COMUNE DI PELAGO

(Provincia di Firenze)

 

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26 marzo 2008, adottata dal COMUNE di PELAGO (FI), in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2008.

1) Di stabilire per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 6 del decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:

6 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, fino ad un numero massimo di due. Ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata (e non per la detrazione) si considerano abitazione principale anche:

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che al momento del ricovero ci sia stata in essa la residenza anagrafica.

• l’intera unità immobiliare (o quota di comproprietà non inferiore al 50%) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli), che la occupano quale abitazione principale, limitatamente ad un solo immobile ed eventuale pertinenza.

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

2) Di stabilire per l’anno 2008, un aumento della detrazione di cui all’articolo 8, terzo comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell’articolo 3, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, da € 103,29 a € 200,00, nei casi in cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) Possesso di una unica unità immobiliare.

b) Categoria catastale compresa fra A/2 e A/5.

c) Reddito complessivo 2007, del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale riconosciuto in base al minimo annuale pensionistico INPS, incrementato del 70% come definito nella tabella che segue:

Componenti il nucleo familiare                    Minimo vitale (EURO)                    Minimo vitale aumentato del 70%

                                                                                                valido ai fini del riconoscimento della riduzione della tariffa (EURO)

UNA persona                                             5.765,64                                          9.801,59

DUE persone                                            8.071,92                                         13.722,26

TRE persone                                            9.801,60                                          16.662,72

QUATTRO persone                                10.954,80                                          18.623,16

CINQUE persone                                 12.108,00                                            20.583,60

SEI persone                                        13.260,00                                             22.542,00

SETTE persone                                   14.412,00                                             24.500,40

Per ogni persona in più si aggiungono                                                                                         1.153,20

 

d) Di stabilire che i limiti di reddito per usufruire della detrazione agevolata pari a € 200,00 è raddoppiato per i nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992. Per beneficiare dell’aliquota agevolata, è necessaria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare una sola volta entro la scadenza del versamento a saldo. Qualora negli anni successivi vengano meno le condizioni per l’applicazione delle suddette agevolazioni, dovrà essere presentata apposita comunicazione entro lo stesso termine, pena l’applicazione della sanzione di € 250,00. Per usufruire dell’aumento della detrazione per reddito è necessaria la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare annualmente, entro la scadenza del versamento a saldo.