LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

RICHIAMATI i commi 48 e 51 dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662, con la quale veniva fissata una rivalutazione nella misura del 5% delle rendite catastali urbane e del 25% sui redditi dominicali, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

PREMESSO che l’art. 54 del D.Lgs n. 446/97 stabilisce che i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione;

 

VISTO il  comma  16  dell'articolo  53 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, sostituito  dal comma 8 dell'articolo 27 della Legge n. 448 del  28  dicembre 2001 (Legge Finanziaria 2002) il quale stabilisce che "Il  termine  per  deliberare  le aliquote e le tariffe dei tributi locali,compresa  l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. di cui al comma  3  dell'articolo  1  del  Decreto  Legislativo  n.  360  del 28 settembre   1998,   recante  istituzione  di  un'addizionale  comunale all'I.R.PE.F.,  e  successive  modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  locali,  ...  ,  e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. ... ";       

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 10/02/2004 con la quale si sono determinate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004 nelle seguenti misure:

7 per mille aliquota ordinaria;

5,9  per  mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei  soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune,  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale  
 
RITENUTO opportuno, per l’anno 2005, di confermare le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l’anno 2004 e precisamente:

7 per mille aliquota ordinaria;

5,9  per  mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei  soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune,  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Dall’anno d’imposta 2002 sono   considerate   abitazione   principale,   con   conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, ma escludendo qualsiasi detrazione per  queste  previste,  quelle  concesse  in uso gratuito a parenti in linea  retta entro il primo  grado utilizzate dagli stessi come abitazione principale.                                                        
Sono  soggette  alla medesima aliquota dell'abitazione principale, anche  se  distintamente inscritte in catasto, le cantine, le soffitte ed  i  garages  (questi ultimi individuabili nella categoria catastale C/6)  purchè  costituiscano pertinenza dell'abitazione principale;
 

VISTI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 Comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

 

CON VOTI FAVOREVOLE N. 6 SU N. 6 ASSESSORI PRESENTI E VOTANTI

 

DELIBERA

 

1.       Di confermare per l’anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:

7 per mille aliquota ordinaria;

5,9  per  mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei  soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune,  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Dall’anno d’imposta 2002 sono   considerate   abitazione   principale,   con   conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, ma escludendo qualsiasi detrazione per  queste  previste,  quelle  concesse  in uso gratuito a parenti in linea  retta entro il primo  grado utilizzate dagli stessi come abitazione principale.                                                        
Sono  soggette  alla medesima aliquota dell'abitazione principale, anche  se  distintamente inscritte in catasto, le cantine, le soffitte ed  i  garages  (questi ultimi individuabili nella categoria catastale C/6)  purchè  costituiscano pertinenza dell'abitazione principale;

 

2.      Che la detrazione prevista per l’abitazione principale è di Euro 103,29;

 

3.      Di dare atto che, secondo quanto disposto nella Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Locale Div. I Prot. N. 1/46, la delibera relativa alla determinazione delle aliquote I.C.I. non è soggetta ad omologazione da parte del Ministero delle Finanze;

 

4. Di provvedere alla pubblicazione di un estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale come previsto dal comma 4 dell’art.58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

 

5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera e) del  D.Lgs. n. 267/2000;

 

6. Di precisare che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto va individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi dr. Davide Zentii a cui competono i conseguenti atti di gestione;

 

7. Di dichiarare con successiva e separata votazione unanime la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.