PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Aliquota ridotta:     5,0  per mille;

Aliquota ordinaria: 6,9  per mille;

Terreni  agricoli:    esenti.

DETRAZIONE: € 103,29.

 

CODICE CATASTALE COMUNE: B646

 

Gentile contribuente,

a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 93/08 si informa che dal 29/05/2008 è prevista l’esenzione, dal pagamento ICI per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica)  con esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.

L’esenzione si applica anche alle pertinenze (limitatamente a n. 2 immobili di categoria C2, C6 e C7) e alle abitazioni assimilate a quella principale dal regolamento comunale. Al riguardo si precisa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che, ai fini dell’esenzione ICI, non rientrano tra i casi di assimilazione alle abitazioni principali gli immobili dati in locazione con contratto d’affitto registrato, per i quali il Comune provvederà al recupero del tributo relativamente all’anno 2008 (senza applicazione di sanzioni ed interessi). A tale tipologia di abitazioni si continua ad applicare pertanto l’aliquota ridotta del 5 per mille.

Ai fini dell’esenzione dall’imposta per abitazione principale e assimilate occorre che si verifichino le seguenti condizioni : 

1.      Immobile  in cui il contribuente ha la dimora abituale attestata dalla residenza anagrafica.

2.      Immobile posseduto da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché l’abitazione non risulti locata;

3.      Immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) e che vi abbiano nella stessa la residenza, purché il comodato d’uso a titolo gratuito sia comprovato da scrittura privata registrata o, in assenza di scrittura, che al comodatario siano intestate tutte le utenze domestiche (luce, acqua, gas e Tarsu) fatti salvi eventuali impedimenti documentati imputabili ai soggetti erogatori dei servizi.

Per i seguenti ulteriori casi di  immobili adibiti ad abitazione principale, non rientranti nelle tipologie sopra elencate, si applicano le seguenti agevolazioni:

1.      Aliquota ridotta del 5 per mille e detrazione pari a E. 103,29: immobile di categoria catastale A1, A8 e A9  in cui il contribuente ha la dimora abituale attestata dalla residenza anagrafica;

2.      Aliquota ridotta del 5 per mille: immobile concesso in locazione  ad  un soggetto che la utilizzi  come  abitazione  principale purché la locazione sia comprovata da contratto  registrato e a condizione che il locatario non usufruisca nell’ambito del territorio comunale delle agevolazioni I casa per altra  unità immobiliare.   


                           

PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE

Agli effetti dell’esenzione o dell’aliquota ridotta si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (immobili comunque classificati o classificabili nelle categorie catastali C/6, C/2, C/7 ubicate nello stesso edificio dell’abitazione principale o in prossimità dello stesso), anche se distintamente iscritte in catasto, fino ad un massimo di due unità immobiliari; a condizione che il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale  di godimento (anche se in quota parte) dell’abitazione sia lo stesso soggetto  proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) delle pertinenze (quest’ultima durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione).

 

 

Per usufruire delle esenzioni e agevolazioni di cui sopra per le abitazioni e le pertinenze, è necessario, pena la decadenza dal beneficio, produrre apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, come da fac simile predisposto dall’ufficio tributi e reperibile presso lo stesso o sul sito internet del comune, dalla quale risultino le informazioni necessarie per l’applicazione delle esenzioni/agevolazioni.

Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente presentata entro il 31/12 dell’anno per il quale si applica l’agevolazione .

La dichiarazione ha valore anche per le annualità successive solo se non intervengono variazioni comportanti una diversa determinazione dell’ICI dovuta.

 

VERSAMENTO

Per coloro che intendono effettuare il versamento tramite l’ufficio postale con apposito bollettino il numero di conto corrente su cui effettuare il pagamento è: 88769047,  intestato a  Equitalia Gerit spa Capalbio – GR - ICI .

Il versamento dell’ICI, come di altri tributi, deve  essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non è dovuto per importi uguali o inferiori a 12,00 euro annui, tale somma non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

 

DENUNCIA

A partire dall’anno 2008 è venuto meno l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.

Resta invece l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Il termine per la presentazione della denuncia ICI è lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle istruzioni allegate al modello di dichiarazione per variazioni ICI.

Per ulteriori informazioni: www.comune.capalbio.gr.it