COPIA

Deliberazione della   GIUNTA COMUNALE n° 7

Seduta del 24/01/2005                                                                                            All.                 1

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE, DETRAZIONI E CRITERI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2005


L’anno duemilacinque, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 16.45, nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

BITOSSI FLORESTANO SINDACO Presente
CRISTIANINI ALBERTO VICESINDACO Presente
DE LUCIA GIACOMO ASSESSORE Presente
DONNINI DANIELE ASSESSORE Presente
GUIDUCCI BONANNI CARLA ASSESSORE Presente
MARIOTTI SAVERIO OTELLO  ASSESSORE Presente
MORELLI ANTONIO ASSESSORE Presente
PRIVITERA FRANCO ASSESSORE Presente


La seduta è presieduta dal Sig. BITOSSI FLORESTANO, a norma dell’art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000, il  Segretario Generale Dott. PANDOLFINI MARCO, che viene incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
 
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unita’ SETTORE 5 RESPONSABILE di seguito riportata e relativa all’oggetto:

”-Visto il decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/1999 con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 29 del 28/2/2000;

-Visto la legge 431/98 art. 2 "Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione";

-Visto il D. Lgs. n. 109 del 31/03/1998 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate…”, e successive modifiche ed integrazioni;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 13/11/2003, con la quale sono stati approvati gli indicatori ISEE in materia di “Imposta Comunale sugli Immobili anno 2003 – Maggiore detrazione”, invariati per l’anno 2004;

-Preso atto delle indicazioni espresse dalla Giunta Comunale con determinazione di massima n. 36 del 22/11/2004 e n. 2 del 10/01/2005, in merito alle modalità di applicazione dell’imposta in oggetto e all’entità delle aliquote e delle detrazioni applicabili;

-Valutate le previsioni di gettito dell’imposta in relazione alle necessità di bilancio per l’anno 2005;

-Visto l’art. 27, comma 8, della  L. 28/12/2001 n. 448 che fissa i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

-Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n.314 che differisce al 28/02/2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2005;


Si propone:

1) di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili ai sensi del decreto legislativo 504/92 successive modifiche ed integrazioni:


A) 5.5 per mille per:

A.1) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
A.2) le pertinenze dell’abitazione principale ancorchè iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6, C/7, nel limite di una unità;
A.3) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
A.4) le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado e tra fratelli che le utilizzano come abitazione principale a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47, presentata dal comodante e dal comodatario entro il termine di versamento del saldo dell’imposta, e che il comodatario sia residente; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione, pertanto coloro che hanno presentato tale dichiarazione nell’anno 2004, non sono tenuti a ripresentarla nel 2005, salvo variazioni. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile. Tale aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante sia titolare del diritto di usufrutto sull’abitazione e quando il comodatario sia il nudo proprietario dello stesso immobile;
A.5) le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;
A.6) le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate od occupate da terzi, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo;
A.7) le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione concertati ex art. 2 commi 3,4,5, legge 431/98 a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47 presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione, pertanto coloro che hanno presentato tale dichiarazione nell’anno 2004, non sono tenuti a ripresentarla nel 2005, salvo variazioni. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;
A.8) le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione ad equo canone (ex legge 392/78), ancorchè scaduti, o con procedura di sfratto in corso, a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47 presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione, pertanto coloro che hanno presentato tale dichiarazione nell’anno 2004, non sono tenuti a ripresentarla nel 2005, salvo variazioni. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;


B) 7 per mille per:

