DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n. 17 del 28 febbraio 2005

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2005

 

L’ANNO DUEMILACINQUE e questo GIORNO  VENTOTTO del MESE di FEBBRAIO alle ORE 21,15 nella Sede Comunale in  VIA BATTISTI, si è riunita la Giunta Comunale.

Degli assessori assegnati, Parrini Dario, Cavallini Andrea, Alfaroli Mila, Bonci Pietro, Casini Alberto, Giardini Claudio, Melani Lorenzo, sono assenti i seguenti: Alfaroli Mila, Bonci Pietro, Casini Alberto.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marcello Vivaldi.

Il Sig. Parrini Dario nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

   IL SINDACO                                            IL SEGRETARIO GENERALE                                                                           Dario Parrini                                                          Marcello Vivaldi

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per quindici (15) giorni consecutivi e comunicata  contestualmente ai capigruppo consiliari

 

Vinci lì                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                        Dr. Marcello Vivaldi

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

!    La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                            ex art. 134 comma 3 D. LGS. 267/2000;

!    Il Segretario Generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni consecutivi, e contro di essa non sono stati presentati ricorsi od opposizioni.

 

Vinci lì                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                 Dr. Marcello Vivaldi

 

La presente è COPIA CONFORME all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

 

Vinci lì                                                   IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                      Dr. Marcello Vivaldi

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d. L. N. 504 in data 30 dicembre 1992 che istituiva l'ici;

 

Visto l'art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che apporta modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 27.1.99;

 

Vista la deliberazione C.C. N. 2 in data 3. 2. 2000 che apporta modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il nuovo testo  del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI” approvato con deliberazione del C.C. N. 45 del 29 novembre 2000;

 

Vista La Modifica Al “Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili” approvata con deliberazione del C.C. n. 6 del 19.3.2001;

 

Considerato il gettito dell'imposta, determinante la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

Considerato opportuno stabilire una aliquota ordinaria, una ridotta per le abitazioni principali e pertinenze e per "contratti-tipo" (regolamentato dall’art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431) quindi diversificare l'aliquota in tre tipologie:

 

1‑ ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA;

(si considera pertinenza una sola unità immobiliare per abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie C2, C6, C7 con distanza non superiore a 200 metri dall'abitazione stessa);

2‑ ALTRI FABBRICATI: tutti gli immobili compresi in tutte le categorie catastali, compreso i  fabbricati classificati C2, C6, C7 che non sono pertinenze; gli alloggi non abitati, tenuti a disposizione del proprietario; le abitazioni inagibili o inabitabili con l’abbattimento del 50%; le aree fabbricabili, abitazioni date il locazione o comodato;

3‑ ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE, A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DEI  "CONTRATTI-TIPO" DEFINITE NEGLI ACCORDI FRA LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA E LE ORGANIZZAZIONI DEI CONDUTTORI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI ( art. 2 comma 3 L. 431/98).

            

Ritenuto opportuno stabilire in € 103,29 la detrazione per abitazione principale;

 

Rilevata la necessità di venire incontro alle difficoltà che si manifestano nel nostro comune fra alcune categorie di cittadini: pensionati a basso reddito, indigenti, famiglie monoreddito e famiglie che si trovano senza lavoro;

 

Ritenuto opportuno stabilire un’ulteriore detrazione per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale di € 77,47; € 103,29 e di € 154,94  da aggiungere alla detrazione spettante di  € 103,29;

 

Considerato necessario stabilire chiaramente le tre tipologie per la gestione corretta del tributo sia rispetto ai contribuenti sia per quanto riguarda i controlli successivi;

 

Considerato necessario stabilire chiaramente i requisiti necessari per usufruire della ulteriore detrazione;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° del d. Lgs. 267/2000, e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del segretario generale, la funzione di assistenza giuridico‑amministrativa di cui all’art. 97 del d.lgs. 267/2000;

Visti gli art. 125 e 127 comma 1 e 2 del d.lgs. 267/2000;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime palesemente resa,

