“Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 17/01/2006 adottata dal Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) in materia di I.C.I. – Determinazione aliquote di applicazione per l’anno 2006”.

 

.... omissis

 

DELIBERA

 

1.      di stabilire per l’anno 2006 per le motivazioni riportate in narrativa, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

 

§         5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze così come disposto dal penultimo comma dell’art. 9 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

§         7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e dagli alloggi non locati;

§         9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998 n. 431;

 

2.      omissis.

 

3.      omissis.

 

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“Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/01/2006 adottata dal Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) in materia di I.C.I. – Determinazione detrazione per abitazione principale per l’anno 2006”.

 

…. omissis

 

DELIBERA

­                                                           

1.      di confermare ai fini I.C.I. per l’anno 2006 in Euro 139,44 la detrazione in favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le elevazioni previste in favore di quelle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuate all’art. 9 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili in quanto tale sistema di detrazioni è compatibile con l’esigenza di assicurare l’equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell’attuale standard di erogazione dei servizi comunali;

 

2.      omissis.­          

 

 

(Articolo 9 del Regolamento I.C.I.:

1.       omissis.

2.       Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.­                               

Ai sensi del presente comma si considerano, altresì, abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, le seguenti unità immobiliari:­

a)     abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in  linea retta che la utilizzano come abitazione principale;­                                                  

­                                                          

a.1) nel caso in cui l'abitazione è posseduta in quota parte, la detrazione spettante è proporzionale al numero dei soggetti passivi;­                           

a.2) nel caso in cui l'abitazione è concessa in uso gratuito ad ascendente o discendente di primo grado in linea retta che la possiede in quota parte la detrazione spettante è pari al 100% dell'importo per colui che la utilizza come abitazione principale mentre il concedente ha diritto soltanto all'aliquota  ridotta;­                                             

 ­                                                          

b)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione  che la  stessa non risulti locata;

 

c)     abitazione concessa in uso gratuito a soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale verificate ai sensi delle normative comunali in materia dall’Ufficio Assistenza e/o dal Comando di Polizia Municipale, ed utilizzata in esclusiva dai medesimi come abitazione principale.

                                                          

Si considera inoltre abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza detrazione per questa prevista:

a)     l'abitazione posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti nel comune limitrofo, che costituisce, con l'unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario;

 

b)     l'abitazione locata dal proprietario con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;­

 

c)     abitazione posseduta per quota parte a titolo di proprietà o di usufrutto con altri familiari, che la  utilizzano come abitazione principale, da soggetto che abita in affitto a condizioni che lo stesso non possieda altre unità immobiliari adibite ad abitazione;

 

d)     l’abitazione non locata ma non a disposizione del proprietario in quanto interessata da provvedimento di esecuzione immobiliare a condizione che la stessa costituisca l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dai componenti il nucleo familiare (non si considera l’eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n. 1 C/2, pertinenziali all’abitazione­ principale) e che venga utilizzata come abitazione principale una volta acquisito il possesso.                                               

 ­                                                         

Nei casi sopra elencati lo status di abitazione principale deve risultare da una dichiarazione del contribuente allegata alla comunicazione ICI da presentare entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 14 del presente regolamento.

 

A quei soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compreso una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli artt.3 e 4 della L. 104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidità al 100% oppure sia presente persona priva della vista o sordomuta ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 482/68 oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorità attestante l'infermità al 100%  per l'evidente  situazione di particolare disagio economico-sociale a cui devono far fronte, la detrazione relativa all'abitazione principale viene elevata a € 258,23 qualora si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:­      

 ­                                                         

1.      il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:­                                

                       - per una persona:     € 14.502,11

- per due persone:      € 18.334,22

- per tre persone:       € 22.207,65

- per quattro persone: € 26.081,07

- per cinque persone:  € 29.954,50

- per sei persone:        € 33.827,93

- per ogni persona in più si aggiungono € 2.582,28;­ 

 ­                                                         

2.      che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n.1 C/2, pertinenziale all'abitazione principale);

 

3.      che l'iscrizione della unità immobiliare al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sia compresa in una delle  categorie catastali tra A/2 ed A/5;

 

4.      che il contribuente o i contribuenti passivi d'imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;

 

5.      che l'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo di imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di accatastamento dell'immobile, i redditi percepiti nell'anno  precedente a quello d'imposizione e allegando copia della documentazione dell'autorità sanitaria che ha  attestato l'invalidità. In ogni caso la presentazione dell'autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all'anno oggetto d'imposta. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i  termini indicati;­  

 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale l’importo della detrazione di cui all’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92 è elevato a € 154,94 limitatamente ai soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

A) essere pensionati o coniugati con soggetto pensionato;

B) essere residenti nel Comune di Bagno a Ripoli;

C) essere proprietari, il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare su tutto il territorio nazionale unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (non si considera l’eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n.1 C/2, pertinenziali all’abitazione principale);

D) il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l’anno d’imposta precedente a quello d’imposizione non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

                       - per una persona:      € 14.502,11

- per due persone:       € 18.334,22

- per tre persone:        € 22.207,65

- per quattro persone:  € 26.081,07

- per cinque persone:   € 29.954,50

- per sei persone:         € 33.827,93

- per ogni persona in più si aggiungono € 2.582,28;­ 

 

E) l’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo d’imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di accatastamento dell’immobile, i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente a quello d’imposizione. In ogni caso la presentazione dell’autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all’anno oggetto d’imposta. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.)               ­