COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

 

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/02/2007


OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote di applicazione per l'anno 2007.


omissis

DELIBERA


1)      di stabilire per l'anno 2007 per le motivazioni riportate in narrativa, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

- 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze così come disposto dal penultimo comma dell'art. 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

- 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e dagli alloggi non locati;

- 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998 n. 431;


2)     omissis


3)     omissis


Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2008


OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione detrazione per abitazione principale per l’anno 2008.


omissis

DELIBERA


  1. di confermare ai fini I.C.I. per l’anno 2008 in € 139,44 la detrazione in favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le elevazioni previste in favore di quelle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate all’art. 9 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili in quanto tale sistema di detrazioni è compatibile con l’esigenza di assicurare l’equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell’attuale standard di erogazione dei servizi comunali a cui si aggiunge dal corrente esercizio l’ulteriore detrazione statale ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del D.Lgs. 504 del 1992 introdotti dal comma 5 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244;

  1. che è necessario prima scomputare la detrazione comunale che l’Ente ha riconosciuto al contribuente, così come stabilito al precedente punto, e poi, sull'importo residuo dovrà essere applicata, (ad eccezione per le abitazioni appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9) l'ulteriore “detrazione statale” che andrà calcolata moltiplicando la somma delle basi imponibili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (definite come tali dal regolamento comunale) per l'aliquota dell'1,33 per mille. L'ulteriore “detrazione statale”, che non può essere superiore a € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e non si applica sui fabbricati assimilati dal Regolamento Comunale I.C.I all'abitazione principale. (V. Risoluzione 31 Gennaio 2008, n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

  1. omissis