COMUNE   DI   CAPRAIA  ISOLA

Provincia di Livorno

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Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto, in particolare, l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996, col quale viene stabilito che l'aliquota deve essere deliberata in  misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

Visto, inoltre, l’art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito dalla L.556/96, relativo all’aliquota agevolata per l’abitazione principale;

 

Vista la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) che introduce, al comma 4 dell’articolo 2, agevolazioni ai fini ICI consentendo ai Comuni a maggiore tensione abitativa, di elevare in misura non superiore al 2 per mille la misura massima prevista dalla normativa ai fini della determinazione delle aliquote dell’ICI, con riferimento ai soli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

Ritenuto di continuare ad avvalersi della facoltà di cui sopra, in considerazione che nell’Isola permangono condizioni di emergenza abitativa per cui si tende, con le disposizioni del presente provvedimento, da una parte a disincentivare la proprietà di immobili tenuti sfitti, con l’applicazione di una aliquota superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in deroga all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92, dall’altra ad incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo  per questi ultimi l’applicazione di un’aliquota agevolata;

 

Visti i commi 48 e 51 dell’articolo 3 della citata Legge n.662/96 relativi alla rivalutazione del 5 per cento delle vigenti rendite catastali e del 25 per cento dei redditi dominicali;

 

Ritenuto di tutelare maggiormente la proprietà dell’abitazione principale, che costituisce bene primario delle persone e rappresenta altresì la fascia più consistente degli oggetti di imposizione dell’ICI;

 

Ritenuto quindi opportuno per l’anno 2007 la applicazione delle seguenti tariffe:

 

a) aliquota ordinaria del  7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;

c) aliquota del  9 per mille, in deroga all’aliquota massima, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

Visto l’articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002), che dispone di approvare le aliquote d’imposta contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

 

Visto l’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;

 

Visti gli articoli 42, comma 2 (lettera f) e 48,comma 2, del D. Lgs.267/2000;

 

Visto l’art.6 , comma 1, primo periodo del DLGS 30-12-992 n.504 come modificato dal comma 156 art. 1 della legge 27-12-2007 n.296;

 

Visti i pareri previsti dall’articolo 49 D.Lgs.267/2000 ;

 

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di assicurare la rapida approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2007 entro il termine stabilito, garantendo il buon andamento dell’azione amministrativa ed perseguimento dei programmi dell’Ente;

 

Con voti favorevoli sette e quattro contrari i consiglieri ( Bessi,Fabi,Schiavelli,Garau)

 

D E L I B E R A

 

1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI:

 

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;

c) aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000;