DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n. 11 del 20 Gennaio 2006

 

OGGETTO: I.C.I. 2006

 

 

 

D E L I B E R A

 

1) di istituire dal 1.1.2006, 3 tipologie per l'applicazione dell'imposta ICI, ciascuna con una aliquota specifica a fianco indicata:

 

A‑ ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA detrazione di € 103,29, aliquota 5,2 per mille;

(si considera pertinenza una sola unità immobiliare per abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie C2, C6, C7 con distanza non superiore a 200 metri dall'abitazione stessa destinata in modo durevole la servizio dell’abitazione principale);

 

B‑ ALTRI FABBRICATI: tutti gli immobili compresi in tutte le categorie catastali, compreso i  fabbricati classificati C2, C6, C7 che non sono pertinenze; gli alloggi non abitati, tenuti a disposizione del proprietario; le abitazioni date in locazione o comodato; le abitazioni inagibili o inabitabili con l’abbattimento del 50%; le aree fabbricabili;

Aliquota 7 per mille;

 

C‑ ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE, ALLE CONDIZIONI DEI  "CONTRATTI-TIPO" ( art. 2 comma 3 e 4 L. 431/98);

Aliquota 5,2 per mille;

 

2) di stabilire per l'applicazione dell'aliquota di tipo C per le abitazioni non primarie la necessità della presentazione al Comune entro il 20 dicembre di una autocertificazione soggetta a controllo in cui si dichiara che l'alloggio è stato dato in locazione con “contratto-tipo” in base alla L. 431/98 art. 2 comma 3 e 4, la data di tale cessione e la durata, e le generalità del conduttore di tale alloggio. Trattandosi di una agevolazione in mancanza della autocertificazione il contribuente deve applicare l'aliquota di tipo B.

L'applicazione dell'aliquota di tipo C è rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio è dato in locazione.

 

3) di stabilire per l'applicazione dell'aliquota di tipo A alla pertinenza, l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 dicembre dell'anno in corso, una dichiarazione in cui si indica in modo specifico la pertinenza relativa all'abitazione principale, la dichiarazione presentata verrà ritenuta valida finchè non interverrà una nuova dichiarazione a modificarla.

 

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

5) di approvare per l'anno 2006 un’ulteriore detrazione di imposta ICI:

 

a)      Nucleo familiare con reddito calcolato in base alla normativa relativa all'indicazione della situazione economica (D.Lgs 31.3.1998 n. 109 "I.S.E.E" e DPCM 7.5.99 n. 221) uguale o inferiore a € 11.150,00 ulteriore detrazione di  € 153,94;

 

b)      Nucleo familiare con reddito calcolato in base alla normativa relativa all'indicazione della situazione economica (D.Lgs 31.3.1998 n. 109 "I.S.E.E" e DPCM 7.5.99 n. 221) compreso fra € 11.150,00 e € 13.260,00 ulteriore detrazione di € 103,29;

 

c)      Nucleo familiare con reddito calcolato in base alla normativa relativa all'indicazione della situazione economica (D.Lgs 31.3.1998 n. 109 "I.S.E.E" e DPCM 7.5.99 n. 221) compreso fra € 13.260,00 e € 14.465,00 ulteriore detrazione di € 77,47 ;

 

 

Per le famiglie composte da un unico componente il reddito I.S.E.E sarà innalzato di  € 516,46 .

 

Per le famiglie nelle quali un componente ha le seguenti caratteristiche il reddito I.S.E.E sarà innalzato di  € 800,00 :

a) cassa integrati iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell’imposta da almeno un anno;

b) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell’imposta da almeno un anno  e cha abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale o collettivo.

 

Tali requisiti devono essere attestati con la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 6 del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 resa ai sensi degli articoli 2 e 4 del L. 15/68 e successive modificazioni e degli articoli 1 e 2 del DPR 403/98, da presentare al Comune entro il 20 dicembre.

L'ulteriore detrazione potrà quindi essere usufruita in sede di versamento dell'imposta.