LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

VISTO l'art. 42, lettera "f" del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 che attribuisce ai consigli comunali la competenza in materia di istituzione, ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle aliquote e delle tariffe;

 

RICHIAMATO  l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 relativo alle competenze delle giunte comunali e provinciali;

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 e successive modifiche ed integrazioni che dispone di deliberare annualmente l’aliquota dell’imposta  comunale sugli immobili;

 

VISTI il D.M. Interno del 23/12/2003 con il quale viene prorogato al 31/03/2004 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2004 ed il comma 16 dell’art. 53 della L. 23/12/2000 n° 388, così come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della L. 28/12/2001 n° 448, con cui si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali è quello dell’approvazione del bilancio di previsione;

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 8 del 10/3/2001 relativa alla modifica e riformulazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ;

 

RITENUTO opportuno, per l’anno 2005, per far fronte alle necessità finanziare dell’Ente e poter continuare a tutelare, altresì, le fasce più deboli dei contribuenti di determinare l’aliquota ordinaria I.C.I. nella misura massima (7 per mille) ed applicare l’aliquota agevolata (5,5 per mille) alle abitazioni principali, ad una pertinenza dell’abitazione stessa, alle abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il 2° grado,  agli immobili adibiti ad attività artigianali, industriali e commerciali, con esclusione di quelli utilizzati per attività di lavoro autonomo professionale, ecc.;

 

RITENUTO inoltre opportuno confermare la misura agevolativa – aliquota I.C.I. 4 per mille - introdotta nel 1998, per i fabbricati ubicati nei centri storici individuati nel Piano Regolatore vigente sotto la voce “ambiti edificati di interesse storico ambientale” di cui all’art. 12 delle N.T.A. (norme tecniche attuative) dello stesso, oggetto di interventi di ristrutturazione, consolidamento e manutenzione straordinaria finalizzati a migliorarne la staticità ed a valorizzarne gli aspetti estetici contribuendo così al recupero dei centri storici di concerto con le iniziative già intraprese e programmate dall’Amministrazione comunale;

 

CONSIDERATO CHE l’aliquota agevolata (5,5 per mille) alle abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il 2° grado è, già di fatto, una misura  che avvantaggia il contribuente si è ritenuto di non concedere anche l’ulteriore detrazione per abitazione principale;    

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

1) DI STABILIRE per il 2005 le seguenti aliquote in materia di Imposta Comunale sugli Immobili :

 

Ø      L’aliquota ordinaria per l’imposta comunale sugli immobili è stabilita nella misura del 7 per mille al fine di concedere le agevolazioni ad altri contribuenti;

 

 

Ø      La riduzione dell' 1,5 per mille dell'aliquota I.C.I., fissandola pertanto al 5,5 per mille, per le seguenti unità immobiliari:

 

A.     adibite direttamente ad abitazione principale.

 

B.     adibite a pertinenza dell’abitazione principale, l’assimilazione a pertinenza dell’abitazione principale ai fini I.C.I. è limitata ad una sola unità immobiliare, quella con la rendita catastale maggiore, appartenente alle categorie C/2 o C/6 (Per l’individuazione delle pertinenze occorre fare riferimento agli artt. 817 e 818 del Codice civile);

 

C.  adibite ad attività artigianali, commerciali, industriali classificate nelle categorie catastali C/1, C/3, D con esclusione di quelle comprese nei gruppi D/4 e D/5. Restano, comunque, escluse tutte le unità immobiliari adibite ad attività autonoma professionale;

 

D.  posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente;

 

E.     concesse in uso gratuito ai parenti entro il 2° grado (genitori-figli, nonni-nipoti, fratelli), se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. L’uso gratuito dovrà essere documentato da auto certificazione indicante gli estremi catastali dell’u.i., il nome dell’utilizzatore, ed il rapporto di parentela e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L’autocertificazione  deve essere presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta concessione

 

F.      locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale

 

Ø      Di concedere l’applicazione dell’aliquota del  4  per mille per le seguenti unità  immobiliari :

 

G.    per i fabbricati ubicati nei centri storici individuati nel Piano regolatore vigente sotto la voce “ambiti edificati di interesse storico ambientale” di cui all’art. 12 delle N.T.A. (norme tecniche attuative) dello stesso, per gli interventi di cui alle lettere b, c, d dell’art. 31 della L.457/78 (interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria) regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio, limitatamente all’anno in cui vengono effettuati detti interventi. L’applicazione dell’aliquota agevolata viene concessa previa richiesta dell’interessato nella quale occorre fare riferimento ai documenti presentati all’ufficio urbanistica del Comune;

H.    per gli immobili non venduti e non locati vuoti da mobili e cose, costruiti da imprese  che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività di costruzione ed alienazione di immobili per un periodo di tre anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione. Per beneficiare di tale riduzione l’impresa deve comunicare all’ufficio tributi la data di ultimazione della costruzione con la specificazione che la stessa è destinata alla vendita. Entro 60 giorni dalla cessione l’impresa deve comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

 

2)  DI STABILIRE per l’anno 2005 le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:

 

A.  Spetta la detrazione di  103,29  per gli immobili di cui ai punti A, B, D. Gli immobili di cui al punto C usufruiscono della eventuale quota di detrazione che non trova capienza nell’abitazione principale.

 

B. Di aumentare da € 103,29 (£. 200.000) a  €. 154,93 (£. 300.000) la detrazione dell' I.C.I. dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali (cod. AS e PS ) con un reddito annuo non superiore a  €. 7.230,39; la maggiore detrazione è concessa dal responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condizioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi.