COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO

 (Prov. Firenze) 

 

ESTRATTO   DELLA   DELIBERAZIONE  n. 25  del  09.03.2006

ALIQUOTE    I.C.I.  ANNO   2006

 

 

Il Comune di Rignano Sull’Arno (Firenze) in data 02.03.2007 con delibera consiliare n. 7 ha confermato le aliquote e le detrazioni vigenti per l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2007

 

(  Omissis)

 

1.        di determinare  per l’anno di imposta 2007 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili :

 

A                  Aliquota ridotta del 6,3 per mille da applicarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D. L. 437/96 convertito, con modificazioni, dalla legge 556/96, e delle modifiche introdotte dall’art. 30, comma 12, della legge 488/99 ai seguenti immobili:

-   alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto  passivo di imposta persona fisica e dai soci di   cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune;

-         alla  pertinenza della stessa abitazione principale (una soltanto) avente le caratteristiche indicate all’art.  3 del Regolamento Imposta Comunale immobili del Comune e accatastata in una delle seguenti categorie catastali: C/6 (garage – autorimessa),  C/2 (cantina), C/7 (tettoia o posto auto scoperto);

 

B                  Aliquota agevolata  del  6,3 per mille,   ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92, in favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi di imposta, da applicarsi:

-         alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1, della  legge 431/1998  (con contratto redatto in forma scritta  regolarmente registrato, con durata non inferiore a quattro anni, tacitamente rinnovabile) , che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi residente;

 

C         Aliquota ordinaria  del   7  per mille  da applicarsi ai  seguenti immobili:

-      alle Aree fabbricabili;

-      in via residuale a tutte le altre unità immobiliari  soggette all’imposta e non comprese nei precedenti punti A e B.

 

2.        di determinare la maggiorazione della  detrazione dell'abitazione principale di Euro 258,228, ai sensi dell'art.  8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dal D. L.  n. 50/97 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122,  per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:

 

A.  Pensionato, residente nel Comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE  non  superiore a  Euro 10.920,50.  (E’ comunque  escluso  dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione- art. 5 lettera E regolamento Comunale ISEE);

 

B.   Soggetto  il  cui nucleo familiare è composto da 2 persone, entrambe pensionate e  residenti nell’abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE  del  nucleo familiare  non  superiore a Euro 10.920,50;

 

C.  Soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni,  tutti residenti e dimoranti nell'unità  immobiliare, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro  15.500,00;

 

D.  Soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00 (in  questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all’età del contribuente):

 

a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

 

Ø   che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza siano gli unici immobili posseduti a titolo di proprietà e/o diritto reale, su tutto il territorio nazionale;

 

Ø   che l'iscrizione della unità immobiliare al Catasto Fabbricati  sia  in una delle categorie  catastali compresa tra A/2  ed A/7 (restano escluse dal beneficio le A/1 e A/8);

 

Ø   che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;

 

Ø   che l’immobile oggetto dell’agevolazione non sia occupato da altri nuclei familiari, oltre quello del soggetto o dei soggetti cui è riferito l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente -  ISEE.

 

3.         L’applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 2., è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  ove si attesti di possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI,  alla quale deve essere allegato  l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti.  In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire  entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2006, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta  in corso al momento della presentazione.

 

4.         Di  determinare la detrazione dell'abitazione principale di Euro 129,114, ai sensi dell'art.  8 del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 4 del Regolamento comunale ICI, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:

A.  Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:

- Entrambi i componenti della coppia devono avere meno di  35 anni di età;

- Entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza anagrafica;

-    Il  VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare  non deve essere superiore a Euro    16.900,00  ;  

-    Il nucleo familiare non deve possedere  immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l’abitazione principale e la  pertinenza di tale abitazione;

-    I genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;

-    L’agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio);

 

5.       L’applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 4., è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI,  alla quale deve essere allegato  l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti.  In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire  entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2006, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta  in corso al momento della presentazione.