 

D E L I B E R A

 

1) di istituire dal 1.1.2005, 3 tipologie per l'applicazione dell'imposta ici, ciascuna con una aliquota specifica a fianco indicata:

 

A‑ ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA detrazione di € 103,29, aliquota 5,2 per mille;

(si considera pertinenza una sola unità immobiliare per abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie C2, C6, C7 con distanza non superiore a 200 metri dall'abitazione stessa);

 

B‑ ALTRI FABBRICATI: tutti gli immobili compresi in tutte le categorie catastali, compreso i  fabbricati classificati C2, C6, C7 che non sono pertinenze; gli alloggi non abitati, tenuti a disposizione del proprietario; le abitazioni date in locazione o comodato; le abitazioni inagibili o inabitabili con l’abbattimento del 50%; le aree fabbricabili;

Aliquota 7 per mille;

 

C‑ ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE, A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DEI  "CONTRATTI-TIPO" DEFINITE NEGLI ACCORDI FRA LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA E LE ORGANIZZAZIONI DEI CONDUTTORI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI (art. 2 comma 3 l. 431/98);

Aliquota 5,2 per mille;

 

2) di stabilire per l'applicazione dell'aliquota di tipo c per le abitazioni non primarie la necessità della presentazione al comune entro il 20 dicembre di una autocertificazione soggetta a controllo in cui si dichiara che l'alloggio è stato dato in locazione con “contratto-tipo”, la data di tale cessione e la durata, e le generalità del conduttore di tale alloggio. trattandosi di una agevolazione in mancanza della autocertificazione il contribuente deve applicare l'aliquota di tipo B.

l'applicazione dell'aliquota di tipo C è rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio è dato in locazione o in comodato.

 

3) di stabilire per l'applicazione dell'aliquota di tipo a alla pertinenza, l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 dicembre dell'anno in corso, una dichiarazione in cui si indica in modo specifico la pertinenza relativa all'abitazione principale, la dichiarazione presentata verrà ritenuta valida finchè non interverrà una nuova dichiarazione a modificarla.

 

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

5) di approvare per l'anno 2005 un’ulteriore detrazione di imposta ICI:

 

a)      nucleo familiare con reddito calcolato in base alla normativa relativa all'indicazione della situazione economica (D.Lgs 31.3.1998 n. 109 "I.S.E.E" e DPCM 7.5.99 n. 221) uguale o inferiore a € 11.150,00 ulteriore detrazione di  € 154,94;

 

b)      Nucleo familiare con reddito calcolato in base alla normativa relativa all'indicazione della situazione economica (D.Lgs 31.3.1998 n. 109 "I.S.E.E" e DPCM 7.5.99 n. 221) compreso fra € 11.150,00 e € 13.260,00 ulteriore detrazione di € 103,29;

 

c)      Nucleo familiare con reddito calcolato in base alla normativa relativa all'indicazione della situazione economica (D.Lgs 31.3.1998 n. 109 "I.S.E.E" e DPCM 7.5.99 n. 221) compreso fra € 13.260,00 e € 14.465,00 ulteriore detrazione di € 77,47 ;

 

 

Per le famiglie composte da un unico componente il reddito I.S.E.E sarà innalzato di  € 516,46 .

 

per le famiglie nelle quali un componente ha le seguenti caratteristiche il reddito I.S.E.E sarà innalzato di  € 800,00:

a) cassa integrati iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell’imposta da almeno un anno;

b) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell’imposta da almeno un anno  e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale o collettivo.

 

Tali requisiti devono essere attestati con la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 6 del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 resa ai sensi degli articoli 2 e 4 del L. 15/68 e successive modificazioni e degli articoli 1 e 2 del DPR 403/98, da presentare al Comune entro il 20 dicembre.

L'ulteriore detrazione potrà quindi essere usufruita in sede di versamento dell'imposta.

 

6) di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

 

7) con votazione separata e palese, di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.