1)      di confermare, per l’anno 2007, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:

           5,90 ‰     per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relativa/e pertinenza/e (classificata/e o classificabile/i nelle categorie catastali C2, C6, C7) anche se distintamente iscritta/e in catasto, sulla base delle norme di cui all’art.16 del vigente Regolamento ICI;

           5,90 ‰     per le unità immobiliari (e relativa/e pertinenza/e) concesse in comodato / uso gratuito a parenti di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza, congiuntamente all’intero nucleo familiare, sulla base delle norme di cui all’art.16 del vigente Regolamento ICI;

           7 ‰            per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

 

2)      di stabilire come segue, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/1992, la misura della detrazione per l’abitazione principale:

             120,00      Detrazione ordinaria per l’abitazione principale

             150,00      Detrazione per nuclei familiari la cui certificazione ISEE non sia superiore ad € 8.000,00 sulla base delle norme di cui all’art.16 del vigente Regolamento ICI;

 

3)      di stabilire come segue, le modalità e condizioni per usufruire delle detrazioni di imposta fissate con il precedente punto n. 2), basandosi sulle norme di cui al vigente Regolamento ICI:

a)      La detrazione per abitazione principale si intende concessa al nucleo familiare. Pertanto sarà cura degli uffici comunali provvedere al controllo, anche mediante confronto di dati con le anagrafi e gli uffici tributi di altri comuni, onde evitare che coniugi usufruiscano di più detrazioni per differenti immobili siti nel nostro comune od anche in comuni diversi;

b)      Per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull’immobile ed i familiari quali risultano dalla famiglia anagrafica, comprendendo sempre e comunque il coniuge, anche se altrove residente;

c)      Le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:

I)                   possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato Italiano;

II)                 residenza nell’abitazione dell’intero nucleo familiare;

III)              presentazione di dichiarazione I.C.I. come da vigente normativa;

IV)              presentazione della certificazione ISEE;

La dichiarazione e documentazione di cui al punto sopra ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non intervengano variazioni.

 

La presente deliberazione è stata confermata anche per il 2008 con deliberazione n. 25/CC del 28/03/2008