PER ALIQUOTE:

 

DELIBERA

 

 

1.      DETERMINARE ,per le motivazioni espresse in narrativa, per l’ anno 2006 ’ aliquota dell’ imposta comunale sugli immobili come segue:

 

·        aliquota del 6,5 per mille da applicare in via generale

 

·        aliquota del 6 per mille sull’ abitazione principale e immobili assimilati ;

 

·        aliquota al 4 per mille per unita’ immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali o ampliamento di attivita’ esistenti per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori ( la concessione dell’aliquota agevolata e’ subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta) nelle aree dei Piani insediamenti produttivi .

L’agevolazione non si applica agli immobili destinati a funzioni di deposito o magazzino ,ad eccezione che siano utilizzati per rimessaggio veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate da parte degli autotrasportatori.

 

·        aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all’ abitazione principale e non locati o non occupati da parenti entro il secondo grado;

 

·        aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.

 

2.      DETERMINARE che :

 

·        la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata copia del contratto di affitto.Non si applica l’aliquota del 7 per mille in caso di locazione annuale-

·        l’occupazione di parenti entro il 2° grado sia autocertificata dal contribuente e che alla stessa corrisponda la residenza effettiva-

 

·        le attestazioni prodotte siano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso e debbano essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all’ anno di imposta. La data di cessazione del rapporto deve essere comunicata all’ ufficio tributi entro 30 gg.

 

3.      DETERMINARE che:

 

·        l’ esercizio della facolta’ di autocertificazione prevista dall’ art.8 , comma 1 del Decreto legislativo n. 504/92 debba avvenire come disposto dall’ art. 5 del Regolamento ICI per ragioni di pericolo all’ integrita’ fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all’ ufficio tecnico o alla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L’ eliminazione dela causa ostativa all’ uso dei locali e’ comunicata all’ ufficio tributi al verificarsi.

  

 

 PER DETRAZIONI:

 

 

 

DELIBERA

 

 

1)      DETERMINARE in Euro 105,00 la detrazione generale per l’ abitazione principale;

 

2)      RICONOSCERE ai sensi dell' art. 8, comma 3, del Dlgs. 504/92,e successive modifiche, ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione ICI da Euro 105,00 a Euro 260,00 sulla prima abitazione:

 

 

A)NUCLEI FAMILIARI CON REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E DA PENSIONI

 

 

1)Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina o altra pertinenza quale unica proprieta' immobiliare del contribuente  all'1.1.2006. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;

 

2)Reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni ( da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a ICI e restando escluso l'assegno di accompagnamento) riferito all'anno 2005:

 

 

 

 

 

Ai limiti di reddito suddetti si aggiungono Euro 550,00 lordi se nel nucleo familiare vi e'un portatore di handicap.

Per nuclei familiari con piu' di 4 componenti si aggiungono Euro 3.100  lordi per ciascuna persona.

Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purche' non superiore a Euro 5.165,00, di ultrasessantacinquenni conviventi ( sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili .

 

 

B) PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

   anche su segnalazione dei servizi sociali dell'USL.

 

 

C) NUCLEI FAMILIARI RICADENTI NELLE FASCE DI REDDITO GIA' PREVISTE  ABITANTI IN CASE ACQUISTATE IN COOPERATIVA O DI EDILIZIA POPOLARE A PROPRIETA' INDIVISA.

 

 

 

 

 

 

 

Sia nel caso di cui alla lettera A che nel caso della lettera C l'applicazione del beneficio della detrazione Euro 260 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprieta' immobiliare ( non viene considerata proprieta' aggiuntiva la proprieta' di "orticelli" comunque non soggetti all'imposta);.

 

 

2)DETERMINARE i seguenti criteri applicativi:

 

Il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare:

 

nome,cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione di Euro 260.

 

La richiesta dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta ( 20 dicembre) all'ufficio tributi del Comune di Campiglia M.ma Via Roma 5, oppure consegnata a mano  allo stesso indirizzo.

 

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto ICI potranno al momento del pagamento della stessa gia' tenere conto della detrazione maggiorata , le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre.

 

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal Dlgs 504/92 e le pene previste dagli artt. 483,495,496 del C.P. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art.24 della L. 13.4.77, n.114.

 

3)      DETERMINARE che  l'esercizio della facolta' di autocertificazione prevista dall' art.8, comma 1 del Decreto legvo 504/92 sopra richiamato debba avvenire come disposto dall’art 5 del Regolamento ICI per ragioni di pericolo all’integrita’ fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione , ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico o alla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta.L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali e’ comunicata all’ufficio tributi al verificarsi;

 

4)        DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile