COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI)

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NOVITA’ I. C. I. – Imposta Comunale sugli Immobili

Il Funzionario Responsabile

INFORMA

Che il Decreto Legge del 27/05/2008 N. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del

28/05/2008, ha apportato le seguenti variazioni all’applicazione dell’ICI 2008:

􀂾 Sono escluse dal pagamento dell’ICI l’abitazione principale e la sua pertinenza,

una soltanto (garage, posto auto o cantina), anche se accatastata con autonoma rendita.

􀂾 L’esenzione non si applica se l’abitazione principale è inserita in categoria catastale A/1 o

A/8 o A/9 e conseguentemente rimane assoggettata all’ICI, compresa la sua pertinenza,

con l’aliquota ridotta deliberata dal Comune del 6,3 per mille.

L’esenzione di cui al D. L. 93/2008 e l’aliquota ridotta dell’abitazione principale (per le A/1 e A/8) si

applica ad una sola pertinenza dell’abitazione principale, come dispone l’art. 3 del vigente Regolamento

ICI del Comune di Rignano sull’Arno. Le ulteriori pertinenze sono soggette all’ICI in ogni caso con

l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune del 7 per mille.

Per abitazione principale si intende: l’unità abitativa dove il contribuente dimora abitualmente e ha posto

la sua residenza anagrafica; le abitazioni appartenenti ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e

le abitazioni ex IACP o ATER regolarmente assegnate con patto di futura vendita; l’abitazione del coniuge

che, a seguito provvedimento di separazione legale o scioglimento del matrimonio, non risulta

assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia proprietario o titolare di diritto reale per altra

abitazione nel comune;

COMUNICA

Rimangono invariate le aliquote deliberate dal Comune con delibera n. 22 del 29/03/2008 e le

disposizioni di legge per tutte le altre tipologie di immobili soggetti all’ ICI.

6,3 per mille aliquota agevolata da applicarsi alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1,

della legge 431/1998 (con contratto redatto in forma scritta regolarmente registrato, con durata non inferiore

a quattro anni, tacitamente rinnovabile), che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi

residente (non vi rientrano le pertinenze di tali abitazioni) A tali abitazioni non si applicano le detrazioni di cui

all’art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l’aliquota agevolata

6,3 per mille aliquota agevolata da applicarsi alle abitazioni concesse dai soggetti passivi di imposta in uso gratuito a

parenti in linea retta o in linea collaterale, entro il secondo grado di parentela, come disciplinato dall’art. 3

del Regolamento Comunale ICI, a condizione che sia presentata autocertificazione entro la scadenza della 1°

rata dell’anno di riferimento utilizzando il modello predisposto dal Comune (A tali abitazioni non si applicano le

detrazioni di cui all’art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l’aliquota agevolata).

7 per mille Aliquota ordinaria da applicarsi alle aree fabbricabili e, in via residuale a tutte le unità immobiliari non

comprese nelle altre aliquote.

􀂾 Su tutte le rendite catastali degli immobili va applicata la rivalutazione del 5 per cento;

􀂾 Dall’anno 2007 per gli immobili del gruppo catastale B il moltiplicatore ICI è diventato 140 (precedente 100) da applicarsi sulla rendita

rivalutata (del 5%);

􀂾 I terreni agricoli del Comune sono esenti dall’ICI, salvo non siano aree fabbricabili di diritto o edificate di fatto.

"omissis"

I.C.I.   ANNO 2008

 

Il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 29/03/08 ha  adottato le aliquote ICI  per l’anno 2008 e anche le  maggiorazioni della detrazione per l’abitazione principale.

 

ALIQUOTE  CONFERMATE

 

6,3 per mille         Aliquota ridotta da applicarsi all’ abitazione principale del soggetto  passivo  persona fisica e dei soci di   cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune e alla  pertinenza dell’ abitazione principale (una soltanto) accatastata in una delle seguenti categorie catastali: C/6 (garage,  autorimessa),  C/2 (cantina), C/7 (tettoia o posto auto scoperto) e posta nel medesimo fabbricato o resede;

 

6,3 per mille               aliquota agevolata da applicarsi alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1, della  legge 431/1998  (con contratto redatto in forma scritta  regolarmente registrato, con durata non inferiore a quattro anni, tacitamente rinnovabile), che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi residente (non vi rientrano le pertinenze di tali abitazioni) A tali abitazioni  non si applicano le detrazioni di cui all’art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l’aliquota agevolata

 

7 per mille            Aliquota ordinaria  da applicarsi alle aree fabbricabili e, in via residuale a tutte le unità immobiliari  non rientrano  nelle altre aliquote.

 

ALIQUOTA di nuova istituzione

 

6,3 per mille               aliquota agevolata da applicarsi alle abitazioni concesse dai soggetti passivi di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta o in linea collaterale, entro il secondo grado di parentela, come disciplinato dall’art. 3 del Regolamento Comunale ICI, a condizione che sia presentata autocertificazione entro la scadenza della 1° rata dell’anno di riferimento utilizzando il modello predisposto dal Comune (A tali abitazioni  non si applicano le detrazioni di cui all’art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l’aliquota agevolata).

