PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

PER L´ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2010

 

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2011

 

IL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.2 DEL 30/03/2011 

 

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...OMISSIS...

 

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DELIBERA

 

- Di approvare e confermare per l’anno 2011 il seguente regime di aliquote per l’applicazione  dell’Imposta Comunale  sugli Immobili (I.C.I.) vigente già per l’anno 2010:

 

1)      Aliquota ordinaria  pari al 7 per mille;

 

2)      Aliquota del 7 per mille da applicarsi alle Aree Fabbricabili, ed alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, “gruppo B”, “gruppo C”, “gruppo D”;

 

3)      Aliquota pari al 4,5 per mille da applicarsi:

a)      agli immobili definiti abitazione principale ai sensi del comma 2, articolo 8 del D.Lgs. 504/92;

b)      alle pertinenze, considerate parti integranti dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte distintamente in catasto e rientranti nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (autorimesse), limitatamente ad un numero massimo di due.

 

4)      Aliquota ridotta pari al 4,5 per mille da applicarsi in favore di:

a)      Persone fisiche soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

b)      Proprietari di abitazione anziani o disabili che stabiliscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata; 

c)      Cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) per l’unica abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, comunque non locata;

 

5)      Aliquota agevolata al 4,5 per mille da applicarsi:

a)      Agli immobili locati per almeno un anno con contratto regolarmente registrato ad un soggetto, persona fisica, residente che li utilizzi come abitazione principale;

b)    Alle abitazioni concesse in comodato gratuito dal possessore a parenti o affini fino al terzo grado (Cod. Civ. artt. n.74, 75, 76, 77, 78) residenti nel comune che le utilizzino comunque come abitazioni principali;

 

Al fine del riconoscimento del diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata si dispone quanto segue:

·         In riferimento all’ipotesi di cui al punto a) lo stato di locazione dovrà risultare da contratto registrato di durata almeno annuale e da dichiarazione che attesti la locazione dell’immobile a persona  che lo utilizzi come abitazione principale;

·         In riferimento all’ipotesi di cui al punto b) il proprietario dovrà presentare una dichiarazione che attesti la cessione dell’utilizzo dell’alloggio a titolo gratuito a parenti o affini fino al terzo grado ivi residenti;

 

6)      La detrazione dell’I.C.I. sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è definita nelle seguenti misure:

a)      euro 114,00;

b)      euro 228,00 per i proprietari ed i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 504/92, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31/12/2010 e che non posseggano altre abitazioni su tutto il territorio nazionale, da comprovarsi attraverso autocertificazione in carta semplice.