OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2005

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE

 

SU RELAZIONE dell’ Assessore alle finanze;

 

RICHIAMATO L'art.6, comma 1, del Dlvo N.504 del 30.12.1992 che dispone in ordine  alla determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ;

 

LETTO il comma 2^ dell'art.6 dello stesso decreto che recita:

 

"L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni,o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

RICORDATO che il regolamento in materia di ICI  dispone l’estensione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale alle pertinenze e alle abitazioni  concesse in comodato d’uso a parenti  ;

 

RITENUTO opportuno prevedere la conferma delle aliquote gia’ applicate nell’anno 2004  per garantire il gettito delle relative entrate a finanziamento delle spese correnti

che la sola Imposta comunale sugli immobili copre per il 30%;

 

RITENUTO pertanto di prevedere pe l’ anno 2005 ,l’applicazione delle aliquote sottoindicate per le fattispecie a fianco evidenziate:

 

§         Aliquota  ordinaria pari al  6,5 per mille

§         aliquota del 6 per mille sull’ abitazione principale e immobili assimilati ;

·        aliquota al 4 per mille per unita’ immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali o ampliamento di attivita’ esistenti per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori ( la concessione dell’aliquota agevolata e’ subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta) nelle aree dei Piani insediamenti produttivi .

L’agevolazione non si applica agli immobili destinati a funzioni di deposito o magazzino ,ad eccezione che siano utilizzati per rimessaggio veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate da parte degli autotrasportatori.

 

·        aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all’ abitazione principale e non locati

 

·        Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.

 

RITENUTO inoltre opportuno avvalersi della facolta’ di cui al comma 56 dell’ art. 3 della L. 662/96 riconoscendo quale abitazione principale l’ unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprieta’ o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;

 

LETTI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico e contabile dal Dirigente del settore finanze e personale ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL Dlgs 267/2000;

 

Con voti unanimi  espressi nei modi di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

1.      DETERMINARE ,per le motivazioni espresse in narrativa, per l’ anno 2005 l’ aliquota dell’ imposta comunale sugli immobili come segue:

 

·        aliquota del 6,5 per mille da applicare in via generale

 

·        aliquota del 6 per mille sull’ abitazione principale e immobili assimilati ;

 

·        aliquota al 4 per mille per unita’ immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali o ampliamento di attivita’ esistenti per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori ( la concessione dell’aliquota agevolata e’ subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta) nelle aree dei Piani insediamenti produttivi .

L’agevolazione non si applica agli immobili destinati a funzioni di deposito o magazzino ,ad eccezione che siano utilizzati per rimessaggio veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate da parte degli autotrasportatori.

 

·        aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all’ abitazione principale e non locati o non occupati da parenti entro il secondo grado;

 

·        aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.

 

2.      DETERMINARE che :

·        la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata copia del contratto di affitto.Non si applica l’aliquota del 7 per mille in caso di locazione annuale-

·        l’occupazione di parenti entro il 2° grado sia autocertificata dal contribuente e che alla stessa corrisponda la residenza effettiva-

·        le attestazioni prodotte siano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso e debbano essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all’ anno di imposta. La data di cessazione del rapporto deve essere comunicata all’ ufficio tributi entro 30 gg.

 

3.      DETERMINARE che:

 

·        l’ esercizio della facolta’ di autocertificazione prevista dall’ art.8 , comma 1 del Decreto legislativo n. 504/92 debba avvenire come disposto dall’ art. 5 del Regolamento ICI per ragioni di pericolo all’ integrita’ fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all’ ufficio tecnico o alla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L’ eliminazione dela causa ostativa all’ uso dei locali e’ comunicata all’ ufficio tributi al verificarsi.

 

4.      COMUNICARE AL CONCESSIONARIO per la riscossione tributi competente per territorio le determinazioni di cui sopra.

 

5.      DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata e unanime votazione.