PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

C O P I A

 

DELIBERAZIONE DEL

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

 

L’anno  duemiladieci e questo giorno  uno del  mese di febbraio alle ore 16:40, nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.

 

(omissis il verbale)

 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica:

 

BIAGIOLI ALESSIO

P

BRUNETTI FRANCESCA

P

BURBERI LARA

P

FANI ANNA

P

FIORINO GIANLUCA

P

PERUSIN SARA

P

TAITI NICCOLO'

P

BARDUCCI ANDREA

P

GHIRELLI SARA

P

GALEOTTI ALFIO

P

PADOVANI IRENE

P

DI LEONE ROCCO

P

GUERRINI ALESSANDRO

P

CASTRO PIVETTA MONICA

P

ANSANO SIMONE

P

RASPANTI MAURO

P

PINETI PAOLO

P

SIMONETTI BEATRICE

P

SANSONE MAURIZIO

P

SETTIMELLI ANZIO

P

BOLOGNESI OLGA

P

 

 

  ne risultano presenti n.   21 e assenti n.    0.

 

 

PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE sig.  BURBERI LARA.

 

PARTECIPA il  Segretario comunale f.f. Dott. MENCHI PIER LUIGI, incaricato della redazione del presente verbale.

 

SCRUTATORI i sigg.ri:

ANSANO SIMONE.

BARDUCCI ANDREA.

SIMONETTI BEATRICE.

 

 

DELIBERAZIONE

n. 4

del 01-02-10

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. – Conferma per l’anno 2010 delle aliquote già in vigore nonché dell’inapplicabilità dell’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, di soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico o sociale.

 

 

             Sono presenti gli assessori sigg.ri: PAPI Elena, BONATO Maria Pia, FRANCIONI Simone, PANZI Enrico, SQUILLONI Monica, ZIPOLI Gaetano.

 

             E’ presente inoltre, ai sensi dell’art. 35 bis dello Statuto Comunale, il Presidente del Consiglio degli stranieri signor BOULOUJOUR Samir.

 

             Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la proposta di Deliberazione dell’Area Risorse di seguito riportata e relativa all’oggetto:

 

“L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge n. 296/2006, prescrive che le aliquote da applicare per la determinazione dell’Imposta Comunale sugl’Immobili sono stabilite dal Consiglio Comunale.

 

L’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, ha fissato nella misura di € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, mentre, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997, tale detrazione può essere stabilita in misura non superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

L’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 prescrive che i Comuni stabiliscono le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.

 

L’art. 2, comma 4, primo periodo, della Legge n. 431/1998, attribuisce ai Comuni, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la potestà di deliberare aliquote diversificate per i proprietari d’immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 della articolo medesimo.

 

L’art. 2, comma 4, ultimo periodo, della Legge n. 431/1998, attribuisce ai Comuni di cui all’art. 1 del D.L. n. 551/1988, convertito in Legge n. 61/1989 e successive modificazioni, la potestà di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in misura non superiore al due per mille, limitatamente agl’immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in data 13/11/2003, il Comune di Calenzano è stato inserito fra i Comuni ad alta tensione abitativa.

 

L’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; con Decreto del Ministero dell’Interno in data 17/12/2009, il suddetto termine, per l’anno 2010, è stato posticipato al 30/4/2010.

 

L’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall’1 Gennaio dell’anno di riferimento.

 

L’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 124/2008, prescrive che, a decorrere dall’anno 2008, è esentata dal pagamento dell’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le relative pertinenze, e le altre unità immobiliari ad esse assimilate dal Comune, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

L’art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

 

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 5 del 12/1/2010 dichiarato immediatamente eseguibile, ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale l’integrale conferma delle aliquote e delle detrazioni in materia di Imposta Comunale sugl’Immobili, approvate con Deliberazione del Consiliare n. 4 del 3/2/ 2009 e che risultavano già in vigore anche per l’anno 2008.

