COMUNE DI LONDA

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 13 del 7 Marzo 2005

Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.): definizione aliquote e detrazioni applicabili

per l’anno 2005.

Omissis..

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per l’anno 2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 504/1992

e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell’Imposta Comunale

Immobiliare come segue:

- 5,50 ‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relativa/e

pertinenza/e, anche se distintamente iscritta/e in catasto, sulla base delle norme di cui al vigente

Regolamento I.C.I.

- 7 ‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.

2) DI STABILIRE come segue, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/1992, la misura della

detrazione per l’abitazione principale:

€ 103,30 Detrazione ordinaria per l’abitazione principale;

€ 258,00 Detrazione per nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati

ultrasessantacinquenni con certificazione ISEE non superiore ad € 7.200,00 con obbligo di

presentazione di comunicazione ICI – con allegata la certificazione ISEE di cui sopra

– per ogni anno di imposta in cui si usufruisce di detrazione maggiorata;

€ 258,00 Detrazione per nuclei familiari, al cui interno sia presente un invalido al 100%,

indipendentemente dal reddito complessivo del nucleo familiare stesso.

3) DI STABILIRE come segue, le modalità e condizioni per usufruire delle detrazioni di imposta

fissate con il precedente punto n. 2):

a) La detrazione per abitazione principale si intende concessa al nucleo familiare. Pertanto

sarà cura degli uffici comunali provvedere al controllo, anche mediante confronto di dati

con le anagrafi e gli uffici tributi di altri comuni, onde evitare che coniugi usufruiscano di

più detrazioni per differenti immobili siti nel nostro comune od anche in comuni diversi;

b) Per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull’immobile ed i

familiari quali risultano dalla famiglia anagrafica, comprendendo sempre e comunque il

coniuge, anche se altrove residente;

c) Le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:

I) possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato Italiano;

II) residenza nell’abitazione dell’intero nucleo familiare;

III) presentazione di comunicazione I.C.I. sui modelli predisposti dal competente

ufficio comunale, entro 90 giorni dal versamento effettuato in misura ridotta;

Tale comunicazione, che deve essere fatta pervenire al protocollo comunale direttamente o

mediante raccomandata a.r., deve essere presentata per ogni anno di imposta nel quale si

usufruisce di detrazione superiore a quella ordinaria per motivi reddituali;

d) La detrazione per nuclei familiari con presenza di persona invalida viene concessa purché:

I) la persona invalida al 100% risulti nello stato di famiglia al 1° gennaio dell’anno

di imposta corrispondente;

II) sia presentata, contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente,

copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell’A.S.L. competente

attestante la condizione di invalidità.

III) la comunicazione di cui al punto sopra ha effetto anche per gli anni successivi,

qualora non intervengano variazioni.