CITTA’ DI PIOMBINO

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI—ANNO 2006

Delibera G.C. n° 471 del 13/12/2005 Aliquote ICI

www.comune.piombino.li.it

 

 

 


A) 5,5 per mille:

 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, oppure in proprietà, o usufrutto di anziani o disabili residenti in istituto a seguito di ricovero permanente, purché non locate; SOLO A QUESTE UNITA' IMMOBILIARI SPETTA LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, PARI A 113,62;


2) unità immobiliari di categoria C2, C6,  C7, solo se facenti parte dello stesso corpo di fabbrica dell'abitazione principale o comprese nella parte di terreno recintata sulla quale insiste l'abitazione principale, purché a disposizione di almeno un comproprietario della stessa (cd. pertinenze);


3) unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a parenti in linea collaterale entro il 1°grado (fratelli), o ad affini entro il 1°grado (suoceri, ecc.);


4) unità immobiliari abitative locate con contratto registrato a soggetti inseriti nella graduatoria E.R.P. con almeno 3 punti, purché con contratto stipulato dopo il 1 gennaio 1999 e solo per il periodo posteriore alla data in cui sia formalizzata la rinuncia del conduttore all'inserimento in graduatoria.


5) unità immobiliari locate alle condizioni previste dagli accordi assunti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi del comma 3 art.2 Legge  431/1998.


LA DETRAZIONE NON SPETTA ALLE UNITA' IMMOBILIARI DI CUI AI PRECEDENTI NUMERI 2, 3 , 4 e 5.

B) 7,0 per mille: 1) unità immobiliari abitative locate con contratto registrato, o concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale o affini oltre il 1° grado; 2) unità immobiliari abitative non locate ad esclusione di quelle di cui al punto C;

C) 9,0 per mille : abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ( c 4, art.2, legge 431/1998)

 

D) 6,0 per mille: locali utilizzati da affittacamere (art.55 L.R.N°42/2000)  case ed appartamenti  per vacanze (art.56 L.R. n.42/2000) residenze d’epoca utilizzate come strutture ricettive (art.58 L.R. 42/2000)

 

 

 

E) 6,4 per mille: altre unità immobiliari (fondi, terreni, aree edificabili, altre unità immobiliari)

 

F) 4,0 per mille:  fabbricati di categoria D, relativi ad attività produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale a partire dal 1 gennaio 2003 per il primo triennio di attività.


MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
1) Presso gli uffici postali; 2) presso la locale Esattoria, in via Volta; 3) presso gli

sportelli della banca Monte dei Paschi di Siena ubicati nel Comune di Piombino.

 

IL VERSAMENTO DEVE ESSERE ESEGUITO CON L’APPOSITO BOLLETTINO MINISTERIALE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N° 12919577 INTESTATO A “TESORIERE DEL COMUNE DI PIOMBINO—IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI”.

I BOLLETTINI DI PAGAMENTO SONO IN DISTRIBUZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E PRESSO I LUOGHI SOPRA INDIC ATI PER IL PAGAMENTO.

 

ACCONTO: Entro il 30 giugno 2006, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata con le aliquote vigenti nell’anno 2005.

SALDO: Entro il 20 dicembre 2006, pari al residuo dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata con le aliquote vigenti nell’anno 2006.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI:

da presentare se nel corso dell’anno 2006 si verificano modifiche rilevanti per il calcolo dell’imposta o del soggetto obbligato. Da presentare entro 90 giorni dalla data di variazione con apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune.  

 

ULTERIORE DETRAZIONE: la detrazione per l'abitazione principale è elevata a € 258,23 in particolari situazioni reddituali o personali. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2006.

RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI:  concessa solo a seguito di apposita procedura. Modalità e condizioni da richiedere al Servizio Imposte e Tasse.

 

ATTENZIONE:  le rendite risultanti in Catasto devono essere rivalutate del 5% ai fini del calcolo dell' ICI. Agli stessi fini, i redditi dominicali devono essere rivalutati del 25%.