VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f, del Testo Unico della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) ha esplicitamente escluso dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi locali che, di conseguenza, viene attribuita a codesto Organo;

 

VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 448/01 (non abrogato dalla L. n.289/’02 né dalle successive n. 350/’03 e 311/’04), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale dell’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2006, è stato prorogato al 31/03/2006;

 

VISTO l’art. 14 del D.L. 28/12/1989 n. 415, convertito in Legge 28/02/1990 n. 38 per la quale il gettito complessivo della Tassa relativa al Servizio di Smaltimento dei R.S.U. non può essere inferiore al 50% del costo di servizio stesso;

 

CONSIDERATO che il Comune di Capoliveri non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie né in stato di dissesto e deve applicarsi la normativa prevista dall’art. 14 del D.L. 28/12/1989 n. 415, convertito in Legge 28/02/1990 n. 38;

 

RICHIAMATA la delibera Consiliare n. 19 del 27.06.1994, legalmente esecutiva, con la quale sono state determinate le tariffe TOSAP e ritenuto doverle applicare senza modificazioni;

 

VISTO il D.Lgs 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RICHIAMATA la delibera Consiliare n. 75 del 26/10/04 con la quale è stato approvato il Regolamento I.C.I.;

 

VISTA la propria deliberazione n. 6/98 riguardante “ Approvazione di norme regolamentari agevolative dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” e le successive delibere relative alla determinazione di aliquote, detrazioni ed ipotesi agevolative;

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 regolante l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO che la manovra finanziaria relativa al bilancio di previsione 2006 consente:

 

  1. Il mantenimento della aliquota I.C.I. per abitazione principale di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 30/12/92 n. 504 del 4,5 per mille;

 

  1. Il mantenimento dell’aliquota per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,4% così come regolata dal Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 “Istituzione di un’addizionale comunale Irpef, anorma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191”

 

RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001 in tema di misura di imposta obbligatoria comunale sulla pubblicità per i comuni di classe quinta ( € 11,36 invece di € 8,26);

 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella Legge 28 dicembre 2001n. 448, collegato alla finanziaria per l’anno 2002 e delle disposizioni di cui alla Legge 311/2004 (finanziaria 2005);

 

ESAMINATO     il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

DELIBERA

 

PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO:

 

1.    Di confermare le aliquote I.C.I. che sono stabilite nel seguente modo:

 

·        4,5 per mille l’aliquota per abitazione principale ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili;

·        7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;

·        detrazione per l’abitazione principale € 103,29;

·        detrazione per l’abitazione principale per gli ultrasessantacinquenni  € 258, 23;

 

2.     Di confermare l’esclusione con decorrenza primo gennaio 2002, l’applicazione della detrazione per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale con residenza dei soggetti sotto riportati, concesse in uso gratuito:

 

·        ai parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

·        al coniuge ancorché separato o divorziato;

·        agli affini entro il secondo grado (suocere, genitori e nuore, cognati);

 

3.    Di dare atto che alle unità immobiliari indicate al punto 2) viene, in ogni caso, applicata l’aliquota prevista per l’abitazione principale;

 

4.    Di approvare le determinazioni delle tariffe relative ai tributi e servizi locali con il consequenziale tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così come specificate in premessa;

 

5.    Di dare atto che le aliquote relative all’applicazione della TOSAP resteranno invariate così come quelle relative alla addizionale comunale IRPEF e quelle per l’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni;

 

Di confermare, altresì, la misura della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni.