DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.125 DEL 13 APRILE 2005 ESECUTIVA

IN DATA 02/05/2005

ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2005

La Giunta Comunale

Omissis..

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote Ici valevoli per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

A) 5,5 per mille

1)Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, usufruttuario o

titolare del diritto di abitazione, oppure in proprietà o usufrutto di anziani o disabili

residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, purché non locate; solo a

queste unità immobiliari spetta la detrazione per l’abitazione principale, pari a €

113,62;

2)Unità immobiliari di categoria C2, C6, C7, solo se facenti parte dello stesso corpo

di fabbrica dell’abitazione principale o comprese nella porzione di terreno recintata

sulla quale insiste l’abitazione principale purché a disposizione di almeno un

comproprietario della stessa (pertinenze);

3)Unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a

parenti in linea collaterale entro il primo grado (fratelli), o ad affini entro il primo

grado (suoceri ecc.);

4)Unità immobiliari abitative locate con contratto registrato a soggetti inseriti nella

graduatoria ERP con almeno tre punti, purché con il contratto stipulato dopo il

primo gennaio 1999 e solo per il periodo posteriore alla data in cui si formalizza la

rinuncia del conduttore all’inserimento in graduatoria;

5)Unità immobiliari locate alle condizioni previste dagli accordi assunti in sede

locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori

ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge n° 431/1998;

La detrazione non spetta alle unità immobiliari di cui ai precedenti numeri 2,3,4 e 5;

B)7,0 per mille: unità immobiliari abitative locate con contratto registrato, o

concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale o affini oltre il primo grado;

COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

C)9,0 per mille abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati

contratti di locazione da almeno due anni (comma 4 art. 2 Legge n 431/1998);

D) 6,0 per mille: locali utilizzati da affittacamere (art. 55 L.R. n° 42/2000) case e

appartamenti per vacanze (art. 56 L. R. n 42/2000 ), residenze d’epoca utilizzate

come strutture ricettive (art. 58 della L.R. n°42/2000);

E) 6,4 per mille: altre unità immobiliari (fondi, terreni, aree edificabili, altre unità

immobiliari);

F) 4,0 per mille: fabbricati di categoria D, relativi ad attività produttive di nuovo

insediamento sul territorio comunale a partire dal primo gennaio 2003 per il primo

triennio di attività;

Agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili determinate con le

seguenti delibere: Giunta Comunale n.52 del 28 febbraio 2005 e Giunta Comunale 115

del 8 aprile 2005 ( correzione di errore materiale a deliberazione n.52/2005.Delibere

esecutive rispettivamente nelle seguenti date:

17 marzo 2005 e 26 aprile 2005.

La Giunta Comunale

Omissis..

DELIBERA

1)Di determinare i limiti di reddito necessari per usufruire delle agevolazioni in

materia di Ici rivalutando a decorrere dal primo gennaio 2005 , sulla base degli

indici Istat per l’adeguamento delle pensioni dell’anno 2003 ( 2,5%) e 2004 (1,9%)

i limiti previsti nella propria deliberazione n° 76/2004;

2)Di stabilire che, pertanto, a decorrere dal primo gennaio 2005 , possono

usufruire della detrazione di € 258,23 di cui alla deliberazione n° 76/2004 e ferme

restando le altre condizioni ivi previste:

- I componenti della famiglia anagrafica e le persone conviventi che non

abbiano la proprietà l’usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari

della categoria catastale A diverse da quelle in cui risiedono e/o su unità

immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1,C3,C4, o C5;

- Il reddito familiare complessivo imponibile ai fini Irpef (comprensivo di

ogni reddito del nucleo, incluso quello dell’ unità immobiliare soggetta ad

Ici) riferito all’anno 2004 non sia superiore a € 9.628,75 per le famiglie

composte da una sola persona, ad € 13.027,14 per due persone, ad €

14.443,13 per tre persone, ad € 15.576,13 per 4 persone, importi cui

devono aggiungersi € 3.236,54 per ogni componente oltre il quarto ed €

539,42 per ogni portatore di handicap;

- Agli effetti del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del

reddito derivante da pensioni di una o più persone conviventi fino

all’importo di € 5.394,25 fermo restando il permanere delle condizioni

soggettive di cui sopra;

3)Di confermare le norme procedurali e le altre condizioni prevista dalla

deliberazione n° 76/2004;

4)Di dare atto che responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è

il dott. V. Rossi dirigente del Servizio Finanziario

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.150 DEL 4 MAGGIO 2005 CON OGGETTO:

ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2005, MODALITA’ DI APPLICAZIONE.

La Giunta Comunale

Omissis..

DELIBERA

1) Di specificare che l’aliquota del 7 per mille deve intendersi riferita alle

abitazioni per le quali risulti registrato un contratto di locazione o siano state

concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale o affini oltre il primo

grado nel corso dell’ultimo biennio;

2) Di chiarire altresì che l’aliquota del 7 per mille nel caso di cui al punto

precedente si applica anche al periodo del biennio precedente al contratto di

locazione o alla suddetta concessione in uso gratuito, in cui l’abitazione sia

rimasta vuota o comunque disposizione del soggetto passivo dell’Ici;

3) Di chiarire infine che per il calcolo del biennio si fa riferimento alla data di

acquisto dell’immobile o alla data di scadenza dell’ultimo contratto di

locazione.