COMUNE DI MARRADI (Provincia di Firenze) -Servizio n. 2Finanziario e del Personale

 TEL 0558045005-FAX 0558045803

 

 

ESTRATTO ATTO DELIBERATIVO N. 8 / G.M. DEL 23/02/2007

 

ALIQUOTE ICI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE DI MARRADI

ORDINARIA                                                                             7

ABITAZIONE  PRINCIPALE                                                  4.75

 

CONFERMATA per l’anno 2007 la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ;

   STABILITO PER L’ANNO 2007 le seguenti agevolazioni:

 

Equiparare ad “abitazione principale”, in aggiunta alle fattispecie considerate per espressa previsione legislativa e regolamentare, l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che non risulti locato.

Elevare a € 206,58 la detrazione per l’abitazione principale per i soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:

1.          Famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro capite non superiore a   6713,98 e non proprietari o titolari di diritti  reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l’eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dall’eventuale garage non concorrono alla determinazione del reddito procapite. Non concorrono alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all’ammontare di  € 1032,91- procapite;

2.        Famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come “invalidi con totale permanente invalidità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (Legge n. 18/80) ed invalidi con totale permanente invalidità lavorativa al 100% e con  necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge n. 18/80)”, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito.

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. ( atto n. 8/C.C. del  03.03.1999.)

ARTICOLO 2 – AREE possedute da COLTIVATORE DIRETTO.

1.        Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che espletano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

2.        Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 09.01.1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità,  vecchiaia e malattia.

3.        La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicata all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle imposte dirette.

4.        L’agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell’anno di competenza dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato. L’agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni soprarichiamate.

 

ARTICOLO 3 – ESENZIONE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO E DI ENTI TERRITORIALI.

·          Ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 del D.lgs. 504/92 e dell’articolo 59 comma 1 lettera b) del D.lgs. 446/97, si dispone l’esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato delle Regioni, delle Provincie, e degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei consorzi fra detti Enti, delle Aziende Sanitarie Locali, sia per quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali che per quelli anche ad uso promiscuo (istituzionale e non).

 

ARTICOLO 4 – ESENZIONE PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI ED UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI:

·          Si applica l’esenzione agli immobili utilizzati da Enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall’Ente stesso, a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento in qualità di locatario finanziario.

 

ARTICOLO 5 – ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI.

·          Sono soggette alla medesima aliquota dell’abitazione principale le relative pertinenze (box, garage, cantina, soffitta ecc.), ancorché distintamente iscritte al catasto, a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

ARTICOLO 6 – EQUIPARAZIONE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE.

·          In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’aliquota ridotta, sono equiparate all’abitazione principale se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale.