IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  -  ANNO 2011

Delibera Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2010

ALIQUOTE

 A  ABITAZIONE PRINCIPALE  5,5‰ 
 B  PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE  5,5‰ 
Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categori C2-C6-C7 a condizione che:
a) il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare, anche se 
in quota parte, di diritto reale di godimento della pertinenza;
b) non siano locate;
c) che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
 C  ABITAZIONI - COMPRESA LA PERTINENZA COME INDIVIDUATA NEL PRECEDENTE PARAGRAFO (Punto B) - CONCESSE IN USO   5,5‰ 
GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE FINO AL SECONDO GRADO PURCHE' IVI RESIDENTI
 D  ABITAZIONE NON LOCATA POSSEDUTA DA SOGGETTO CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O    5,5‰ 
SANITARI IN SEGUITO A RICOVERO PERMANENTE  IN QUANTO SOGGETTO ANZIANO O DISABILE
 E  ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO (EX ART.4 LEGGE N.431/98) PURCHE' REGISTRATO  5,5‰ 
 F  ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO LIBERO PURCHE' REGISTRATO  6,5‰ 
 G  ALTRI IMMOBILI    7‰ 
In questa categoria sono compresi anche i fabbricati classificati C2 - C6 - C7 non rientranti nel punto B
 H  TERRENI  7‰ 
 I  AREE FABBRICABILI  7‰ 
 L  ABITAZIONI NON LOCATE  7‰ 
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
DETRAZIONE  PER ABITAZIONE PRINCIPALE             103,29
LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E' ELEVATA NEL SEGUENTE MODO
1. NUCLEO FAMILIARE  CON REDDITO ISEE INFERIORE A €. 9.554,45            206,58
2. NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO ISEE COMPRESO FRA €. 9.554,45 E €. 10.329,13            154,93
3. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO UNICAMENTE DA ULTRASESSANTACINQUENNI (65 ANNI COMPIUTI DI OGNI MEMBRO 
DEL NUCLEO) CON REDDITO ISEE INFERIORE A €. 11.362,05            206,58
4. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO UNICAMENTE DA ULTRASESSANTACINQUENNI (65 ANNI COMPIUTI DI OGNI MEMBRO 
DEL NUCLEO) CON REDDITO ISEE COMPRESO FRA €. 11.362,05 E €. 12.394,96            154,93
5. NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO ISEE UGUALE O INFERIORE A €. 12.394,96 IN PRESENZA DI:
A) PERSONA INVALIDA 100% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA CERTIFICATA DALLE COMMISSIONI PER INVALIDI O DA ENTI
EROGATORI DI TRATTAMENTI DI INVALIDITA'
oppure
B) PERSONA CON HANDICAP psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della Legge n.104 del 05/02/1992
oppure
C) ANZIANO MAGGIORE 65 ANNI FISICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTE.
La non autosufficienza  dovrà essere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche            206,58
L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere 
computato per la parte residua, in diminuizione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione 
principale medesima, appartenente al titolare di questa.
 La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre  dell'anno di riferimento (termine per 
  il versamento del saldo ICI).