 

Si dà atto inoltre che risultano confermati i seguenti elementi di cui il Comune di Calenzano si è già avvalso negli anni 2008 e 2009:

 

a)       opportunità di fissare un’aliquota ridotta da applicarsi sul valore degl’immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta , nonché delle pertinenze considerate quali parti integranti dell’abitazione principale e, di contro, un’aliquota nella misura massima per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale che risultino non locate nel periodo d’imposta;

b)       opportunità di fissare un’aliquota ridotta da applicarsi sul valore degl’immobili utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti, dal coniuge e dagli affini del soggetto passivo d’imposta;

c)       opportunità di fissare un’aliquota ridotta da applicarsi sul valore degl’immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;

d)       opportunità di fissare un’aliquota ridotta da applicarsi sul valore degl’immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale al di fuori degli accordi citati al precedente punto c);

e)       opportunità di fissare un’aliquota intermedia per tutti gl’immobili  diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

f)        opportunità di fissare un’aliquota più elevata per tutti gl’immobili a uso abitativo per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e per i quali non sia documentato un diverso titolo di utilizzo;

g)       opportunità di fissare la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta nella misura di € 103,29,

 

precisando che le previsioni di cui ai punti a), b) e g), sono applicabili alle abitazioni principali non esentate dal pagamento dell’I.C.I. ai sensi della richiamata norma di cui al D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 124/2008.

 

Visto il gettito I.C.I. stimato per l’anno 2010, sulla base delle aliquote e delle detrazioni proposte con il presente provvedimento e tenuto conto del dato presunto relativo agli accertamenti per l’esercizio precedente, aumentato della prevista maggiore base imponibile per fabbricati (dovuta in primo luogo ai più recenti dati sulla consistenza dei beni accatastati), aree fabbricabili e per il recupero dell’evasione.

 

Vista l’entità del rimborso che lo Stato dovrà corrispondere a questo Comune a copertura del minor gettito derivante per l’esenzione concessa, in forza di disposizioni di legge, per le abitazioni principali ed equiparate.

 

Infine con la Deliberazione n. 5 del 3/2/2009, il Consiglio Comunale ha dato atto che, per effetto dell’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le relative pertinenze, e le altre unità immobiliari a esse assimilate dal Comune, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, stabilita con il D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 124/2008, a decorrere dall’anno 2009, non è più vigente la disciplina della maggiorazione della detrazione per abitazione principale riservata alle situazioni  di particolare disagio economico-sociale prevista dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, per cui si ritiene di proporre la conferma, anche per l’anno 2010, della non vigenza della predetta disciplina, come del resto proposto dalla Giunta Comunale con la propria Deliberazione richiamata in precedenza.

 

A seguito di quanto sopra illustrato si propone al Consiglio Comunale:

 

1)       di stabilire le aliquote da applicare per la determinazione dell’Imposta Comunale sugl’Immobili per l’anno 2010, con integrale conferma delle aliquote vigenti nell’anno 2009, nelle seguenti misure:

 

·         aliquota del 5,4 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi d’imposta, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

·         aliquota del 5,4 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per usufruire della suddetta condizione il soggetto passivo d’imposta deve presentare al Servizio Tributi ed Espropri del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il termine stabilito per il versamento del saldo dell’imposta relativo all’anno che interessa (termine perentorio), un’apposita istanza completa di tutte le informazioni necessarie a individuare la rispondenza alle condizioni previste dai predetti accordi, allegando una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso il competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia dell’Entrate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio;

·         aliquota del 5,4 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli), dal coniuge e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo d’imposta. Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che chi utilizza l’alloggio abbia stabilito in esso la propria residenza. Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare al Servizio Tributi ed Espropri del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il termine stabilito per il versamento del saldo d’imposta relativo all’anno che interessa (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio;

·         aliquota del 6,5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale fuori dalle condizioni previste dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare al Servizio Tributi ed Espropri del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il termine stabilito per il versamento del saldo d’imposta relativo all’anno che interessa (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso il competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia dell’Entrate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio;