 

Ø       Su tutte le rendite catastali degli immobili va applicata la rivalutazione del 5 per cento;

Ø       Per gli immobili del gruppo catastale B dall’anno 2007 è variato  il moltiplicatore ICI che diviene 140 (precedente 100) da applicarsi sulla rendita rivalutata (del 5%);

Ø       I terreni agricoli compresi nel territorio del Comune sono esenti dall’ICI, salvo non  siano aree fabbricabili di diritto o edificate di fatto.  

 

SCADENZE DI PAGAMENTO DELL’ I.C.I.  2008

 

16 GIUGNO 2008 –  1° RATA  pari al dovuto per il 1° semestre o parte di esso, se il possesso non coincide con l’intero  semestre.

 

16 DICEMBRE 2008-  2° RATA   pari al dovuto del 2° semestre e comunque a saldo dell’ICI  dovuta per l’intero anno 

 

L’importo minimo da versare è di € 2,07 (ICI annua). L’eventuale pagamento in unica soluzione deve essere effettuato  entro il 16 giugno. I ritardi di versamento saranno sanzionati ai sensi del D. Lgs. 504/92. E’ applicabile l’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali errori di versamento, entro 12 mesi dalla scadenza originaria.

 

MODALITA’   DI   PAGAMENTO dell’ I.C.I.  al Comune di Rignano S/Arno

- sul c/c postale 30437503 –   intestato  al Comune di Rignano Sull’Arno – I.C.I. Imposta Comunale Immobili – Servizio  Tesoreria – 50067  Rignano sull’Arno, con il nuovo bollettino di c.c. postale approvato dal Ministero delle Finanze il 03/04/2008;  

- con il modello F24 delle Banche e Istituti convenzionati con l’Agenzia delle Entrate;  

NUOVA DETRAZIONE  D’IMPOSTA  per l’abitazione principale

Alla misura ordinaria di €  103,291  si aggiunge la NUOVA DETRAZIONE concessa con legge n. 244 del 24/12/2007, pari all’ 1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione principale e di una pertinenza (vedi regolamento comunale ICI), con esclusione delle abitazioni in categoria catastale A1 – A8 e A9, fino a concorrenza di 200 euro.

Tali detrazioni si applicano per il periodo dell’anno durante il quale si verifica la destinazione dell’abitazione principale. 

 

DETRAZIONI  D’IMPOSTA  2008 per l’abitazione principale

1.   103,29  misura ordinaria alla quale si aggiunge la nuova detrazione concessa con legge n. 244 del 24/12/2007, pari all’ 1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione principale e di una pertinenza (vedi regolamento comunale ICI), con esclusione delle abitazioni in categoria catastale A1 – A8 e A9, fino a concorrenza di 200 euro;

2. 258,23 misura maggiorata della  detrazione dell'abitazione principale, ai sensi dell'art.  8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dal D. L.  n. 50/97 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122,  per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:

 

A.  Pensionato, residente nel Comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con VALORE dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE  non  superiore a  Euro 10.920,50.  (E’ comunque  escluso  dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione- art. 5 lettera E regolamento Comunale ISEE);

 

B.   Soggetto  il  cui nucleo familiare è composto da 2 persone, entrambe pensionate e  residenti nell’abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con VALORE dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE  del  nucleo familiare  non  superiore a Euro 10.920,50;

 

C.   Soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni,  tutti residenti e dimoranti nell'unità  immobiliare, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro  15.500,00;

 

D.  Soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00 (in  questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all’età del contribuente):

 

a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

 

Ø    che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza siano gli unici immobili posseduti a titolo di proprietà e/o diritto reale, su tutto il territorio nazionale;

 

Ø    che l'iscrizione della unità immobiliare al Catasto Fabbricati  sia  in una delle categorie  catastali compresa tra A/2  ed A/7 (restano escluse dal beneficio le A/1 e A/8);

 

Ø    che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;

 

Ø    che l’immobile oggetto dell’agevolazione non sia occupato da altri nuclei familiari, oltre quello del soggetto o dei soggetti cui è riferito l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente -  ISEE.

 

 

3.       misura maggiorata della detrazione dell'abitazione principale pari ad  Euro 129,114, ai sensi dell'art.  8 del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 4 del Regolamento comunale ICI, per le seguenti tipologie di contribuenti:

A.  Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:

-      Entrambi i componenti della coppia devono avere meno di  35 anni di età;

-      Entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza      anagrafica;

-              Il  VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare  non deve essere superiore a Euro    16.900,00  ;  

-              Il nucleo familiare non deve possedere  immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l’abitazione principale e la  pertinenza di tale abitazione;

-              I genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;

-              L’agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio);

 

L’applicazione dei benefici è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI,  alla quale deve essere allegato  l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti.  In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire  entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2008, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta  in corso al momento della presentazione.