PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

deliberazione C.C. n. 19 del 27 marzo 2009

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

- omissis -

 

DELIBERA

 

1) Di confermare, per l'anno 2009, le aliquote già in vigore per l’anno 2008 e, pertanto, di stabilire:

 

A)  nella misura del 4 per mille (quattro per mille) l'aliquota da applicare alle unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;

 

B)  nella misura del 5 per mille (cinque per mille) l'aliquota da applicare, osservando le sotto indicate prescrizioni, alle unità immobiliari di categoria A1, A8 ed A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 unità per categoria:

a)   Il vincolo pertinenziale non sussiste quando il fabbricato accessorio è adibito contemporaneamente al servizio di diversi beni, appartenenti anche pro-quota, a diversi soggetti. 

b)   Si considerano abitazioni principali, soltanto ai fini dell'applicazione dell’aliquota ridotta e non anche ai fini della spettanza della detrazione:

-  l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purché non comproprietari;

-  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

c)   Si considera abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta ed anche ai fini  della spettanza della detrazione:

-  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

C) nella misura  del 5 per mille (cinque per mille) l'aliquota da applicare alle unità immobiliari locate con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998 n° 431, a conduttori che la utilizzano come abitazione principale, dando atto:

- che i medesimi fabbricati non sono esclusi dall'imposta,

- che la concessione in locazione di unità immobiliare urbana con contratto tipo concordato, ai sensi della L. n° 431/98, costituisce modificazione di dati od elementi alla quale consegue un diverso ammontare dell'imposta e, pertanto, sussiste l'obbligo di denuncia da parte del soggetto passivo, il quale è tenuto ad allegare copia del contratto tipo alla dichiarazione, da presentarsi nei termini di legge, in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 26 del 22.02.2000;

             

D) nella misura del 7 per mille (sette per mille) l'aliquota da applicare a tutte le altre unità immobiliari urbane, nonché, in caso di contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorché ascendente o discendente di primo grado del compossessore che ivi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.

           

2) Di stabilire per l'anno 2009 in Euro 103,29.= (Euro centotre/29) l’importo della detrazione per le unità immobiliari censite in cat. A1, A8 ed A9 direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, in applicazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

 

3) Di confermare per l’anno 2009 in Euro 258,22 la maggiore detrazione per l’abitazione principale.

 

4) Di confermare, per l'anno 2009, ai fini del riconoscimento della maggiore detrazio­ne di cui al punto 3), l’articolazione dei nuclei familiari per valori di indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) riportata nell’allegato “A”, già approvata per l’anno 2008, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

5) Di porre a carico dei contribuenti l'obbligo di far perve­nire al Comune un'apposita richiesta scritta, a pena di decadenza dal beneficio, entro la da­ta di scadenza del termine per il versamento della rata di saldo, con allegazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221, riferita  ai redditi percepiti nell’anno 2008.

 

6) Di dare atto che per il riconoscimento del beneficio di cui al punto 3), la dichiarazione  sostitutiva di cui al punto 5), oltre che all’I.N.P.S. ed ai C.A.F., potrà essere presentata all’Ufficio Tributi, previo appuntamento.

 

7) Di dare atto che per effetto della determinazioni di cui ai punti che precedono, il gettito per l'anno 2009 ammonterà ad una somma valutabile in Euro 4.220.000,00.=, tenuto conto dei rimborsi di cui all’art. 1, comma 7 della L. n. 244/2007, nonché all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008.

  

8) Di incaricare l'Ufficio Tributi della pubblicazione della presente Deliberazione, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, n. 3/DPF del 16.04.2003.

 

       ED IL CONSIGLIO COMUNALE

 

       Visto l'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

 

       Visto l'esito della successiva votazione in forma palese:

 

- presenti      n.   15

- favorevoli  n.  12

- astenuti      n.   1 (Borri)  

- contrari n. 2 (Farina e Lumachi)

 

DICHIARA

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 


 

 

ALLEGATO “A” 

 

 

I.C.I. – Anno 2009 - Riconoscimento della maggiore detrazione spettante per l'abitazione principale in favore di nuclei familiari con situazioni di disagio economico-sociale.

 

 

Per l’anno 2009, il diritto alla maggiore detrazione di  Euro 258,22.= relativa al possesso dell’abitazione principale, è riconosciuto in favore dei nuclei familiari  appresso indicati, con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) uguale od inferiore  ai valori di seguito riportati:

 

 

N. componenti il nucleo familiare

Valore  indicatore I.S.E.E.

Valore  indicatore I.S.E.E. (Per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap)

1

14.005,00

24.575,00

2

13.270,00

20.002,00

3

13.019,00

18.200,00

4

12.944,00

17.241,00

5

13.027,00

16.736,00

6 ed oltre

13.254,00

16.557,00