·         aliquota del 6,5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di terzo grado (bisnonni, pronipoti, zii, nipoti da fratelli) del soggetto passivo d’imposta. Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche a quello non residente a condizione che chi utilizza l’alloggio abbia stabilito in esso la propria residenza. Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare al Servizio Tributi ed Espropri del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il termine stabilito per il versamento del saldo d’imposta relativo all’anno che interessa (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio;

·         aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale che risultino locate a non residente, non locate (da meno di due anni consecutivi) o diversamente utilizzate dal soggetto passivo d’imposta relativamente al periodo per il quale sussiste tale condizione. Per usufruire della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare al Servizio Tributi ed Espropri del Comune, pena l’applicazione della maggiore aliquota del 9 per mille, entro il termine stabilito per il versamento del saldo d’imposta relativo all’anno che interessa (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso il competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia dell’Entrate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante gli estremi del contratto e della sua registrazione o il diverso titolo di utilizzo cui sono adibite, o sono state adibite nell’ultimo biennio, le abitazioni. Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio;

·         aliquota del 9 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale per le quali non risultano essere stati registrati, presso il competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia dell’Entrate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, contratti di locazione da almeno due anni e per le quali non sia documentabile un diverso titolo di utilizzo. In presenza di contratti di locazione registrati o di diverso utilizzo, l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 7 per mille è subordinata alla presentazione di una specifica richiesta con le modalità e nei termini indicati al punto precedente;

·         aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2)       di confermare per l’anno 2010 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e, residualmente, alle relative pertinenze, nella misura di € 103,29;

 

3)       di dare atto che, anche per l’anno 2010, non è più vigente la disciplina della maggiorazione della detrazione per abitazione principale riservata alle situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

4)       di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze così come previsto dalla vigente normativa.

 

Calenzano, 12/1/2010

Il responsabile dell’Area Risorse

F.to Franco NISTRI”

 

 

            VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

DELIBERA

 

1)       di approvare, nel suo complesso e in ogni sua parte, la proposta di Deliberazione sopra riportata;

 

2)       di dichiarare la presente Deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

 

* * * * * * *

 

             Dato atto che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 3 e risulta ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 3 del 01.02.2010).

 

* * * * * * *

 

             Lo schema di deliberazione viene approvato, nel testo proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

 

PRESENTI n.

21

VOTANTI n.

21

VOTI FAVOREVOLI n.

16

 

VOTI CONTRARI: Di Leone, Castro Pivetta, Raspanti, Simonetti, Settimelli.

n. 5

 

 

             INFINE, su proposta del presidente, a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

 

PRESENTI n.

21

VOTANTI n.

21

 

MAGGIORANZA RICHIESTA

n. 11

(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).

 

VOTI FAVOREVOLI n.

16

 

VOTI CONTRARI: Di Leone, Castro Pivetta, Raspanti, Simonetti, Settimelli.

n. 5

 

 

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

 

* * * * * * *

 

             Dopo la votazione, esce dall’aula il Sindaco Biagioli.

 

             Sono presenti, pertanto, n. 20 componenti il Consiglio.

 

 

* * * * * * *

 


 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 4 DEL 01-02-10

 

PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

Imposta  Comunale Immobili. Conferma per 2010 ali=

quote  già  in  vigore e inapplicabilità ulteriore

detrazione  per  abitazione principale di soggetti

in situazione di disagio economico-sociale.

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

 

 

 

Calenzano, 12-01-10

Il Responsabile

 

F.to NISTRI FRANCO

 


 

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Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

Il Presidente

Il Segretario comunale f.f.

F.to BURBERI LARA 

F.to MENCHI PIER LUIGI

 

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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

 

Calenzano,

IL RESPONSABILE DELL’AREA

                                                                                                                     Dottor Pier Luigi Menchi

 

 

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Messo Comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.

 

Calenzano, 03-02-10

Segretario comunale f.f.

 

F.to MENCHI PIER LUIGI

 

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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

 

c è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

c La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-02-10                             per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – D.Lgs. n. 267/2000).

 

Calenzano, 15-02-10

Segretario comunale f.f.

 

F.to MENCHI PIER LUIGI

 

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