B. 1)le unità immobiliari locate a qualsiasi titolo ad enti pubblici o associazioni di volontariato e di pubblica utilità riconosciuti nel territorio a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47 presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione, pertanto coloro che hanno presentato tale dichiarazione nell’anno 2004, non sono tenuti a ripresentarla nel 2005, salvo variazioni. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;
B.2) gli immobili diversi dalle abitazioni;
B.3) i terreni agricoli;
B.4) le pertinenze dell’abitazione principale oltre la prima, le pertinenze di altre abitazioni;
B.5) le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute in aggiunta all’abitazione principale o che comunque non costituiscono abitazione principale del soggetto passivo, salvo quanto previsto alla lettera C)1;
B.6) le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione liberi purchè stipulati ai sensi del comma 1 art.2 della legge 431/98 a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47 presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione, pertanto coloro che hanno presentato tale dichiarazione nell’anno 2004, non sono tenuti a ripresentarla nel 2005, salvo variazioni. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;
B.7) le unità immobiliari adibite ad abitazione cedute in comodato gratuito a chiunque non sia ascendente o discendente di primo grado con il soggetto passivo ed in tutti i casi in cui non risultasse il comodatario (o i comodatari) residenti nell’immobile; la concessione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 21 e 47 presentata dal comodante e dal comodatario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione, pertanto coloro che hanno presentato tale dichiarazione nell’anno 2004, non sono tenuti a ripresentarla nel 2005, salvo variazioni. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;
B.8) le unità immobiliari adibite ad abitazione locate in uso transitorio, temporaneo, turistico, ecc., anche se il conduttore (o i conduttori) risultasse residente nell’immobile, e, comunque, in tutti i casi in cui la locazione non sia riconducibile ai disposti dell’art. 2 della legge 431/98;
B.9) le aree fabbricabili;


C) 9 per mille per:

C.1) le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 1.1.2003 in poi) in base a quanto previsto dall’art.2, comma 4 della legge 431/98;

 

2) di determinare, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione ICI applicabile per l’anno 2005 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:


2.a) € 154,94: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
2.a.1) - abbiano compiuto al 31.12.2004 il 65° anno di età;
2.a.2) - siano titolari nell’anno 2004 di un valore ISEE da € 0,00 a € 7.500,00;
2.a.3) - non esercitino attività retribuita di alcun genere;
2.a.4) - siano titolari del diritto di proprietà o titolari di diritti che danno luogo a soggettività passiva ai fini ICI, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purchè annessi all’abitazione principale ed utilizzati in modo durevole al suo servizio. Gli interessati devono far pervenire al Comune, non oltre il termine per il saldo dell’imposta, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 21 e 47, con l’attestazione ISEE.
Alla pertinenza che usufruisce dell’aliquota pari al 5,5 per mille (punto A.2) si applica la eventuale detrazione residua prevista per l’abitazione principale.


2.b) € 154,94: soggetti passivi portatori di handicap ai sensi della Legge 05.02.1992 n° 104 " Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione ed i diritti delle persone handicappate". Gli interessati devono far pervenire al Comune non oltre il termine per il saldo dell’imposta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.21 e 47. Coloro che hanno presentato tale dichiarazione nell’anno 2004, non sono tenuti a ripresentarla nel 2005.
Alla pertinenza che usufruisce dell’aliquota pari al 5,5 per mille (punto A.2) si applica la eventuale detrazione residua prevista per l’abitazione principale.


2.c) € 103,29: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli altri contribuenti.
Alla pertinenza che usufruisce dell’aliquota pari al 5,5 per mille (punto A.2) si applica la eventuale detrazione residua prevista per l’abitazione principale.
La detrazione di imposta di € 103,29 si applica - con le stesse modalità vigenti per l’abitazione principale del soggetto passivo (è quindi estesa anche alla eventuale pertinenza classificata o classificabile C/2, C/6, C/7) - anche alle situazioni indicate ai punti A/3 (abitazioni appartenenti a cooperative edilizie), A/5 (abitazioni di anziano o disabile ricoverato), A/6 (abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti in Italia), e A/8 (abitazioni locate a equo canone);


2.d) € 258,29: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione concertati ex art. 2 commi 3,4,5, legge 431/98 (punto A.7). Tale detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta in proporzione al periodo di possesso dell’immobile ed alla durata del contratto di locazione nell’anno di riferimento, non è estesa anche alla eventuale pertinenza classificata o classificabile C/2, C/6, C/7.

 

3) di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Naide Frati


Signa 24/01/2005
 Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                   f.to  Naide Frati”

 

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica  della proposta sopra riportata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 allegato.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA


1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

 


 

 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO 
 f.to BITOSSI FLORESTANO f.to PANDOLFINI MARCO

 


La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 26/01/2005  per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
PER IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to L’UFFICIO MESSI


LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07/02/2005  

 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)


Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to U.O. AFFARI GENERALI
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI
 

 

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è stata comunicata, in elenco, ai

capigruppo consiliari in data __________________ .

 


Ai fini dell’esecuzione, copia del presente atto viene ricevuta dalle seguenti Unità Operative:


U.O.  SETTORE 5 RESPONSABILE  data: ________________  Firma: _________________