COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.  N. 12 DEL 31.03.2008 “APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI ICI 2008”

 

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2008 le seguenti aliquote ICI;

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le seguenti unità immobiliari, adibite direttamente ad abitazione principale, così  come ridefinite dall’art. 5 del regolamento Ici  oggetto di modifiche ed in corso di approvazione:

 - di proprietà del soggetto passivo;

 -  adibite a pertinenza dell'abitazione principale stabilmente e durevolmente alla stessa asservite ancorché iscritte in catasto con autonoma rendita nelle categorie C/2, C/6 e C/7 ma limitatamente a 2 unità immobiliari;

- utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

 - possedute da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate;

 - alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo per le case popolari;

- concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli o viceversa), se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. L'uso gratuito dovrà essere documentato da autocertificazione indicante gli estremi catastali dell'unità immobiliare, il nome dell'utilizzatore, ed il rapporto di parentela e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuta la concessione e la relativa vericidità potrà essere oggetto di controlli a campione da parte dell'Ente;

- possedute, a titolo di proprietà od usufrutto, da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) aliquota dell'8 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni a favore di nuclei familiari, anche monocomponenti, anagraficamente residenti nell'immobile, stipulati ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di altri quattro) o del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell'art. 2 della Legge 431/98;

d) aliquota del 7 per mille riservata alle unità abitative locate a nuclei familiari, anche monocomponenti, anagraficamente residenti nell'immobile, e loro pertinenze se riportate nell'atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 1 e del comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98;

 

2) di individuare, così come per l’anno 2007, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille l'obbligo per i soggetti passivi di presentare all'Ufficio ICI del Comune di Scarlino, la dichiarazione di variazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92 (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno della data di registrazione del contratto di locazione), con allegata copia del contratto stesso corredato dai dati di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate; la decorrenza del beneficio, sussistendone i presupposti, è individuata nell'inizio della locazione o comunque non oltre trenta giorni antecedenti la data di registrazione;

3) di confermare nella misura di € 154,94 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, composta da €. 103,29 quale detrazione di base prevista dall'art. 8 comma. 2 del D. Lgs. 504/92 e da €. 51,65 quale detrazione incrementale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs., prevista con delibera di G.M. n. 50 del 25.02.1998 e recepita con delibera consiliare n. 6 del 26.02.1998

           4) di confermare altresì la detrazione sull'abitazione principale elevata ad €. 260,00 (in luogo di €. 154.94), composta pertanto da €. 103,29 quale detrazione di base prevista dall'art. 8 comma. 2 del D. Lgs. 504/92 e da €. 156,71 quale detrazione incrementale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs., prevista con delibera di CC. n. 5 del 29.03.2007, per quei soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito descritte, ritenute disagiate in quanto aventi bassa capacità reddituale:

a) soggetto passivo di imposta il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, sia proprietario nell’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, al quale risulti un indicatore ISEE riferito all’anno precedente fino ad € 5.061,68.

5) di prendere atto che alle detrazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) andrà ad aggiungersi l'ulteriore detrazione introdotta dall'art. 1 comma 5 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.