili diversi da “abitazione principale” 7%o (sette per mille);

 

DI DARE ATTO, che dal primo gennaio 2008 non sono ricomprese nel concetto di abitazione principale le seguenti fattispecie:

a)  abitazione locata con contratto registrato di durata ultra annuale a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

b) abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario o titolare di altro diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);

 

DI DARE, ALTRESI’, ATTO  che a partire dal primo gennaio 2008 alle unita immobiliari elencate nel precedente capoverso, viene applicata l’aliquota pari al 7 per mille.

 

DI   DISPORRE che, con riferimento all’anno 2008, preso atto del contenuto dei commi 1; 2, 3 e 7 dell’articolo 1 del decreto legge 27/5/2008, in vigore dal 29/5/2008, da convertirsi nei termini di legge, al fine di consentire un pieno coordinamento tra le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3  con il contenuto del comma 7, ed in attesa di circolare ministeriale esplicativa, l’imposta dovuta,  con l’applicazione dell’aliquota ordinaria pari al sette per mille, alle:

a) per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti ed affini;

b) alle unità immobiliari concesse in locazione con contratti di locazione a soggetto che utilizza dette unità immobiliari quali “abitazione principale;

sia versata entro il 15 dicembre 2008 in unica soluzione senza maggiorazione di sanzioni e interessi.