PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Il COMUNE DI SCARPERIA, con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009, ha confermato le aliquote ICI stabilite con la deliberazione n. 24 del 31/03/2008, che sono le seguenti:

 

per abitazione principale                                                                                                

5,5     per mille

per:

-        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia l’unica abitazione posseduta e non risulti utilizzata (più eventuale pertinenza);

-        l’unità immobiliare locata o data in comodato con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale ed iscritta al catasto edilizio urbano in una categoria compresa tra A/2 e A/5 ed eventuale pertinenza;

(N.B. per usufruire dell’aliquota ridotta deve essere presentata apposita dichiarazione)    

6        per mille

 

 

 

 

 

 

 

per unità immobiliari classificate nel gruppo catastale “C” (unità immobiliari a destinazione commerciale e varia)   

 

6,5     per mille

per gli altri immobili                                                                 

7        per mille

 

Ai sensi del D.L. 27/05/2008 n. 93, è esente dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, nonchè quelle assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Sono assimilate all’abitazione principale:

·         l’unità immobiliare direttamente adibita a dimora abituale, iscritta al catasto edilizio urbano in una categoria compresa tra A/2 e A/5, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori o figli), che la occupano quale abitazione principale, a condizione che questi ultimi non siano proprietari o comproprietari di altra unità immobiliare.

·         Le cantine, i garages, i posti macchina costituenti pertinenza dell’abitazione principale ed iscritti distintamente in catasto  in categoria C02, C06 e C07, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa a condizione che:

1)      il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza;

2)      la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

3)      l’unità immobiliare abitativa, per la quale costituiscono pertinenze, non comprenda già catastalmente locali aventi le suddette funzioni.

L’agevolazione è riconosciuta per una sola unità immobiliare pertinenziale, INDIVIDUATA DAL CONTRIBUENTE TRAMITE PRESENTAZIONE DI APPOSITA COMUNICAZIONE.