COMUNE DI SANTA FIORA

PROVINCIA DI GROSSETO

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Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n°  29 del 15/03/2005.

 

Ø    di determinare,  per l’anno 2005, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

 

1)   aliquota ordinaria I.C.I., di cui all’art. 6 del D. Lgs. 504/92, nella misura del 6,5 per mille;

 

2)     aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono equiparate alle abitazioni principali:

 

b)   le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;

 

c)   quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;

 

d)   l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

e)   l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

 

3)   aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attività commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D;

 

4)   Aliquota del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni, decorrente dalla data di fine lavori,  relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

 

5)   Aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

Ø      di stabilire in €. 150 la detrazione per l’abitazione principale;