1)      Aliquota ordinaria I.C.I.,  sette per mille;

2)      Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per le persone fisiche e per i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del comune, aliquota del cinque per mille;

3)      Per le unità immobiliari,  adibite  ad attività commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D aliquota del cinque per mille;

4)      Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, aliquota del quattro per mille, per un periodo massimo di tre anni, calcolato a decorrere dalla data di ultimazione lavori;

5)      Per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, aliquota del quattro per mille, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;

Sono equiparate alla abitazione principale:

a)     le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorché distintamente iscritte in catasto e classificate nelle categorie catastali C2 e C6, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

b)     quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi utilizzate come abitazione principale;

c)     l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)     l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.

 

La detrazione per l’abitazione principale è di € 150,00.