COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI)

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La Giunta Comunale con delibera n. 32 del 10.03.2005  ha deliberato le aliquote e  le detrazioni  dell I.C.I.  per l’anno 2005.

 

ALIQUOTE ICI  2005

 

6,3 per mille         Aliquota ridotta da applicarsi all’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo  persona fisica e dei soci di   cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune e alla  pertinenza dell’ abitazione principale (una soltanto) accatastata in una delle seguenti categorie catastali: C/6 (garage,  autorimessa),  C/2 (cantina), C/7 (tettoia o posto auto scoperto) e posta nel medesimo fabbricato o resede dell’abitazione;

 

6,3 per mille               aliquota ridotta da applicarsi alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1, della  legge 431/1998  (con contratto redatto in forma scritta  regolarmente registrato, con durata non inferiore a quattro anni, tacitamente rinnovabile), che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi residente (non vi rientrano le pertinenze di tali abitazioni);

 

7 per mille            Aliquota ordinaria  da applicarsi alle aree fabbricabili e, in via residuale a tutte le unità immobiliari  soggette all’imposta che non rientrano  nei punti precedenti.

 

Ø      SI RICORDA che sulle RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI va mantenuta  la rivalutazione del 5 per cento  già applicata fin dal 1997. Tale rivalutazione deve essere applicata anche alle rendite attribuite dall’U.T.E. successivamente al 1997,  alle rendite “presunte” e alle rendite  proposte mediante procedura informatizzata DOCFA di cui al D.M. 701/94.

 

Ø      SI EVIDENZIA che i terreni agricoli compresi nel territorio del Comune sono esenti ICI, salvo non  siano aree fabbricabili di diritto (strumento urbanistico generale o piano attuativo) o edificate di fatto.  

 

SCADENZA DI VERSAMENTO DELL’ I.C.I.  2005

 

 1° RATA       entro il 30 giugno  2005  -   il  50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente

Ø      E’ facoltà del contribuente applicare fin dalla prima rata  le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2005 e versare il 50% dell’ICI dovuta per l’intero anno (in tal caso le due rate saranno di uguale importo). Se il possesso non coincide con l’intero 1° semestre, deve essere versata l’ICI maturata alla data del 30 giugno

 

2°RATA         entro il 20 dicembre 2005 -   saldo, a conguaglio  dell’ICI  dovuta per l’intero anno 

 

L’eventuale pagamento in unica soluzione deve essere effettuato  entro il 30 giugno .

 

Ø      L’IMPORTO MINIMO PER IL  PAGAMENTO  ICI E’ DI   € 2,06 (ANNUO)   AL DI SOTTO DEL QUALE NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN  VERSAMENTO.

 

MODALITA’   DI   PAGAMENTO dell’ I.C.I.  al Comune di Rignano S/Arno

 

Þ       Versamento diretto al Comune   sul c/c postale 30437503 – con bollettino  intestato  Comune di Rignano Sull’Arno – I.C.I. Imposta Comunale Immobili – Serv.  Tes. 50067 Rignano sull’Arno.   - Il bollettino può essere presentato per il pagamento a tutti gli uffici postali (tassa postale a carico) o al Tesoriere Comunale  - Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Di Rignano S/A, senza alcuna commissione,  (non sono valide le altre agenzie della banca );

 

Þ       Versamento sul c/c postale n. 290502 intestato al  Concessionario della Riscossione Prov. di Firenze – CERIT Spa -   il bollettino in tal caso può essere presentato per il pagamento presso  gli uffici postali (con tassa postale a carico) o presso gli sportelli del concessionario, senza commissioni. 

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Il bollettino è  inviato dal Comune  a  tutti i contribuenti già inseriti nell’archivio ICI .

I  bollettini sono  disponibili gratuitamente presso gli uffici comunali .

 

DETRAZIONI  D’IMPOSTA  2005 - ABITAZIONE PRINCIPALE

 

1. misura ordinaria EURO  103,291   -  per i soggetti passivi  persone fisiche, le cooperative  edilizie a proprietà indivisa e gli IACP, da detrarsi fino a concorrenza dell’ammontare ICI dovuta per l’abitazione principale  e la sua pertinenza;

 

2. misura maggiorata della  detrazione dell'abitazione principale, pari a  Euro 258,228, ai sensi dell'art.  8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dal D. L.  n. 50/97 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122,  per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:

 

A.  Pensionato, residente nel Comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con VALORE dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE  non  superiore a  Euro 10.920,50.  (E’ comunque  escluso  dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione- art. 5 lettera E regolamento Comunale ISEE);

 

B.   Soggetto  il  cui nucleo familiare è composto da 2 persone, entrambe pensionate e  residenti nell’abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con VALORE dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE  del  nucleo familiare  non  superiore a Euro 10.920,50;

