Guida al saldo I.C.I.  2008 

 

 

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1. Chi deve pagare l’imposta I.C.I.

 

Sono soggetti al pagamento dell’I.C.I. tutti coloro che sono proprietari di immobili - fabbricati e aree fabbricabili - ubicati nel territorio comunale.

 

Sono soggetti passivi tutti coloro che, su un immobile, sono titolari di  uno dei seguenti diritti:

1) Usufrutto;  2) Uso;  3) Diritto di abitazione (compreso il coniuge superstite;  4)  Enfiteusi;

 

Per gli immobili condotti in locazione finanziaria – Leasing – il soggetto passivo è il locatario.

Per gli immobili e/o aree in concessione, il soggetto passivo è il concessionario.

 

L’unità immobiliare posseduta e direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto che vi ha la residenza anagrafica è esente da ICI, con esclusione del beneficio di esenzione per le unità immobiliari di categoria A/1 e A/8.

 

 

 

2. Determinazione della base imponibile

 

2.1. Fabbricati:

La base imponibile è il valore dell’immobile, che si calcola come segue:

- Per i fabbricati iscritti in Catasto il riferimento è la rendita catastale, aumentata del 5% per tutti i fabbricati. La rendita rivalutata si moltiplica per il coefficiente 100 per tutte le categorie (con esclusione delle categorie “A/10” – “D” – C/1);

-  Per i fabbricati di categoria “A/10” e “D”  il coefficiente è 50;

- Per i fabbricati di categoria “C/1” il coefficiente è 34;

 

2.2. Aree fabbricabili

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° dell’anno di imposizione.

 

 

 

3. Le Aliquote e Detrazioni - Regolamenti

 

Il Comune di Isola del Giglio si è avvalso della potestà regolamentare prevista agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997.

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/1999 è stato approvato il “Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.”, modificato e integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2007.

 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 9 Marzo 2007 sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni:

1)                   Aliquota al 4°/°° per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente categoria catastale A/1 e A/8,  e sue pertinenze, nel numero massimo di 2, oltre che per le abitazioni locate con contratto registrato e utilizzate come abitazione principale, a parenti I° grado, residenti;

2)                   Aliquota al 7 °/°° per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili);

3)                   Detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,29;

 

 

Gli aventi diritto ad una eventuale aliquota agevolata ridotta, ovvero ad una maggiore detrazione, dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune la certificazione attestante i requisiti previsti dal Regolamento Comunale e dalla Delibera.

 

 

4. Calcolo dell’imposta

 

Determinata la base imponibile degli immobili posseduti, l’imposta si calcola applicando l’aliquota in vigore per la tipologia dell’immobile al valore dello stesso.

 

In caso di più unità immobiliari, il calcolo va fatto singolarmente per ognuna di queste.

 

Nel calcolo dell’imposta vi è da tenere conto, oltre che del valore dell’immobile anche del periodo di possesso nell’anno e della quota di possesso.

 

Per l’unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale spetta la detrazione come deliberata dalla G.M. indicata al capitolo 3.

 

Dall’imposta lorda calcolata si detrae la detrazione spettante.

 

Nel caso di più contitolari residenti la detrazione spetta agli stessi in parti eguali e non in ragione delle quote di possesso,  tenendo conto del periodo di possesso nell’anno.

 

5. Termini per il versamento del saldo

 

5.1.  Saldo: Entro il 16 Dicembre.

 

5.2. E’ consentito il versamento da uno solo dei comproprietari dell’unità immobiliare, in luogo di più versamenti effettuati da tutti i contitolari, purché corrispondente all’ammontare dell’imposta per l’unità immobiliare interessata. In tal caso si rende necessario fare la dichiarazione al Comune che l’immobile, seppure contestato, è dichiarato per intero da uno solo dei contitolari.

 

 

6. Come si versa l’imposta

 

Per l’anno 2008 e successivi i versamenti in acconto ed a saldo devono essere effettuati, utilizzando uno dei bollettini allegati, alle scadenze previste, sul C/C Postale n.  80927957 – CODICE IBAN IT42 X076 0114 3000 0008 0927 957 - Intestato a: ETRURIA SERVIZI Srl – Concessionaria per il Comune di Isola del Giglio.

 

 

E’ fatta salva per i contribuenti la possibilità di versare mediante F24.

 

 

 

 

 

 

 

7. Obbligo di dichiarare le variazioni intervenute nell’anno

 

La dichiarazione ICI, è dovuta in ogni caso per le variazioni di soggettività passiva intervenute fino al 18 Dicembre 2007.

 

Successivamente a tale data, l’obbligo di dichiarazione per i fabbricati non è dovuta nei seguenti casi:    

1)      acquisto/vendita;               

2)      frazionamento e/o fusione;             

3)      cancellazione;

4)      nuova iscrizione in catasto;

 

 

L’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per intervenuta variazione di soggettività passiva è obbligatoria in tutti gli altri casi. Esempio:

1.      soggetto che in corso d’anno acquisisce o perde il diritto alla detrazione principale;

2.      soggetto che concede a parenti di I° grado in uso gratuito, con contratto registrato, una unità   immobiliare da questi utilizzata come residenza. In tal caso vi è l’obbligo di allegare copia del contratto di comodato;

3.      soggetto proprietario di immobile, per il quale pagava con aliquota ridotta per effetto di comodato gratuito, che in corso d’anno perde il diritto all’aliquota agevolata

4.      per immobile che acquisisce o perde  il diritto alla riduzione per inagibilità.  In questo caso la dichiarazione deve essere presentata per ogni anno d’imposta.

5.      soggetto che acquista o vende un terreno edificabile