Servizio Contabilità e Finanza

Ufficio Ragioneria

 

 

 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

 

n. 44 del 07.03.2005

 

 

Oggetto    Imposta comunale sugli immobili. Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2005

 

 

 

 

L’anno duemilacinque e questo dì sette del mese di marzo alle ore 15,00 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

 

 

All’appello risultano:

 

HAGGE MARCO                              Sindaco           Presente

BALDI FABIO                                   Assessore        Presente

LAZZERINI MARCO                       Assessore        Presente

MARIOTTINI MASSIMO                Assessore        Presente

PIERINI GIUSEPPE                         Assessore        Presente

SALVADORI  ANDREA                   Assessore        Presente

PALLANTI MARISA                       Assessore        Presente

 

Presenti  N. 7                                     

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Hagge, partecipa la sottoscritta Avv. Sandra Falciai ViceSegretario  Generale incaricato della redazione del verbale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l’art.1 del DL del 30 dicembre 2004, n.314 coordinato con la legge di conversione 1° marzo 2005, n.26 che ha differito al 31.3.2005 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. per l’esercizio 2005;

 

Richiamato l’art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448, che sostituisce l’art.53, comma 16, della L.388/00, con il quale si stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’addizionale IRPEF e l’approvazione dei regolamenti, è contestuale alla data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il D.Lgs. n.504/92 istitutivo dell’ICI;

 

Visto il punto 2) dell’art.6 del suddetto decreto, sostituito dal comma 53, art.3 della L.662/96 con il quale si stabilisce, tra l’altro, che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

Visto l’art.2, comma 4, della L.431/98 il quale dispone tra l’altro che i comuni ad alta densità abitativa possono derogare al suddetto limite massimo in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

 

Visto la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 131 del 17/02/2003 con la quale viene individuato un nuovo elenco dei comuni ad alta densità abitativa di cui all’art. 8 della Legge n. 431/98 nel quale elenco non trova posto il Comune di Greve in Chianti;

 

Visto la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 novembre 2003 avente per oggetto “Aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa (Legge n. 431/1998, art. 8)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004, con la quale viene recepita la suddetta deliberazione G.R. n. 131 del 17/02/2003;

 

Che essendo il Comune di Greve in Chianti escluso dai comuni ad alta densità abitativa, l’aliquota massima del 7 per mille come previsto dal punto 2, art. 6 D.Lgs. 504/92 sostituito dal comma 53, art.3 della L.662/96 è quella da applicare agli immobili non locati;

 

Visto il D.L. 11 marzo 1997 n.50 dove si prevede la facoltà di elevare la riduzione di riferimento a categorie di soggetti posti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Visto il Regolamento comunale dell’ICI;

 

Visto il comma 48, art.3 della L.662/96 con il quale le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini della presente imposta;

 

Ritenuto determinare per l’anno 2005 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ICI;

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

 

All’unanimità dei voti resi ed accertati,

 

D E L I B E R A

 

Per quanto in narrativa:

 

- per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:

  1. Aliquota generale del 7 per mille da applicarsi:
  1. Aliquota del 5,5 per mille da applicarsi:

 

 

-         di confermare in Euro 129,11 la detrazione di imposta adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

-         di confermare in Euro 206,58 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2005 :

·    ultra sessantacinquenni

·    non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

·    proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;

·    la cui famiglia sia composta dal solo soggetto passivo o convivente con ultra sessantacinquenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere.

 

-         di confermare a Euro 258,22 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2005 :

- pensionato il cui nucleo familiare ( per nucleo familiare si intendono tutte le persone di  fatto conviventi) sia composto dal solo soggetto passivo con pensione minima INPS e/o convivente con altri soggetti non possessore di redditi tutti, eventualmente , titolari di pensione pari o inferiore all’importo annuo di una pensione minima INPS

·    non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

·    proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;

 

-         di confermare che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune entro la scadenza della 1a rata o entro la scadenza della 2a  per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della L.15/68 nella quale attestano l’esistenza delle predette condizioni.

 

 

La Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.