 

C.   Soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni,  tutti residenti e dimoranti nell'unità  immobiliare, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro  15.500,00;

 

D.  Soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00 (in  questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all’età del contribuente):

 

a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

 

Ø    che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza siano gli unici immobili posseduti a titolo di proprietà e/o diritto reale, su tutto il territorio nazionale;

 

Ø    che l'iscrizione della unità immobiliare al Catasto Fabbricati  sia  in una delle categorie  catastali compresa tra A/2  ed A/7 (restano escluse dal beneficio le A/1 e A/8);

 

Ø    che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;

 

Ø    che l’immobile oggetto dell’agevolazione non sia occupato da altri nuclei familiari, oltre quello del soggetto o dei soggetti cui è riferito l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente -  ISEE.

 

L’applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 2., è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  ove si attesti di possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI,  alla quale deve essere allegato  l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti.  In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire  entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2005, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta  in corso al momento della presentazione.

 

3.       misura maggiorata della detrazione dell'abitazione principale pari ad  Euro 129,114, ai sensi dell'art.  8 del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 4 del Regolamento comunale ICI, per le seguenti tipologie di contribuenti:

B.       Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:

-      Entrambi i componenti della coppia devono avere meno di  35 anni di età;

-      Entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza      anagrafica;

-              Il  VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare  non deve essere superiore a Euro    16.900,00  ;  

-              Il nucleo familiare non deve possedere  immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l’abitazione principale e la  pertinenza di tale abitazione;

-              I genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;

-              L’agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio);

 

L’applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI,  alla quale deve essere allegato  l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti.  In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire  entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2005, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta  in corso al momento della presentazione.

 

La certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE -   è rilasciata dai C.A.F. e non è sostituibile con  altra dichiarazione o documento.

 

VARIAZIONI  I.C.I.  INTERVENUTE  DURANTE  L’ANNO  2004 

 

Il Comune non ha disposto modifiche regolamentari in ordine al modello di dichiarazione ICI e ai termini di presentazione che rimangono quelli disposti dalla legge nazionale (D. Lgs. 504/92).

 

In conseguenza di ciò vi è l'obbligo di presentare la “Dichiarazione ICI 2004  se nel corso del 2004 si è verificata almeno una delle seguenti circostanze :

 

Ø      acquisto o vendita di immobili o fabbricati o costituzione o estinzione di un diritto reale;

Ø      perdita o acquisizione del diritto all'esenzione o alla esclusione dall'ICI;

Ø      cambiamento delle caratteristiche o di destinazione del fabbricato (es: area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione, terreno agricolo diventato area fabbricabile e viceversa, unità abitativa che cessa di essere adibita ad abitaz. principale o viceversa ecc..);

Ø      Inagibilità del fabbricato sopravvenuta o cessata nel corso dell’anno 2004.

 

Non occorre, inoltre, presentare  la dichiarazione ICI per le  seguenti circostanze:

-       per gli immobili  compresi nelle dichiarazione di successione  ( legge 18.10.2001 n. 383)

-     applicazione dell’aliquota ridotta o  di una aliquota diversa dall’anno precedente;

-     applicazione della maggiore detrazione deliberata  per l’abitazione principale;

-     trasferimento o la costituzione di diritti reali su immobili esenti o esclusi dall’ICI;

 

Il modello di “dichiarazione ICI 2004” (approvato con D.M. 15.04.2005) sarà  disponibile gratuitamente presso il Comune e potrà  essere anche scaricato dal sito internet del Comune  e del Ministero delle Finanze .

 

Ø    La "Dichiarazione ICI anno 2004" delle persone fisiche deve essere consegnata nel periodo dal 2° Maggio  al  1 agosto   2005, successivamente per gli altri soggetti IRPEG, direttamente al Comune sul cui territorio insiste l'immobile, oppure spedita a mezzo raccomandata postale  all'Ufficio Tributi del predetto Comune.

 

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L’Ufficio Tributi rilascia informazioni e chiarimenti in merito all’ICI 2005  con il seguente orario :

Martedì e Giovedì – dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,00.  Tel. 055-8347869 

L’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) è aperto :  Tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - Martedì e Giovedì pomeriggio dalle  15,00 alle 18,00 – Sabato dalle 8,30 alle 12,30

 

Le informazioni ICI sono disponibili sul sito web del Comune  - WWW.comune.rignano-sullarno.fi.it

Possono essere richiesti chiarimenti anche per posta elettronica, alla casella     tributi@comune.rignano-sullarno.fi.it    Seguirà risposta con lo stesso mezzo. Si prega di specificare sempre le proprie generalità e indirizzo, l’Ufficio non risponderà a messaggi anonimi e identificati con il solo indirizzo E-Mail.