COMUNE DI LIVORNO N. 58 del 29.3.2007

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007. Determinazione delle aliquote.

Individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto alle maggiori detrazioni per

l’abitazione principale e determinazione della loro misura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

D E L I B E R A

1) di determinare per l’anno 2007, in base alle motivazioni espresse in premessa, le seguenti

aliquote ICI:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci

di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad

abitazione principale, ivi residenti;

c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti

passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state

concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi

residenti, con contratto tipo concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/98,

relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;

d) aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per le quali

non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2005 – 30/11/2007;

sono escluse: le abitazioni date in comodato, l’abitazione principale dei soggetti passivi

cittadini italiani residenti all’estero e l’abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a

disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare;

2) di stabilire che entro il termine perentorio del 31.12.2007 i contribuenti interessati

presentino all’U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e

47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio

dell’aliquota agevolata del 2 per mille, come statuite dal presente provvedimento, salvo

che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione

sia stata già presentata nell’anno 2003 o seguenti;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a

titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata;

4) di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere a) e b), i soggetti che versano in

situazione di gravissimo disagio economico-sociale, e di determinare nella misura di

155,00 l’importo della maggiore detrazione ad essi spettante per l’abitazione principale:

a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92),

disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità

grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro

(T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio

Regionale Toscano n. 214/91, o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella

suddetta situazione riconosciuti tali alla data del 1.1.2007, a condizione di essere possessori

solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre

all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo

familiare lordo, riferito all'anno 2006, non superiore all' importo di € 28.734,52 (comprese

eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento); tale reddito

è aumentato di € 2.065,83, in riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di

handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100%, o anziano non autosufficiente (ai sensi

della delibera CRT n.214/1991) in più rispetto al primo;

b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre

all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina ), e aventi per l'anno precedente a

quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali

indennità e rendite, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento) non superiore ad

8.907,60 per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83

per ogni componente in più;

5) di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere c) e d), i soggetti che versano in

situazione di grave disagio economico-sociale, e di determinare nella misura di € 104,00

l’importo della maggiore detrazione ad essi spettante per l’abitazione principale:

c) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età all'1.1.2007, possessori del solo immobile

per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto

macchina e cantina), in condizione non lavorativa, con un reddito complessivo familiare lordo

(comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento),

riferito all'anno 2006, non superiore ad € 11.493,85 se unico componente la famiglia

anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più;

d) famiglie formate da giovani coppie, coniugate o conviventi (iscritti nello stesso stato di

famiglia) da non oltre due anni alla data dell'1.1.2007, in cui entrambi i componenti siano di

età inferiore ai trentacinque anni all'1.1.2007, possessori del solo immobile per il quale viene

richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e

cantina), e che dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali

indennità e rendite, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2006,

non superiore ad € 20.114,16;

6) di dare atto che, con riferimento al punto 4), lett. a) e b), ed al punto 5), lett. c) e d),

come “reddito complessivo familiare lordo” si deve assumere il reddito, comprensivo di

eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

7) di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione

principale è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i soggetti interessati rientrino in una delle categorie individuate ai precedenti punti

4) e 5);

b) che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà

immobiliare nel territorio dello Stato e all’estero;

c) che l’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei

seguenti gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8

(abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico storico);

d) che entro il termine perentorio del 31.12.2007 i contribuenti presentino all’U.O.

Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,

attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore

detrazione per l’abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che,

non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia

stata già presentata nell’anno 2003 o seguenti;

e) che alla dichiarazione di cui al punto d) siano allegati i certificati medico-sanitari che

non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall’art. 49 del

d.p.r. 445/2000;

8) di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti

anche se il soggetto passivo, o un componente la famiglia anagrafica, possiede un piccolo

appezzamento di terreno nel Comune di Livorno di piccole dimensioni (non oltre 3.000 mq),

diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non

imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetto

“orticello”).

9) di dare atto che l'istituzione dell’aliquota ridotta e le maggiori detrazioni avvengono nel

rispetto del gettito complessivo dell’imposta, non inferiore a quello dell’anno precedente.